Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0476

    Causa C-476/08 P: Impugnazione proposta il 6 novembre 2008 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008 , causa T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione delle Comunità europee

    GU C 19 del 24.1.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/13


    Impugnazione proposta il 6 novembre 2008 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008, causa T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-476/08 P)

    (2009/C 19/23)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corta voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

    annullare la decisione della Commissione (DG Agricoltura) che ha escluso l'offerta della ricorrente ed ha conferito l'appalto all'aggiudicatario;

    condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l'impugnazione fosse accolta.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente fonda la propria impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-59/05, sui seguenti motivi:

    La ricorrente deduce che il Tribunale di primo grado ha violato le regole procedurali rifiutando di riconoscere l'evidente discrepanza tra i criteri di aggiudicazione stabiliti nella sezione 5.2 del rapporto EvCo e quelli menzionati nella sezione 5.4 dello stesso rapporto ed interpretando erroneamente le norme sull'onere della prova pertinenti. In particolare, il Tribunale di primo grado non fa riferimento ad alcuna prova a sostegno della sua qualificazione di un'ovvia discrepanza quale «errore tipografico» e tale prova non è deducibile dal contenuto del rapporto di valutazione medesimo.

    Inoltre, la sentenza omette di osservare le conseguenze della violazione, da parte della Commissione, del proprio dovere di diligenza e del principio di buona amministrazione. Il Tribunale di primo grado, indubbiamente, non ha applicato le disposizioni rilevanti omettendo di annullare la decisione della Commissione nonostante, come esso stesso ha osservato, la Commissione abbia violato le norme di diritto.

    La ricorrente deduce anche che il Tribunale di primo grado ha omesso di applicare le norme rilevanti sul dovere dell'autorità aggiudicatrice di motivare la sua decisione, il che avrebbe condotto all'annullamento della decisione di aggiudicazione; con la lettera 10 dicembre 2004, la ricorrente ha ricevuto unicamente punteggi e commenti generali dal rapporto di valutazione. In questo senso, il Tribunale di primo grado ha distorto le prove presentategli e, per questo motivo, la sua sentenza deve essere annullata.


    Top