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Document 62008CO0060
Order of the President of the Court of 24 March 2009. # Cheminova A/S and Others v Commission of the European Communities. # Appeal - Application for interim measures - Withdrawal of marketing authorisations for plant protection products containing malathion - Admissibility - Urgency. # Case C-60/08 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2009.
Cheminova A/S e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Procedimento sommario - Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti malathion - Ricevibilità - Urgenza.
Causa C-60/08 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2009.
Cheminova A/S e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Procedimento sommario - Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti malathion - Ricevibilità - Urgenza.
Causa C-60/08 P(R).
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00043*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:181
Ordinanza del Presidente della Corte 24 marzo 2009 – Cheminova e altri / Commissione
(causa C‑60/08 P(R))
«Impugnazione – Procedimento sommario – Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti malathion – Ricevibilità – Urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (v. punti 36‑38)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 71)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2007 , causa T‑326/07 R, Cheminova e a./Commissione, con cui è stata respinta una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19). |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Cheminova A/S, la Cheminova Agro Italia Srl, la Cheminova Bulgaria EOOD, la Agrodan SA e la Lodi SAS sono condannate alle spese. |
3) |
La European Crop Protection Association (ECPA) sopporterà le proprie spese. |