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Document 62008CO0207

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2008.
    Procedimento penale a carico di Edgar Babanov.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Panevėžio apygardos teismas - Lituania.
    Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Agricoltura - Libera circolazione delle merci- Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa.
    Causa C-207/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00108*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:407





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2008 – Procedimento penale a carico di Babanov

    (causa C‑207/08)

    «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Agricoltura – Libera circolazione delle merci– Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa»

    1.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Lino e canapa (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, ‘considerando’ 27 e art. 52) (v. punti 24‑32, disp. 1)

    2.                     Diritto comunitario – Effetto diretto – Primato – Normativa comunitaria in tema di coltivazione della canapa destinata alla produzione di fibre (Art. 10 CE) (v. punti 34‑36, disp. 2)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Panevėžio Apygardos Teismas – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa – Facoltà del giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia.

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.

    2)

    Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.

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