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Document 62008CN0572
Case C-572/08: Action brought on 22 December 2008 — Commission of the European Communities v Italian Republic
Causa C-572/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
Causa C-572/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
GU C 55 del 7.3.2009, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/14 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-572/08)
(2009/C 55/22)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Constatare che la Repubblica italiana, concedendo un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia, ma rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri (conformemente all'art. 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte slle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/D del 5 maggio 2004, ed all'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 90 CE; |
— |
Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione rimprovera alle autorità italiane di mantenere un sistema di agevolazioni fiscali sugli oli lubrificanti rigenerati che avvantaggia le produzioni nazionali a discapito di quelle provenienti da altri Stati membri, in aperta violazione del principio di non discriminazione stabilito, in materia fiscale, dall'art. 90 CE.
Tale sistema riproduce un precedente regime di agevolazioni fiscali già condannato dalla Corte di giustizia nel 1980, senza che le argomentazioni di parte italiana sulla correttezza del nuovo sistema possano giustificare tale scelta.