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Document 62008CN0430

Causa C-430/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London (Regno Unito) il 29 settembre 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

GU C 327 del 20.12.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London (Regno Unito) il 29 settembre 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-430/08)

(2008/C 327/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunals, London (a seguito della domanda dell'Edinburgh Tribunal Centre)

Parti

Ricorrente: Terex Equipment Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Codice (1), e in particolare l'art. 78, consenta la revisione delle dichiarazione al fine di correggere il CRD e, in caso di risposta affermativa, se i Commissioners siano tenuti a modificare la dichiarazione e a regolarizzare la situazione.

2)

Se le merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente sottratte al controllo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1 del Codice, in forza dell'art. 865 del regolamento d'applicazione (2).

3)

In caso di risposta affermativa alla Questione 2, se sia sorta un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 203 del Codice.

4)

Anche qualora non vi fosse alcuna obbligazione doganale ex art. 203 del Codice, se sia sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 considerando:

i)

quanto stabilito relativamente alla «manifesta negligenza» e

ii)

se i Commissioners non abbiano osservato l'art. 221, n. 3 del Codice laddove non hanno comunicato l'obbligazione doganale ex art. 204 entro il limite temporale previsto.

5)

Posto che:

i)

non vi può essere regolarizzazione ex art. 78 del Codice e

ii)

era sorta un'obbligazione doganale e

iii)

sussisteva una situazione particolare contemplata dall'art. 899 del regolamento d'applicazione,

se il giudice del rinvio possa concludere che non vi era manifesta negligenza, cosicché l'obbligazione doganale dovesse essere oggetto di sgravio ex art. 239 del Codice.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


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