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Document 62008CN0044

    Causa C-44/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) l' 8 febbraio 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e a./Fujitsu Siemens Computers Oy

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) l'8 febbraio 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e a./Fujitsu Siemens Computers Oy

    (Causa C-44/08)

    (2008/C 107/20)

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein oikeus

    Parti

    Ricorrente: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry (già Insinööriliitto IL ry), Metallityövien Liitto ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE ry, Ammattiliitto SUORA ry, Suomen Valtiotieteilijöitten Liitto SVAL ry — Statsvetarnas Förbund i Finland rf, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry e Toimihenkilöunioni TU ry

    Convenuta: Fujitsu Siemens Computers Oy

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 2, n. 1, della direttiva 98/59/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l'obbligo che stabilisce di iniziare «in tempo utile» le consultazioni «quando il datore di lavoro di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi» comporta che le consultazioni inizino quando la necessità di licenziamenti collettivi deriva da decisioni strategiche o da cambiamenti dell'attività imprenditoriale. Oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l'obbligo di avviare consultazioni sorge già quando il datore di lavoro prevede di adottare tali provvedimenti o cambiamenti relativi all'attività imprenditoriale, come la modifica della capacità produttiva o la concentrazione della produzione, la cui conseguenza prevedibile sia la necessità di licenziamenti collettivi.

    2)

    In considerazione del riferimento dell'art. 2, n. 3, primo comma, della direttiva, alla comunicazione in tempo utile nel corso delle consultazioni di tutte le informazioni, se l'art. 2, n. 1, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che l'obbligo che stabilisce di iniziare «in tempo utile» le consultazioni quando si «prevede» di effettuare licenziamenti collettivi presuppone che le consultazioni siano già iniziate prima che i piani del datore di lavoro siano talmente avanzati che quest'ultimo possa individuare le informazioni ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. b) e comunicarle ai lavoratori.

    3)

    Se l'art. 2, n. 1, della direttiva in combinato disposto con l'art. 2, n. 4, della medesima debba essere interpretato nel senso che qualora il datore di lavoro sia una società controllata da un'altra società, l'obbligo di tale datore di lavoro di procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori nasce quando il datore di lavoro o la società madre che lo controlla prevede il licenziamento collettivo di lavoratori occupati presso tale datore di lavoro.

    4)

    Qualora si tratti di consultazioni in una società controllata appartenente ad un gruppo di società e debba essere valutato l'obbligo stabilito dall'art. 2, n. 1, della direttiva di procedere «in tempo utile» a consultazioni nel caso in cui si prevedano licenziamenti collettivi, con riferimento alla disposizione dell'art. 2, n. 4, della direttiva, se l'obbligo di dare inizio alle consultazioni sorga quando la direzione del gruppo o della società madre prevede di effettuare licenziamenti collettivi, pur non avendo ancora concretizzato tali piani riguardo ai lavoratori occupati presso una determinata società controllata. Oppure se tale obbligo di avviare consultazioni nella società controllata sorga solo al momento in cui la direzione del gruppo o della società madre prevede di effettuare i licenziamenti collettivi specialmente nella società controllata di cui trattasi.

    5)

    Qualora il datore di lavoro sia un'impresa (una società controllata appartenente ad un gruppo di società) che è controllata da un'altra impresa (società madre o direzione del gruppo) nel modo indicato dall'art. 2, n. 4, della direttiva, se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la procedura di consultazione in esso prevista deve essere conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo abbia preso una decisione sui licenziamenti collettivi da effettuarsi nella società controllata.

    6)

    Qualora la direttiva debba essere interpretata nel senso che la procedura di consultazione da attuare nella società controllata deve essere conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo adotti una decisione che comporta un licenziamento collettivo, se a tale riguardo sia rilevante solo una decisione che abbia come conseguenza diretta dei licenziamenti collettivi nella società controllata oppure se la procedura di consultazione debba essere già conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo prenda una decisione economica o strategica che probabilmente, ma non necessariamente, comporta licenziamenti collettivi nella società controllata.


    (1)  Direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.


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