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Document 62008CN0276
Case C-276/08: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif (Luxembourg) lodged on 26 June 2008 — Miloud Rimoumi and Gabrielle Suzanne Marie Prick v Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration
Causa C-276/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 26 giugno 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
Causa C-276/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 26 giugno 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
GU C 236 del 13.9.2008, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 26 giugno 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
(Causa C-276/08)
(2008/C 236/11)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrenti: Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick
Convenuto: Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 2, punto 2, lett. a), 3, n. 1, e 7, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), debbano essere interpretatati nel senso che essi riguardano solamente i familiari che abbiano ottenuto tale qualità prima della data in cui il cittadino dell'Unione che essi intendono accompagnare o raggiungere ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione attribuitogli dall'art. 39 del Trattato CE, o se, all'inverso, qualsiasi cittadino dell'Unione che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, abbia il diritto di farsi raggiungere da un familiare senza che quest'ultimo debba soddisfare specifici requisiti quanto alla data di acquisizione di tale qualità.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).