Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CO0060

Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2009.
Cheminova A/S e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Procedimento sommario - Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti malathion - Ricevibilità - Urgenza.
Causa C-60/08 P(R).

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00043*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:181





Ordinanza del Presidente della Corte 24 marzo 2009 – Cheminova e altri / Commissione

(causa C‑60/08 P(R))

«Impugnazione – Procedimento sommario – Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti malathion – Ricevibilità – Urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (v. punti 36‑38)

2.                     Impugnazione – Motivi di ricorso (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 71)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2007 , causa T‑326/07 R, Cheminova e a./Commissione, con cui è stata respinta una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cheminova A/S, la Cheminova Agro Italia Srl, la Cheminova Bulgaria EOOD, la Agrodan SA e la Lodi SAS sono condannate alle spese.

3)

La European Crop Protection Association (ECPA) sopporterà le proprie spese.

Top