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Document 62008CN0558
Case C-558/08: Reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden lodged on 17 December 2008 — Portakabin Limited and Portakabin BV v Primakabin BV
Causa C-558/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2008 — Portakabin Limited e Portakabin BV/Primakabin BV
Causa C-558/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2008 — Portakabin Limited e Portakabin BV/Primakabin BV
GU C 55 del 7.3.2009, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2008 — Portakabin Limited e Portakabin BV/Primakabin BV
(Causa C-558/08)
(2009/C 55/17)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Portakabin Limited e Portakabin BV
Convenuta: Primakabin BV
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
Ammesso che, e nella misura in cui, la prima questione vada risolta in senso affermativo, se il disposto dell'art. 6 della direttiva, e segnatamente il disposto del n. 1, lett. b) e c), di detto articolo, possa comportare che il titolare del marchio non può vietare l'uso di cui alla prima questione e, in caso affermativo, in quali circostanze. |
3) |
Ove la prima questione vada risolta in senso affermativo, se sia applicabile l'art. 7 della direttiva, nella misura in cui un'offerta dell'inserzionista come quella di cui alla prima questione si riferisce a prodotti che sono stati immessi nel mercato nella Comunità con il marchio di cui alla prima questione dal titolare del marchio o con il suo consenso. |
4) |
Se le soluzioni date alle questioni che precedono valgano anche per le parole chiave registrate dall'inserzionista, di cui alla prima questione, in cui il marchio è consapevolmente riprodotto con piccoli errori, per cui diventano più efficaci le possibilità di ricerca per il pubblico che utilizza Internet, ammesso che sul sito Internet dell'inserzionista il marchio venga riportato correttamente. |
5) |
Ammesso che, e nei limiti in cui, la soluzione alle questioni qui sopra formulate comporti che non si configura un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, se gli Stati membri, con riguardo all'uso di parole chiave come quelle in esame nella presente causa, ai sensi dell'art. 5, n. 5, della direttiva, in conformità delle norme vigenti di detti Stati sulla tutela contro l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, possano senz'altro offrire tutela contro l'uso, senza un valido motivo, di quel segno, per cui a giudizio dei giudici in quei paesi viene ottenuto un vantaggio indebito o viene arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio, o se al riguardo per i giudici nazionali valgano i limiti del diritto comunitario, che dipendono dalle soluzioni date alle questioni che precedono. |
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).