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Document 62008CN0421

Causa C-421/08 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2008 dalla Calebus, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008 , causa T-366/06, Calebus, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

GU C 55 del 7.3.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/5


Impugnazione proposta il 24 settembre 2008 dalla Calebus, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-366/06, Calebus, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna

(Causa C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calebus, SA (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Considerare l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebus, SA nella causa T-366/06, e, previ gli adempimenti del caso, pronunciare una sentenza con cui si accoglie il ricorso, si revoca l'ordinanza impugnata, si dichiara ricevibile la domanda e si accolgono le richieste della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008, con cui si dichiara irricevibile la domanda presentata dalla Calebus, SA nella causa T-366/06, contro la decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE (1), che adotta l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, per la parte in cui riguarda l'iscrizione nel SIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», incluso nel detto elenco, del fondo «Las Cuerdas».

L'impugnazione fa valere che l'ordinanza impugnata commette un errore di diritto laddove afferma che la domanda è inammissibile in quanto la società ricorrente manca di interesse diretto all'annullamento. Con riferimento a quanto sostenuto nell'ordinanza, la decisione 2006/613 impone agli Stati, in ogni caso, di per sé ed in modo automatico, di assoggettare i siti qualificati come siti di importanza comunitaria (SIC), uno dei quali include il fondo «Las Cuerdas», ad un regime di conservazione che limita necessariamente le relative possibilità di sfruttamento, riducendone la produttività ed il valore commerciale. Gli Stati membri dispongono di un margine di valutazione per stabilire il contenuto concreto delle misure in questione, ma non per decidere se assoggettare o meno i fondi a misure di tale genere, e pertanto l'esistenza di detto margine non è contraria all'efficacia diretta della decisione in parola sulla sfera giuridica della società ricorrente.


(1)  GU L 259, pag. 1.


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