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Document 62008CN0236

    Causa C-236/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France e Google Inc./Louis Vuitton Malletier

    GU C 209 del 15.8.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France e Google Inc./Louis Vuitton Malletier

    (Causa C-236/08)

    (2008/C 209/39)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)

    Parti

    Ricorrenti: Google France e Google Inc.

    Resistente: Louis Vuitton Malletier

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1), e 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (2), debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

    2)

    Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento.

    3)

    Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento, se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.


    (1)  GU 1989, L 40, pag. 1.

    (2)  GU 1994, L 11, pag. 1.

    (3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).


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