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Document 62008CO0207
Order of the Court (Sixth Chamber) of 11 July 2008. # Criminal proceedings against Edgar Babanov. # Reference for a preliminary ruling: Panevėžio apygardos teismas - Lithuania. # Article 104(3) of the Rules of Procedure, first subparagraph - Agriculture - Free movement of goods - National legislation prohibiting the cultivation of any type of hemp. # Case C-207/08.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2008.
Procedimento penale a carico di Edgar Babanov.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Panevėžio apygardos teismas - Lituania.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Agricoltura - Libera circolazione delle merci- Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa.
Causa C-207/08.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2008.
Procedimento penale a carico di Edgar Babanov.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Panevėžio apygardos teismas - Lituania.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Agricoltura - Libera circolazione delle merci- Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa.
Causa C-207/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00108*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:407
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2008 – Procedimento penale a carico di Babanov
(causa C‑207/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Agricoltura – Libera circolazione delle merci– Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa»
1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Lino e canapa (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, ‘considerando’ 27 e art. 52) (v. punti 24‑32, disp. 1)
2. Diritto comunitario – Effetto diretto – Primato – Normativa comunitaria in tema di coltivazione della canapa destinata alla produzione di fibre (Art. 10 CE) (v. punti 34‑36, disp. 2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Panevėžio Apygardos Teismas – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa – Facoltà del giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia. |
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento. |
2) |
Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento. |