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Document 62008CJ0010
Judgment of the Court (First Chamber) of 19 March 2009. # Commission of the European Communities v Republic of Finland. # Taxation in Finland of second-hand vehicles imported from other Member States - Compatibility of national legislation with the first paragraph of Article 90 EC, the Sixth VAT Directive and Directive 2006/112/EC. # Case C-10/08.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.
Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri - Conformità della disciplina nazionale con l’art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE.
Causa C-10/08.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.
Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri - Conformità della disciplina nazionale con l’art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE.
Causa C-10/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00039*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:171
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Finlandia
(causa C‑10/08)
«Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri – Conformità della disciplina nazionale con l’art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE»
1. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Sistema di tassazione dei veicoli usati importati (Art. 90, primo comma, CE) (v. punti 26‑32)
2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Art. 90, primo comma, CE; direttive del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2, e 2006/112, artt. 167 e 168) (v. punti 34‑37)
3. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Sistema di tassazione dei veicoli usati importati (Art. 90, primo comma, CE) (v. punti 42‑45)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 90 CE e 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), divenuti artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede un’imposta sul valore aggiunto basata sull’imposta sui veicoli a motore e un diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto a valle l’importo corrispondente – Applicazione di un valore fiscale identico ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi – Applicazione di un tasso di deprezzamento dello 0,8% mensile ai veicoli con meno di sei mesi qualora non esistano veicoli equivalenti sul mercato nazionale. |
Dispositivo
1) |
Consentendo che l’imposta prevista dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1994, n. 1482, relativa all’imposta sui veicoli a motore [autoverolaki (1482/1994)], sia detratta dall’imposta sul valore aggiunto, come stabilito dall’art. 102, primo comma, punto 4, della legge 30 dicembre 1993, n. 1501, relativa all’imposta sul valore aggiunto [arvonlisäverolaki (1501/1993)], la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE, nonché dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ripresi dagli artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
Attribuendo, ai fini della tassazione dei veicoli a motore, lo stesso valore imponibile ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90, primo comma, CE. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
4) |
La Repubblica di Finlandia sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee. |
5) |
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante. |