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Document 62008CN0137

    Causa C-137/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 aprile 2008 — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Schneider Ferenc

    GU C 183 del 19.7.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 aprile 2008 — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Schneider Ferenc

    (Causa C-137/08)

    (2008/C 183/15)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: VB Pénzügyi Lízing Zrt.

    Convenuta: Schneider Ferenc

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, richieda che il giudice nazionale valuti d'ufficio — indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio — anche senza una specifica richiesta al riguardo, nell'ambito dell'esame della sua competenza territoriale, il carattere abusivo di una clausola contrattuale ad esso sottoposta.

    2)

    In caso di risposta positiva alla prima questione, quali aspetti possa prendere in considerazione il giudice nazionale nel contesto di tale esame, in particolare quando una clausola contrattuale non attribuisce la competenza territoriale all'organo giurisdizionale relativo alla sede del professionista ma a un altro organo giurisdizionale, sebbene ubicato nelle vicinanze di tale sede.

    3)

    Se, ai sensi dell'art. 23, primo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato dell'Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sia esclusa la possibilità che il giudice nazionale informi d'ufficio relativamente al procedimento pregiudiziale il ministro della Giustizia del suo stesso Stato membro, contemporaneamente all'avvio del procedimento in questione.


    (1)  GU L 95. pag. 29.


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