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Document 62008CJ0188

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2009.
    Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CE - Rifiuti - Acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche in ambiente rurale - Rifiuti non contemplati da un'altra normativa - Omessa trasposizione.
    Causa C-188/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00172*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:670





    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Irlanda

    (causa C‑188/08)

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/442/CE – Rifiuti – Acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche in ambiente rurale – Rifiuti non contemplati da un’altra normativa – Omessa trasposizione»

    1.                     Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Nozione di rifiuti [Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, lett. b), iv)] (v. punti 33-35)

    2.                     Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 [Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 2, n. 1, lett. b)] (v. punti 55-56, 82)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) – In merito alle acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche – Rifiuti non contemplati da un’altra normativa.

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato, tranne che nella contea di Cavan, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 8 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, in merito alle acque reflue domestiche eliminate in ambiente rurale mediante fosse settiche e altri sistemi individuali di trattamento delle acque reflue, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

    2)

    L’Irlanda sopporterà le proprie spese ed i tre quarti delle spese della Commissione.

    3)

    La Commissione delle Comunità europee sopporterà un quarto delle proprie spese.

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