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Document 62008CN0274

Causa C-274/08: Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

GU C 236 del 13.9.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/7


Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-274/08)

(2008/C 236/10)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e P. Dejmek, ombud)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in quanto non ha adottato provvedimenti idonei a garantire l'esigenza di una separazione funzionale tra gli interessi della distribuzione e quelli della produzione in un'azienda integrata verticalmente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, lett. b) e c), della detta direttiva, nonché in quanto non ha attribuito all'autorità di regolamentazione l'obbligo di fissare o di approvare anticipatamente almeno quelle metodologie che si applicano per calcolare o per constatare il ricorrere dei presupposti per l'accesso alla rete nazionale, incluse le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. a), della detta direttiva;

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Svezia invoca diverse disposizioni della legge sull'elettricità per sostenere che l'art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva è stato recepito nel diritto svedese, disposizioni dalle quali risulta tra l'altro che la gestione da rete (attività di distribuzione) deve essere oggetto di contabilità distinta e che i revisori contabili della società che gestisce la rete devono esaminare tali conti separatamente. Peraltro, il Regno di Svezia afferma che i costi comuni della società di gestione della rete di distribuzione e di un'altra società devono essere contabilizzati alla prima delle due soltanto per la quota parte ad essa spettante. Inoltre, i gestionari della rete sono tenuti a stabilire un piano di vigilanza e ad assicurare che esso sia eseguito.

La Commissione ritiene, tuttavia, che i chiari requisiti in materia di organizzazione della direzione, posti dall'art. 15, n. 2, lett. b) e c), non possono essere considerati soddisfatti da regole generali relative, ad esempio, alla contabilizzazione distinta delle spese o da altre misure generali di carattere sanzionatorio.

Secondo il Regno di Svezia, le esigenze di separazione funzionale sono soddisfatte anche dalle disposizioni generali della legge sulle società per azioni, secondo le quali le società controllanti e le società controllate sono persone giuridiche distinte e soggetti di diritto distinti.

La Commissione è del parere che una società controllante, in qualità di azionista di maggioranza, esercita un'influenza determinante sulla sua o sulle sue controllate, in quanto talune questioni importanti ricadono nel potere decisionale degli azionisti. Una società di distribuzione e il suo consiglio di amministrazione non possono pertanto mai essere indipendenti dall'azionista di maggioranza soltanto sul fondamento del diritto societario generale. Allo stesso modo, la circostanza che una società integrata rispetti le disposizioni della legge sulle società per azioni in materia di controlli contabili e di limiti per il trasferimento degli attivi non significa, secondo la Commissione, che le esigenze di una direzione indipendente siano soddisfatte. Secondo la Commissione, una corretta trasposizione dell'art. 15, n. 2, lett. b) e c), presuppone l'esistenza di norme imperative che riflettono chiaramente le esigenze poste da tali disposizioni, cioè la garanzia che la direzione dell'attività di distribuzione possa agire in modo totalmente autonomo, indipendentemente dall'impresa di energia elettrica integrata, per quanto riguarda la distribuzione e gli elementi dell'attivo necessari per gestire, mantenere o sviluppare tale rete. Tali esigenze non sono soddisfatte dalle disposizioni della legge sulle società per azioni.

Come viene esposto all'art. 23, n. 2, lett. a), la direttiva prevede un regime di previa approvazione delle tariffe della rete ovvero almeno delle metodologie utilizzate per calcolarle o per fissarle. Il Regno di Svezia ha espressamente indicato che il regime svedese di calcolo delle tariffe di rete attualmente in vigore, nonché i criteri che esse devono soddisfare, è basato su un sistema di controllo a posteriori, ma che l'introduzione di un nuovo regime di approvazione preventiva è oggetto di studio, in quanto un progetto di legge in tal senso deve essere depositato in Parlamento nel giugno 2008.

In questo contesto, la Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia correttamente recepito la direttiva 2003/54 e, più in particolare, i suoi artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a).


(1)  GU L 176, pag. 37.


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