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Document 62008CN0287

Causa C-287/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano (Italia) il 30 giugno 2008 — Crocefissa Savia e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a.

GU C 236 del 13.9.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano (Italia) il 30 giugno 2008 — Crocefissa Savia e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a.

(Causa C-287/08)

(2008/C 236/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella

Convenuti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina

Questioni pregiudiziali

1)

se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale — in particolare — da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli ad essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

2)

se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anziché come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;

3)

se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell'uno e/o nell'altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del processo come «equo», il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l'applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;

4)

quali siano, in via indicativa, i «motivi imperiosi di carattere generale» idonei a giustificare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;

5)

se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618, 677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di «governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata», l'emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;

6)

se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i «motivi imperiosi di carattere generale» che — a processo pendente ed in deroga al principio di «uguaglianza delle armi nel processo» — potrebbero giustificare l'emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l'esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con il diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.


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