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Document 62008CJ0103

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1 ottobre 2009.
Arthur Gottwald contro Bezirkshauptmannschaft Bregenz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg - Austria.
Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Art. 12 CE - Rilascio alle persone portatrici di handicap di un contrassegno stradale annuale gratuito - Disposizioni che limitano il rilascio di tale contrassegno alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio nazionale.
Causa C-103/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-09117

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:597

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

1o ottobre 2009 ( *1 )

«Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell’Unione — Art. 12 CE — Rilascio alle persone portatrici di handicap di un contrassegno stradale annuale gratuito — Disposizioni che limitano il rilascio di tale contrassegno alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio nazionale»

Nel procedimento C-103/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria), con decisione 29 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Arthur Gottwald

contro

Bezirkshauptmannschaft Bregenz,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Gottwald, dagli avv.ti H. Frick e T. Dietrich, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e G. Eberhard, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12 CE.

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra il sig. Gottwald e la Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autorità amministrativa di prima istanza di Bregenz) in merito ad una sanzione pecuniaria inflitta da quest’ultima per mancato pagamento del pedaggio autostradale.

Contesto normativo

La normativa nazionale

3

L’art. 10, n. 1, della legge del 2002 recante disciplina dei pedaggi sulle strade federali (Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, BGBl. I, 109/2002), nella versione applicabile ai fatti oggetto della causa principale (in prosieguo: il «BStMG 2002»), così dispone:

«Il percorrimento delle strade a pedaggio con motoveicoli o con autoveicoli di peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate è subordinato al pagamento della tassa di pedaggio correlata ad un dato periodo di utilizzo».

4

L’art. 11, n. 1, del BStMG 2002 dispone quanto segue:

«Il pagamento della tassa di pedaggio correlata ad un dato periodo di utilizzo va effettuato prima dell’ingresso sulle strade a pedaggio, mediante apposizione di un contrassegno sul veicolo».

5

L’art. 13, n. 2, del BStMG 2002, che disciplina la procedura di rilascio a titolo gratuito di un contrassegno annuale per i cittadini in possesso di una tessera di persona portatrice di handicap, è così formulato:

«Su richiesta delle persone portatrici di handicap, aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria e a cui nome sia immatricolato almeno un autoveicolo di peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate, e che siano in possesso di una tessera di portatore di handicap ai sensi dell’art. 40 del Bundesbehindertensgesetz (legge federale sui portatori di handicap), la quale attesti una grave e durevole menomazione della capacità deambulatoria, un’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici a motivo di un durevole problema di salute ovvero la cecità del titolare, il Bundesamt fur Soziales und Behindertenwesen (Ufficio federale per gli affari sociali e i portatori di handicap) è tenuto a rilasciare loro un contrassegno annuale gratuito per un veicolo della categoria sopra indicata».

6

L’art. 20, n. 1, del BStMG 2002 prevede quanto segue:

«I conducenti di veicoli che percorrono strade a pedaggio senza aver regolarmente versato la relativa tassa commettono un’infrazione amministrativa punibile con una sanzione pecuniaria da EUR 400 a EUR 4000».

Causa principale e questione pregiudiziale

7

Il sig. Gottwald è un cittadino tedesco, residente ad Amburgo (Germania), che soffre di una paraplegia totale con perdita di tutte le funzioni al di sotto della quarta vertebra. Per tale motivo gli è stata rilasciata in Germania una tessera di portatore di handicap.

8

Il 26 agosto 2006 il sig. Gottwald guidava il suo autoveicolo sulla rete autostradale austriaca soggetta ad obbligo di pedaggio, per recarsi nel luogo di vacanza da lui scelto in Austria. In occasione di un controllo stradale è stato accertato che egli non aveva previamente pagato la tassa di pedaggio correlata ad un dato periodo di utilizzo mediante l’acquisto di un contrassegno da apporre sul suo veicolo.

9

La Bezirkshauptmannschaft Bregenz gli ha dunque inflitto, con decisione in data 4 dicembre 2006, una sanzione pecuniaria di EUR 200, contro la quale il sig. Gottwald ha proposto ricorso dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg.

10

Nell’ambito di tale ricorso il sig. Gottwald ha fatto valere, in particolare, che egli, soffrendo di una paraplegia per la quale gli era stata rilasciata in Germania una tessera di portatore di handicap, aveva diritto al rilascio in Austria di un contrassegno gratuito, a norma dell’art. 13, n. 2, del BStMG 2002, al pari dei portatori di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in tale paese.

11

Alla luce di tali fatti, nutrendo dubbi quanto alla legittimità delle condizioni di rilascio del contrassegno suddetto in rapporto al diritto comunitario, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 12 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una norma giuridica di uno Stato membro, la quale preveda che il rilascio gratuito di un contrassegno annuale per un veicolo ai fini della sua utilizzazione su strade nazionali a pedaggio sia limitato alle persone portatrici di un particolare handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio di tale Stato».

Sulla questione pregiudiziale

12

Con la sua questione, il giudice del rinvio intende in sostanza sapere se l’art. 12 CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale preveda il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale ai soli portatori di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato.

Sulla ricevibilità

13

Il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto questa avrebbe carattere puramente ipotetico e sarebbe priva di pertinenza ai fini della soluzione della causa principale, dal momento che il sig. Gottwald non ha mai presentato domanda per ottenere in Austria il contrassegno gratuito di cui si discute.

14

Più precisamente, secondo le autorità austriache, la questione pregiudiziale non presenta alcun nesso con l’oggetto della causa principale, considerato che quest’ultima non verte su una decisione di diniego di rilascio del suddetto contrassegno gratuito, ai sensi dell’art. 13, n. 2, del BStMG 2002, bensì riguarda esclusivamente la contestazione da parte del sig. Gottwald della sanzione pecuniaria che gli è stata inflitta, a norma dell’art. 20, n. 1, del BStMG 2002, letto in combinato disposto con gli artt. 10, n. 1, e 11, n. 1, di tale legge, a motivo del mancato pagamento della tassa di pedaggio correlata ad un dato periodo di utilizzo.

15

Tale argomentazione non può però essere accolta.

16

In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nel contesto della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali prevista dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; , causa C-18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I-5321, punto 19, nonché , causa C-295/05, Asemfo, Racc. pag. I-2999, punto 30).

17

Ne consegue che la presunzione di pertinenza valevole per le questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può venir meno solo in casi eccezionali, in particolare qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61, e , causa C-212/06, Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon, Racc. pag. I-1683, punto 29).

18

Orbene, nel caso di specie, sebbene il sig. Gottwald non abbia presentato alcuna domanda di rilascio di un contrassegno gratuito ai sensi dell’art. 13, n. 2, del BStMG 2002, non si può escludere che la risposta della Corte possa avere un’incidenza effettiva sull’esito della causa principale.

19

Risulta infatti dalle informazioni fornite all’udienza dal governo austriaco che il giudice del rinvio avrebbe la facoltà di ridurre l’importo della sanzione pecuniaria qualora constatasse che il ricorrente nella causa principale sarebbe stato legittimato a ottenere il detto contrassegno gratuito in forza del diritto, sancito dall’art. 12 CE, di non subire discriminazioni a motivo della sua nazionalità.

20

Pertanto, un’eventuale pronuncia della Corte che affermasse che la detta disposizione del Trattato CE osta ad una norma nazionale quale quella oggetto della causa principale potrebbe in particolare costituire una circostanza attenuante idonea a consentire al giudice nazionale di procedere ad una riduzione della sanzione inflitta al sig. Gottwald.

21

È dunque giocoforza constatare che non risulta manifestamente che l’interpretazione richiesta sia priva di pertinenza rispetto alla decisione che il giudice del rinvio è chiamato a emettere.

22

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

Nel merito

23

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e consente a quelli di essi che si trovino in una medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla loro nazionalità e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenze 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punto 31, e , causa C-403/03, Schempp, Racc. pag. I-6421, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

24

In particolare, come già statuito dalla Corte, ogni cittadino dell’Unione ha la facoltà di avvalersi dell’art. 12 CE — che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità — in tutte le situazioni rientranti nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario (sentenze 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 62, e Schempp, cit., punto 17).

25

Tali situazioni comprendono, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE (sentenze 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I-11613, punto 24; Bidar, cit., punto 33, e , causa C-158/07, Förster, Racc. pag. I-8507, punto 37).

26

Stanti tali premesse, un cittadino di uno Stato membro quale il sig. Gottwald può, ove eserciti la propria libertà di circolare e soggiornare nel territorio comunitario per trascorrere un periodo di vacanza in un altro Stato membro, avvalersi del diritto, sancito dall’art. 12 CE, di non subire discriminazioni fondate sulla sua nazionalità.

27

A questo proposito, dalla giurisprudenza risulta anche che le norme relative alla parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, attraverso altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (v., in particolare, sentenze 23 gennaio 1997, causa C-29/95, Pastoors e Trans-Cap, Racc. pag. I-285, punto 16; , causa C-224/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2965, punto 15, e , causa C-28/04, Tod’s e Tod’s France, Racc. pag. I-5781, punto 19).

28

Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio del domicilio o della residenza, in quanto tale criterio rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte le persone che non hanno il domicilio nel territorio dello Stato sono, al pari di quelle ivi non residenti, cittadini stranieri (v. in particolare, in tal senso, sentenze 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola, Racc. pag. I-2517, punto 14, e , causa C-388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-721, punto 14).

29

Orbene, nella fattispecie, la normativa controversa oggetto della causa principale è fondata precisamente su questo tipo di criterio, dato che essa riserva il beneficio del contrassegno annuale gratuito alle sole persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria.

30

Una siffatta disparità di trattamento può dunque essere giustificata, sotto il profilo del diritto comunitario, solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (v., in particolare, sentenze 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 36; Garcia Avello, cit., punto 31, e Bidar, cit., punto 54).

31

Quanto alla condizione attinente all’esistenza di considerazioni oggettive di interesse generale, il governo austriaco fa valere che la misura in questione nella causa principale mira a promuovere la mobilità e l’integrazione sociale di persone che, a causa di un handicap, non possono ricorrere ai mezzi di trasporto pubblici e che dunque sono obbligate ad utilizzare un veicolo privato. Pertanto, la detta misura è destinata — come dimostrerebbe la validità annuale del contrassegno — a persone che devono percorrere la rete stradale con una certa frequenza. Il requisito relativo al domicilio o al luogo di residenza abituale sarebbe dunque la manifestazione di un certo grado di integrazione dei beneficiari del contrassegno gratuito nella società austriaca.

32

A questo proposito, occorre constatare che tanto la promozione della mobilità e dell’integrazione delle persone portatrici di handicap, quanto la volontà di garantire l’esistenza di un certo rapporto di collegamento tra la società dello Stato membro interessato e il beneficiario di una prestazione quale quella oggetto della causa principale, sono certamente idonee a costituire considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare il fatto che i requisiti di concessione di una simile prestazione possano incidere sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione (v., per analogia, sentenze D’Hoop, cit., punto 38; 26 ottobre 2006, causa C-192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I-10451, punto 35, e , causa C-499/06, Nerkowska, Racc. pag. I-3993, punto 37).

33

Occorre però che sia rispettato anche il presupposto della proporzionalità ricordato al punto 30 della presente sentenza. Consta dalla giurisprudenza che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, sentenza Tas-Hagen e Tas, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

34

Più precisamente, riguardo al grado di collegamento del beneficiario di una prestazione con la società dello Stato membro interessato, la Corte ha già avuto modo di statuire, in merito a prestazioni non disciplinate dal diritto comunitario come quella oggetto della causa principale, che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la fissazione dei criteri di valutazione di tale collegamento (v., in tal senso, sentenza Tas-Hagen e Tas, cit., punto 36).

35

La giurisprudenza ha così riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, che le normative nazionali possono esigere, affinché sia dimostrata l’esistenza di un certo grado di integrazione, che il beneficiario della prestazione di cui trattasi abbia avuto il proprio domicilio o abbia risieduto per un certo periodo nello Stato membro interessato (v., in tal senso, citate sentenze Bidar, punto 59, e Förster, punto 50).

36

Pertanto, relativamente ad una misura quale quella oggetto della causa principale, destinata a facilitare gli spostamenti regolari nel territorio austriaco delle persone affette da un handicap in vista della loro integrazione nella società nazionale, il domicilio o il luogo di residenza abituale appaiono come criteri idonei a dimostrare l’esistenza di un legame di tali persone con la società dello Stato membro interessato, il quale — come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni — è atto in particolare a distinguerle rispetto ad altre categorie di utenti che percorrono la rete stradale dello Stato in questione soltanto in modo occasionale o temporaneo.

37

Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la disciplina nazionale oggetto della causa principale non subordina il rilascio del contrassegno stradale gratuito ad alcuna condizione supplementare attinente ad un periodo minimo nel quale la persona interessata deve aver fissato il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria.

38

Le considerazioni esposte ai punti precedenti in merito alla proporzionalità dei presupposti attinenti al domicilio e al luogo di residenza abituale rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale oggetto della causa principale sono tanto più valide per il fatto che — come il governo austriaco ha chiarito all’udienza, senza essere contraddetto sul punto dagli altri soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte — i presupposti suddetti vengono interpretati in maniera estensiva, in modo tale per cui altri elementi di collegamento consentono di dimostrare un legame sufficiente con la società austriaca ai fini della concessione del contrassegno gratuito.

39

In particolare, come precisato dal detto governo nel corso dell’udienza, anche una persona portatrice di handicap che, pur non avendo fissato il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria, si rechi regolarmente in tale paese per motivi di natura professionale o personale, avrebbe il diritto di beneficiare del contrassegno stradale a titolo gratuito.

40

Alla luce di tali fatti, occorre constatare che la normativa nazionale oggetto della causa principale non eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti.

41

Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 12 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’art. 12 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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