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Document 62008CJ0392
Judgment of the Court (Third Chamber) of 25 March 2010. # European Commission v Kingdom of Spain. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 96/82/EC - Control of major-accident hazards involving dangerous substances - Article 11(1)(c) - Obligation to draw up external emergency plans - Time-limit. # Case C-392/08.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 marzo 2010.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Art. 11, n. 1, lett. c) - Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni - Termine.
Causa C-392/08.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 marzo 2010.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Art. 11, n. 1, lett. c) - Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni - Termine.
Causa C-392/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-02537
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:164
Causa C‑392/08
Commissione europea
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni — Termine»
Massime della sentenza
Ambiente — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Direttiva 96/82
[Direttiva del Consiglio 96/82, art. 11, n. 1, lett. c)]
L’elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si inserisce in un processo in più fasi che comporta, in un primo tempo, la predisposizione dei piani di emergenza interni da parte dei gestori degli stabilimenti in cui si trovano considerevoli quantità di sostanze pericolose e la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti, in un secondo tempo la predisposizione, da parte di queste ultime, dei suddetti piani di emergenza esterni e, in una terza fase, il riesame e, se necessario, la revisione e l’aggiornamento dei piani di emergenza interni ed esterni, rispettivamente, da parte dei suddetti gestori e delle suddette autorità.
È vero che l’art. 11, nn. 1 e 4, della direttiva citata non prescrive alcun termine per quanto riguarda la prima e la terza di tali fasi. Tuttavia l’assenza, in tale disposizione, di un termine espresso quanto alla predisposizione dei piani di emergenza esterni non implica di per sé che agli Stati membri non sia imposto alcun termine per conformarsi all’obbligo di elaborare questi ultimi.
Risulta dall’interdipendenza tra i piani di emergenza interno ed esterno il cui coordinamento assicura l’efficacia del meccanismo previsto all’art. 11 della direttiva che le autorità competenti sono tenute a predisporre i piani di emergenza esterni entro un termine che, da una parte, non rischi di ledere l’effetto utile del disposto del citato articolo, ma che, dall’altro, tenga conto del tempo necessario alla finalizzazione dei suddetti piani, quindi entro un termine ragionevole a partire dalla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei gestori.
Peraltro, se è vero che, conformemente all’art. 11, n. 1, della direttiva citata, l’obbligo di predisporre piani di emergenza esterni è connesso a quello posto a carico dei gestori degli stabilimenti interessati di comunicare alle autorità competenti le informazioni necessarie che consentono loro di elaborare tali piani, ciò non toglie che tale stessa disposizione impone agli Stati membri di vigilare affinché i suddetti gestori trasmettano le informazioni necessarie nei termini prescritti. Dati tali elementi, il fatto che le autorità competenti non dispongano, nei suddetti termini, delle informazioni necessarie non può giustificare l’assenza di piani di emergenza esterni.
(v. punti 13-14, 17, 21, 25)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 marzo 2010 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/82/CE – Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Art. 11, n. 1, lett. c) – Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni – Termine»
Nella causa C‑392/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 settembre 2008,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán e dal sig. A. Sipos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.
Contesto normativo
2 A norma dell’art. 1 della direttiva 96/82, scopo di quest’ultima è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità europea.
3 L’art. 11 della direttiva 96/82 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’articolo 9:
a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all’interno dello stabilimento:
– per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attività;
– per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva [del Consiglio 24 giugno 1982], 82/501/CEE, [sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag. 1)], entro tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno:
– per gli stabilimenti nuovi, prima dell’avvio dell’attività;
– per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all’esterno dello stabilimento.
2. I piani d’emergenza sono elaborati allo scopo di:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
– informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
– provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all’allegato IV.
(…)
4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni [siano] riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
(…)».
4 In forza degli artt. 24 e 25 della direttiva 96/82, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quest’ultima il più tardi il 3 febbraio 1999.
Il procedimento precontenzioso
5 Considerando che l’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82 non era stato rispettato dal Regno di Spagna, il 23 marzo 2007 la Commissione ha avviato il ricorso per inadempimento previsto all’art. 226 CE intimando allo Stato membro di presentare le sue osservazioni al riguardo.
6 Con lettera del 12 e 25 giugno 2007, le autorità spagnole hanno risposto alla lettera di diffida della Commissione, informando quest’ultima in ordine al numero di stabilimenti interessati dalle disposizioni della direttiva 96/82 ed al numero di stabilimenti in parola che dispongono di un piano di emergenza esterno.
7 Constatando, alla luce di tali informazioni, che esistevano stabilimenti i quali non disponevano di tale piano, il 23 ottobre 2007 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Regno di Spagna a prendere le misure richieste per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di quest’ultimo.
8 Con lettera del 10 gennaio 2008 le autorità spagnole hanno risposto al suddetto parere precisando che, sul totale di stabilimenti interessati corrispondente a 238 nel 2005 e a 280 nel dicembre 2007, 186 disponevano di un piano di emergenza esterno approvato. Inoltre esse hanno fatto osservare che, se è vero che l’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva 96/82 fissa termini quanto all’obbligo, per il gestore di uno stabilimento interessato, di fornire le informazioni necessarie alle autorità competenti, esso non prevede però alcun termine per l’elaborazione, da parte di queste ultime, di piani di emergenza esterni.
9 Ritenendo che la situazione restasse insoddisfacente, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
10 Il Regno di Spagna ammette che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 23 dicembre 2007, gli stabilimenti situati nel suo territorio e soggetti all’art. 9 della direttiva 96/82 non erano dotati di un piano di emergenza esterno.
11 Tuttavia esso fa valere che l’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82 non fissa alcun termine per l’elaborazione dei piani di emergenza esterni per le autorità competenti e che a queste ultime non dovrebbe essere imposto il medesimo termine di quello previsto all’art. 11, n. 1, lett. a), di tale direttiva per la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, dei piani di emergenza interni. Esso aggiunge in subordine che il difetto di trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei suddetti gestori, di cui all’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva 96/82, è comunque tale da giustificare l’assenza di un piano di emergenza esterno per un certo numero degli stabilimenti interessati. Infine esso indica che sette piani di emergenza esterni sono stati elaborati nel corso del 2008.
12 Occorre preliminarmente rilevare che le disposizioni dell’art. 11 della direttiva 96/82, relativo agli stabilimenti in cui si trovano considerevoli quantità di sostanze pericolose, costituiscono un complesso di norme dirette ad assicurare un sistema coerente ed efficace di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.
13 L’elaborazione dei piani di emergenza esterni si inserisce, quindi, in un processo in più fasi che comporta, in un primo tempo, la predisposizione dei piani di emergenza interni da parte dei gestori degli stabilimenti interessati e la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti, in un secondo tempo la predisposizione, da parte di queste ultime, dei suddetti piani di emergenza esterni e, in una terza fase, il riesame e, se necessario, la revisione e l’aggiornamento dei piani di emergenza interni ed esterni, rispettivamente, da parte dei suddetti gestori e delle suddette autorità.
14 È vero che l’art. 11, nn. 1 e 4, della direttiva 96/82 non prescrive alcun termine per quanto riguarda la prima e la terza di tali fasi. Tuttavia l’assenza, in tale disposizione, di un termine espresso quanto alla predisposizione dei piani di emergenza esterni non implica di per sé che agli Stati membri non sia imposto alcun termine per conformarsi all’obbligo di elaborare questi ultimi.
15 Infatti tale obbligo sarebbe svuotato della sua sostanza ed il sistema di protezione istituito dall’art. 11 della direttiva 96/82 sarebbe privato di qualsiasi effetto utile se la predisposizione dei suddetti piani ad opera delle autorità competenti potesse restare indefinitamente in sospeso.
16 Si deve in proposito ricordare che, come risulta dall’art. 11, n. 2, della direttiva 96/82, i piani di emergenza interni ed esterni sono elaborati allo scopo, segnatamente, di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni causati per l’uomo, per l’ambiente e per i beni e di mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti.
17 Inoltre, risulta in particolare dall’allegato IV della direttiva 96/82, relativo ai dati e alle informazioni che devono figurare nei piani di emergenza, che sussiste un’interdipendenza tra i piani di emergenza interno ed esterno il cui coordinamento assicura l’efficacia del meccanismo previsto all’art. 11 della direttiva 96/82.
18 Ne consegue che le competenti autorità nazionali devono mettere senza indugio in valore le informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti interessati ai fini della predisposizione dei piani di emergenza esterni.
19 Ciò è specialmente vero per talune informazioni necessarie la cui perdita di efficacia a breve scadenza è tale da privare del suo effetto utile un piano di emergenza fondato su queste ultime. Peraltro, proprio questa è la ragione per cui gli Stati membri sono tenuti ad istituire, conformemente all’art. 11, n. 4, della direttiva 96/82, un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati e, se necessario, riveduti e aggiornati ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni.
20 Conseguentemente il termine relativo all’esecuzione dell’obbligo previsto all’art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva può, in linea di principio, cominciare a decorrere solo a partire dalla trasmissione delle suddette informazioni.
21 Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che le autorità competenti sono tenute a predisporre i piani di emergenza esterni previsti all’art. 11 della direttiva 96/82 entro un termine che, da una parte, non rischi di ledere l’effetto utile del disposto di tale articolo, ma che, dall’altro, tenga conto del tempo necessario alla finalizzazione dei suddetti piani, quindi entro un termine ragionevole a partire dalla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dei gestori.
22 Nel caso di specie è pacifico che da molti anni non esistono piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti interessati.
23 Occorre ricordare al riguardo che l’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva 96/82 fissa numerosi termini in funzione di varie categorie di stabilimenti. È tuttavia necessario constatare che la data limite alla quale i gestori degli stabilimenti contemplati da tale disposizione avrebbero dovuto aver trasmesso alle autorità competenti le informazioni necessarie alla predisposizione dei piani di emergenza esterni era fissata sia prima dell’avvio di tali stabilimenti, sia al 3 febbraio 2002 al più tardi, cioè tre anni dopo la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
24 Orbene, il lasso di tempo trascorso fra tale data e la data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato, cioè il 23 dicembre 2007, è manifestamente irragionevole, talché non può giustificarsi nel caso di specie la mancata predisposizione di piani di emergenza esterni per l’insieme degli stabilimenti interessati.
25 Peraltro, se è vero che, conformemente all’art. 11, n. 1, della direttiva 96/82, l’obbligo di predisporre piani di emergenza esterni è connesso a quello posto a carico dei gestori degli stabilimenti interessati di comunicare alle autorità competenti le informazioni necessarie che consentono loro di elaborare tali piani, ciò non toglie che tale stessa disposizione impone agli Stati membri di vigilare affinché i suddetti gestori trasmettano le informazioni necessarie nei termini prescritti. Dati tali elementi, il fatto che, in taluni casi, le autorità competenti non dispongano, nei suddetti termini, delle informazioni necessarie non può giustificare l’assenza di piani di emergenza esterni, come ha rilevato la sig.ra avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni.
26 Quanto alla predisposizione di molti piani di emergenza esterni nell’anno 2008, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑456/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑10517, punto 15).
27 Alla luce di quanto precede, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere ritenuto fondato.
28 Occorre quindi constatare che, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva 96/82, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima.
Sulle spese
29 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna quest’ultimo, risultato soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.