EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0252

Causa C-252/08: Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

GU C 197 del 2.8.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/15


Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-252/08)

(2008/C 197/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE (1), concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001 L 309, pag. 1) (in prosieguo: «la direttiva») per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV A, VI A e VII A, e dell'art. 12 in combinato disposto con l'allegato VIII A.2 di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce che l'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara non rispetta i valori limite di emissione fissati dalla direttiva per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri.

Si rileva inoltre che, in relazione all'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e alla centrale elettrica di Marsa, Malta è venuta meno all'obbligo di misurazione continua delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri ai sensi dell'art. 12 e del n. 2 della parte A dell'allegato VIII della direttiva.


(1)  GU 2001 L 309, pag. 1.


Top