Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CO0104

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 giugno 2008.
    Marc André Kurt contro Bürgermeister der Stadt Wels.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich - Austria.
    Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Libertà fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di esercizio di una scuola guida - Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri.
    Causa C-104/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00097*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:357





    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 giugno 2008 – Kurt / Bürgermeister der Stadt Wels

    (causa C‑104/08)

    «Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura – Libertà fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di esercizio di una scuola guida – Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri»

    1.                     Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Inapplicabilità ad una situazione puramente interna di uno Stato membro (Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE) (v. punti 19-24, dispositivo 1)

    2.                     Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti (Art. 234 CE) (v. punti 27-28)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Interpretazione dei principi fondamentali dei Trattati CE e UE e delle relative libertà fondamentali, nonché degli artt. 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che istituisce un sistema di autorizzazione per la creazione, l’utilizzo e l’esercizio di una scuola guida e che prevede un requisito del possesso del diploma – Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri che si avvalgono dei diritti derivanti dal diritto comunitario e che non sono necessariamente soggetti al requisito del possesso del diploma

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che neghi, in una situazione come quella oggetto della causa principale, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da un cittadino di tale Stato membro come equivalenti al possesso del diploma richiesto dalla detta normativa ai fini dell’esercizio in tale Stato membro di un’attività autonoma di scuola guida.

    2)

    La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la seconda e la terza questione sottoposte dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.

    Top