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Document 62008CC0511

    Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 28 gennaio 2010.
    Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contro Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Direttiva 97/7/CE - Tutela dei consumatori - Contratti conclusi a distanza - Diritto di recesso - Addebito al consumatore delle spese di consegna dei beni.
    Causa C-511/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-03047

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:48

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PAOLO MENGOZZI

    presentate il 28 gennaio 2010 1(1)

    Causa C‑511/08

    Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

    contro

    Heinrich Heine GmbH

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

    «Direttiva 97/7/CE – Tutela dei consumatori – Contratti a distanza – Diritto di recesso – Addebito al consumatore delle spese di consegna della merce»





    I –    Introduzione

    1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata con decisione 1° ottobre 2008, il Bundesgerichtshof (Corte suprema, Germania) chiede che sia interpretato l’art. 6, nn. 1, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (2).

    2.        Tale domanda trova la sua origine in una controversia che oppone la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale») alla Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (in prosieguo: la «convenuta nella causa principale»), nel cui contesto la ricorrente nella causa principale chiede che alla convenuta nella causa principale sia fatto obbligo di cessare di addebitare ai consumatori, in caso di recesso, le spese di consegna della merce.

    II – Contesto normativo

    A –    Il diritto comunitario

    3.        Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/7 è così formulato:

    «[C]onsiderando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell’offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto di recesso».

    4.        L’art. 6, nn. 1 e 2, della detta direttiva, intitolato «Diritto di recesso», così dispone:

    «1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

    (…)

    2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni».

    5.        L’art. 14 della direttiva 97/7, intitolato «Clausola minima», è così formulato:

    «Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il Trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d’interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del Trattato».

    B –    Il diritto nazionale

    6.        L’art. 312 d del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Diritti di recesso e restituzione nei contratti a distanza», dispone:

    «1. Il consumatore che ha concluso un contratto a distanza dispone del diritto di recesso di cui all’art. 355. Qualora il contratto abbia ad oggetto la fornitura di merci, il diritto di recesso può essere sostituito dal diritto di restituzione di cui all’art. 356.

    2. In deroga all’art. 355, n. 2, prima frase, il termine di recesso non inizia a decorrere prima che gli obblighi di informazione previsti dall’art. 312 c, n. 2, siano stati soddisfatti; in caso di spedizione di merci, non prima del giorno del loro ricevimento da parte del destinatario; in caso di spedizioni ripetute di merci della stessa natura, non prima del giorno del ricevimento della prima parziale spedizione e, in caso di forniture di servizi, non prima del giorno della conclusione del contratto».

    7.        L’art. 346, nn. 1-3, del BGB, intitolato «Effetti della risoluzione del contratto», è così formulato:

    «1. Se una parte contraente si avvale di una clausola di risoluzione contrattuale o legale, le prestazioni ricevute devono, in caso di risoluzione, essere ritrasferite e i frutti effettivamente percepiti restituiti.

    2. In luogo e vece del ritrasferimento o della restituzione, il debitore è tenuto a versare un indennizzo nella misura in cui:

    1)      il ritrasferimento o la restituzione sono esclusi in ragione della natura dell’acquisizione;

    2)      ha degradato, ceduto, alienato, trasformato o ristrutturato il bene ricevuto;

    3)       il bene ricevuto si è deteriorato o è andato distrutto; l’usura corrispondente ad un uso normale non viene tuttavia presa in considerazione.

    Se il contratto dispone una controprestazione, questa deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’indennizzo; se un indennizzo è dovuto per il beneficio tratto da un prestito, può essere fornita la prova che il valore del beneficio era inferiore.

    3. L’obbligo di indennizzo è escluso:

    1)       se il difetto che giustifica la risoluzione è risultato solo nel corso della trasformazione o della ristrutturazione del bene,

    2)       nella misura in cui il creditore è responsabile del deterioramento o della scomparsa, o se il danno sarebbe sopravvenuto anche presso di lui,

    3)      se, in caso di condizione risolutiva ex lege, il deterioramento o la scomparsa è sopravvenuto presso l’interessato, pur avendo quest’ultimo dispiegato la medesima diligenza che abitualmente osserva nei propri affari.

    L’arricchimento residuale deve essere restituito».

    8.        L’art. 347, n. 2, del BGB, intitolato «Utilizzo dopo la risoluzione», così dispone:

    «2. Qualora il debitore restituisca l’oggetto, qualora versi un indennizzo o qualora l’obbligo di versare un siffatto indennizzo sia escluso dall’art. 346, n. 3, punti 1 e 2, le addizioni necessarie da esso sostenute debbono essergli rimborsate. Ogni altra spesa deve essere rimborsata qualora abbia contribuito ad un arricchimento del creditore».

    9.        L’art. 355 del BGB, intitolato «Diritto di recesso nei contratti stipulati con i consumatori», così dispone:

    «1. Qualora la legge conferisca il diritto di recesso al consumatore conformemente a tale disposizione, egli non è più vincolato dalla sua dichiarazione di accordo alla conclusione del contratto qualora receda nei termini. Il recesso non deve essere motivato e deve essere manifestato per iscritto o mediante il rinvio della cosa al venditore entro un termine di due settimane; la data di spedizione fa fede.

    2. Il termine inizia a decorrere al momento in cui il consumatore è informato per iscritto del suo diritto di recesso mediante una chiara comunicazione che gli precisa i suoi diritti conformemente alle esigenze del mezzo di comunicazione utilizzato. Tale comunicazione deve contenere anche il nome e l’indirizzo della persona a cui il recesso deve essere comunicato nonché un’indicazione circa l’inizio del termine e le regole enunciate al n. 1, seconda frase. Qualora la comunicazione pervenga al consumatore dopo la stipula del contratto, il termine è esteso a un mese, in deroga al numero 1, seconda frase. Qualora il contratto debba essere concluso per iscritto, il termine non inizia a decorrere prima che un esemplare del contratto, l’ordine scritto del consumatore o una copia dell’originale del contratto o dell’ordine vengano messe a disposizione del consumatore. In caso di contestazione circa l’inizio del termine, l’onere della prova grava sul venditore.

    3. Il diritto di recesso si estingue al più tardi sei mesi dopo la conclusione del contratto. In caso di consegna di merci, il termine non inizia a decorrere prima del giorno del ricevimento da parte del consumatore. In deroga alla prima frase, il diritto di recesso non si estingue qualora il consumatore non sia stato correttamente informato del suo diritto di recesso; in caso di contratti a distanza aventi ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi finanziari, il diritto di recesso non si estingue, inoltre, qualora il venditore non abbia correttamente soddisfatto gli obblighi che l’art. 312 c, n. 2, punto 1, gli impone in materia di informazione».

    10.      L’art. 356 del BGB, intitolato «Diritto di restituzione nei contratti conclusi dai consumatori», è così formulato:

    «1. Nella misura in cui la legge espressamente lo autorizza, il diritto di recesso previsto dall’art. 355 può essere sostituito nel contratto con un diritto di restituzione illimitato qualora il contratto sia concluso sulla base di un depliant di vendita. A tal fine è preliminarmente necessario:

    1)       che il depliant di vendita contenga informazioni chiare sul diritto di restituzione,

    2)       che il consumatore abbia potuto prendere conoscenza nei dettagli del depliant di vendita in assenza dell’operatore addetto e

    3)       che il diritto di restituzione venga concesso per iscritto al consumatore.

    (…)».

    11.      L’art. 357 del BGB, intitolato «Effetti giuridici del recesso e della restituzione», così prevede:

    «1.      Salvo disposizione contraria, le norme sulla risoluzione ex lege si applicano per analogia al diritto di recesso e di restituzione. L’art. 286, n. 3, si applica corrispondentemente all’obbligo di rimborso dei pagamenti conformemente a tale disposizione; il termine ivi fissato inizia a decorrere dalla dichiarazione di recesso o di restituzione da parte del consumatore. Per quanto riguarda l’obbligo di rimborso del consumatore, il termine inizia pertanto a decorrere dal momento in cui questi invia la sua dichiarazione; per quanto riguarda l’obbligo di rimborso del venditore, il termine inizia a decorrere dal momento in cui gli perviene tale dichiarazione.

    (…)

    3. In deroga all’art. 346, n. 2, prima frase, punto 3, il consumatore deve pagare un indennizzo compensativo in caso di deterioramento dovuto ad un uso conforme della cosa sempre che sia stato informato di tale conseguenza giuridica per iscritto al più tardi al momento della conclusione del contratto nonché della possibilità di evitarla. Non è tenuto a versare tale indennizzo qualora il deterioramento sia esclusivamente dovuto all’esame della cosa. L’art. 346, n. 3, prima frase, punto 3, non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto conoscenza con qualsiasi altro mezzo.

    4. I paragrafi che precedono enunciano i diritti delle parti in modo tassativo».

    12.      L’art. 448, n. 1, del BGB, intitolato «Costi di consegna e costi simili», è così formulato:

    «1. Il venditore sopporta i costi di consegna della cosa, l’acquirente i costi della ricezione e della spedizione della cosa in un luogo diverso dal luogo di esecuzione».

    III – La causa principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

    13.      La convenuta nella causa principale è una società operante nella vendita per corrispondenza. Le condizioni generali di vendita di tale società prevedono che il consumatore paghi, a titolo di consegna, un forfait di EUR 4,95 e che tale somma resti acquisita al fornitore in caso di recesso.

    14.      La ricorrente nella causa principale è un’associazione di consumatori, debitamente costituita conformemente al diritto tedesco. Ha intrapreso nei confronti della convenuta nella causa principale un’azione inibitoria intesa a farle rinunciare ad addebitare ai consumatori, in caso di recesso, le spese di consegna delle merci.

    15.      Il giudice di primo grado ha accolto la domanda della ricorrente nella causa principale.

    16.      L’appello proposto avverso tale sentenza dalla convenuta nella causa principale è stato respinto dall’Oberlandsgericht Karlsruhe.

    17.      Adito con un ricorso per «Revision», il Bundesgerichtshof constata che il diritto tedesco non conferisce formalmente al consumatore alcun diritto al rimborso delle spese di consegna della merce ordinata in caso di recesso.

    18.      Tuttavia, se la direttiva 97/7 fosse interpretata nel senso che osta a che le spese di consegna vengano addebitate al consumatore in caso di recesso, gli artt. 312 d, n. 1, 357, n. 1, prima frase, e 346, n. 1, del BGB dovrebbero essere interpretati in modo conforme a tale direttiva nel senso che il fornitore deve rimborsare al consumatore le spese di consegna della merce.

    19.      Anche se una parte della dottrina tedesca sostiene un’interpretazione della direttiva 97/7 favorevole al consumatore, il giudice del rinvio ritiene di non essere in grado di stabilire con la dovuta certezza se tale direttiva debba essere interpretata in tal senso.

    20.      A tal riguardo espone vari argomenti formulati da taluni autori, che condividono l’opinione contraria.

    21.      In primo luogo, l’espressione «dovute all’esercizio del suo diritto di recesso» («en raison de l’exercice de son droit de rétractation») contenuta nella versione francese dell’art. 6, n. 1, primo comma, seconda frase, e n. 2, seconda frase, della direttiva 97/7 – a tenore delle quali «le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente» – potrebbe suggerire che tali disposizioni riguardano unicamente le spese provocate dall’esercizio del diritto di recesso con esclusione delle spese di consegna della merce, che erano già state sostenute al momento del recesso. Le altre versioni linguistiche della direttiva 97/7 suffragherebbero una siffatta interpretazione.

    22.      In secondo luogo, l’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 potrebbe essere interpretato nel senso che non esclude che, in caso di recesso, il fornitore faccia valere diritti riconvenzionali al fine di ottenere una compensazione del valore delle prestazioni utilizzate dal consumatore che, in ragione della loro natura, non possono essere restituite. Sarebbe pertanto compatibile con il detto articolo ammettere che la consegna è una prestazione del fornitore a titolo della quale il consumatore dovrebbe restituire un valore di sostituzione pari alle spese di consegna e che l’obbligo di rimborso del fornitore sarebbe di conseguenza ridotto per l’ammontare di tali spese.

    23.      In terzo luogo, non sarebbe certo che l’obiettivo di tutela del consumatore sancito nel quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/7 imponga anche il rimborso delle spese di consegna. Infatti, in occasione di un acquisto normale, il consumatore deve anche sostenere le spese che il suo spostamento verso il negozio comporta, senza contare il fatto che, per recarvisi, ha dovuto anche dedicarvi il tempo necessario per uno spostamento.

    24.      Il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le disposizioni dell’art. 6, n. 1, [primo comma], seconda frase, e n. 2, della direttiva 97/7 (…) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale secondo la quale le spese di consegna della merce possono essere addebitate al consumatore anche se questi è receduto dal contratto».

    25.      Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la ricorrente nella causa principale, i governi tedesco, spagnolo, austriaco e portoghese, nonché la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte. Tali parti, ad eccezione dei governi spagnolo, austriaco e portoghese che non si sono fatti rappresentare, hanno presentato le loro osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il 29 ottobre 2009.

    IV – Analisi

    26.      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni di cui all’art. 6, n. 1, primo comma, seconda frase, e n. 2, della direttiva 97/7 debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, nell’ambito di un contratto a distanza, le spese di consegna della merce devono essere addebitate al consumatore qualora quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso.

    27.      Si deve in limine osservare che i contratti a distanza si caratterizzano per due elementi. Il primo elemento determinante attiene alla mancata presenza fisica simultanea delle due parti contraenti – il fornitore e il consumatore – all’atto della preparazione e al momento della conclusione dei contratti a distanza. Il secondo elemento caratteristico attiene al fatto che tali operazioni vengono realizzate nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che si avvale esclusivamente di tecniche di comunicazione a distanza (3).

    28.      Si deve a questo proposito rilevare che, affinché un contratto possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 97/7, devono realizzarsi necessariamente tali due elementi determinanti all’atto della conclusione di tale contratto (4). Tuttavia, l’esecuzione di un siffatto contratto, soprattutto quando si tratta di una vendita per corrispondenza, come nella causa principale, implica necessariamente la necessità di inviare la merce ai consumatori. Se ne deve eventualmente tener conto all’atto della valutazione dell’imputabilità delle spese di consegna in caso di recesso.

    29.      Per effettuare tale valutazione, si deve stabilire se le spese di consegna rientrino nella nozione di «spese» ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, seconda frase, e n. 2, della direttiva 97/7. Si tratta pertanto di accertare se si debba dare un’interpretazione in senso ampio di tale nozione di spese, come sostenuto dalla ricorrente nella causa principale, dai governi spagnolo, austriaco e portoghese nonché dalla Commissione, o, al contrario, un’interpretazione restrittiva, come sostenuto dal governo tedesco. La soluzione di tale questione deve passare non soltanto attraverso un’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni della detta direttiva, ma anche attraverso una considerazione della finalità della medesima.

    30.      Va innanzi tutto ricordata la costante giurisprudenza secondo la quale dalle esigenze dell’applicazione uniforme del diritto comunitario discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, in tutta l’Unione europea, ad un’interpretazione autonoma da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (5).

    31.      Orbene, utilizzando la nozione di spese di cui all’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 97/7, il legislatore comunitario non l’ha utilizzata riferendosi al diritto degli Stati membri. Tuttavia è giocoforza constatare che tale direttiva non contiene alcuna esplicita definizione né della nozione di spese né di quella di spese di consegna (6).

    32.      Per quanto riguarda il contesto delle disposizioni di cui trattasi, la prima frase dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 97/7 conferisce al consumatore un diritto di recesso ampio ed incondizionato prevedendo che questi può recedere «senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo». La seconda frase del medesimo comma di questo stesso art. 6, n. 1, primo comma, conferma tale idea secondo la quale l’esercizio del diritto di recesso non deve, in linea di principio, avere conseguenze negative sul consumatore, precisando che le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. L’espressione «uniche spese» rende necessaria un’interpretazione restrittiva e conferisce pertanto un carattere unico a tale eccezione.

    33.      L’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 prevede, dal canto suo, l’obbligo del fornitore di rimborsare, «gratuitamente», «le somme versate» dal consumatore in caso di recesso di quest’ultimo. Fissando così il principio del «rimborso integrale» di ogni importo pagato dal consumatore al fornitore senza che quest’ultimo possa trattenere o addebitare al consumatore qualsiasi spesa, esso conferma il principio già sancito da questo stesso art. 6, n. 1, secondo il quale l’esercizio del diritto di recesso non deve in linea di principio comportare alcuna penalità o onere finanziario per il consumatore.

    34.      Pertanto, l’espressione «somme versate» utilizzata in tale paragrafo comprende non solo il prezzo di acquisto della merce o la retribuzione del servizio prestato, ma anche gli importi pagati dal consumatore al fornitore con riferimento alla conclusione o all’esecuzione del contratto a distanza, ivi comprese le spese di consegna.

    35.      Per quanto riguarda le osservazioni del governo tedesco, secondo le quali solo il prezzo della merce o del servizio, in quanto controprestazione del consumatore per la prestazione principale del fornitore, rientra nell’espressione «somme versate», si deve rilevare che tali termini sono chiaramente utilizzati al plurale nell’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 (7). L’argomento secondo cui viene usato il plurale perché il prezzo di una merce può essere non solo pagato con un unico versamento, ma anche ripartito in più rate non è convincente, perché perde di vista il fatto che, anche in presenza di più versamenti, tali pagamenti hanno la stessa natura giuridica e ciascuno di essi rientra nella nozione di prezzo.

    36.      Un’interpretazione sistematica della detta direttiva corrobora altresì la portata ampia dell’espressione «somme versate». A questo proposito si deve osservare che tale direttiva utilizza esplicitamente la nozione di prezzo in diverse disposizioni; tra l’altro, con riferimento all’obbligo dell’informazione [art. 4, n. 1, lett. c)], nell’ambito delle eccezioni al diritto di recesso (art. 6, n. 3, secondo trattino) e per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto a distanza sul contratto di credito (art. 6, n. 4, primo comma, primo e secondo trattino). Per contro, nell’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7, il legislatore comunitario non riprende tale nozione di prezzo, ma usa l’espressione incontestabilmente più ampia di «somme versate».

    37.      Non esiste quindi alcuna ragione che giustifichi l’opinione secondo la quale la portata dell’espressione «somme versate» si limiterebbe al solo prezzo della merce o del servizio che escluderebbe necessariamente dall’obbligo di rimborso le altre spese contrattuali pagate dal consumatore al fornitore con riferimento ad un contratto a distanza.

    38.      La seconda frase dell’art. 6, n. 2, della direttiva 97/7 deve essere pertanto interpretata alla luce di tale constatazione e del principio del «rimborso integrale e gratuito» previsto nella prima frase del medesimo art. 6, n. 2. Questa seconda frase pone una sola eccezione all’applicazione di tale principio precisando che le spese dirette di spedizione di beni al mittente sono «le uniche spese» che possono essere addebitate al consumatore in ragione dell’esercizio del suo diritto di recesso.

    39.      L’uso, del resto, delle espressioni «gratuitamente» nella prima frase e «uniche spese» nella seconda frase depone anch’esso a favore di un’interpretazione in senso ampio della nozione di spese e, di conseguenza, a favore delle tesi secondo la quale il legislatore comunitario ha voluto disciplinare le conseguenze giuridiche ed economiche di un recesso in relazione a tutte le spese connesse con la conclusione o con l’esecuzione di un contratto a distanza.

    40.      Per quanto riguarda l’espressione «dovute», che figura sia nella seconda frase dell’art. 6, n. 1, primo comma, sia nella seconda frase dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, secondo cui «le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente», il governo tedesco sostiene che tale espressione rifletterebbe l’idea secondo la quale il detto art. 6 disciplinerebbe soltanto una parte delle eventuali spese, in particolare le spese che presentano un nesso causale con l’esercizio del diritto di recesso. Pertanto, il legislatore comunitario non avrebbe avuto l’intenzione di disciplinare tutte le spese contrattuali, ma soltanto quelle conseguenti al recesso.

    41.      A questo proposito si deve rilevare che esiste una forte divergenza tra le varie versioni linguistiche di queste due frasi. Benché le versioni tedesca, inglese e francese usino espressioni che riflettono l’idea di un nesso causale inerente all’espressione «dovute a» (8), va tuttavia rilevato che ciò non avviene né nella versione spagnola né in quella italiana, nella quali si fa riferimento semplicemente al consumatore che esercita (9) il suo diritto di recesso (10).

    42.      Alla luce di tale dato occorre seguire la costante giurisprudenza secondo la quale, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria, si deve interpretare quest’ultima tenendo conto della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (11).

    43.      A questo proposito, si può partire dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/7, secondo cui «è necessario limitare ai costi diretti di spedizione di beni al mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso» (12). Il fatto che l’espressione «derivanti dall’esercizio» venga usata nelle medesime versioni linguistiche della direttiva 97/7 ove viene usato il termine «dovute» nell’art. 6 è significativo. Facendo anche riferimento a tale quattordicesimo ‘considerando’, la Corte, nella sentenza Messner, ha affermato che il divieto di accollare al consumatore spese diverse da quelle risultanti direttamente dalla spedizione dei beni al mittente, stabilito dall’art. 6 della direttiva 97/7, è finalizzato ad assicurare che il diritto di recesso «non resterà formale» (13), dato che, in mancanza di un siffatto divieto, il consumatore potrebbe essere scoraggiato dall’avvalersi di tale diritto (14).

    44.      Orbene, se lo scopo del detto art. 6 e della direttiva 97/7 è di non scoraggiare il consumatore dall’esercitare il suo diritto di recesso, non è possibile interpretare la stessa direttiva nel senso che consente agli Stati membri di permettere che, in caso di recesso, le spese di consegna vengano poste a carico del consumatore. Tale imposizione costituirebbe, senza alcun dubbio, una conseguenza pecuniaria negativa idonea a scoraggiare quest’ultimo dall’avvalersi del diritto di cui trattasi – e non solo nel caso di acquisto di merci di scarso valore ove le spese di consegna potrebbero costituire una parte rilevante della somma versata dal consumatore.

    45.      Inoltre, come rilevato dalla Corte nella medesima citata sentenza Messner, si ritiene che il diritto di recesso sia finalizzato a compensare lo svantaggio derivante al consumatore da un contratto a distanza concedendogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato (15).

    46.      Infatti, nel caso del contratto di vendita «classico» il consumatore a) ha la possibilità di esaminare l’oggetto della vendita, b) decide immediatamente di concludere o di non concludere il contratto, e c) nel caso in cui concluda, può scegliere liberamente fra varie possibilità, ossia prendere egli stesso la merce acquistata, evitando così le spese di consegna, o affidare tale compito ad un’impresa di sua scelta ottimizzando i costi. Nel caso di un contratto a distanza, per contro, a) è il fornitore a decidere le condizioni e le modalità della consegna, b) la conclusione del contratto è condizionata al recesso, e c) è il consumatore che sceglie la modalità di rinvio al mittente della merce.

    47.      Per quanto riguarda il contratto a distanza, la direttiva 97/7, nell’intento di assicurare al meglio l’equilibrio della ripartizione delle spese, offre agli Stati membri la possibilità di addebitare al consumatore le spese dirette del rinvio al mittente, cioè le conseguenze pecuniarie della sua scelta, poiché, se il consumatore sceglie una modalità di rinvio estremamente costosa e sproporzionata rispetto al valore della merce, non sarà equo imputare il costo di tale rinvio al fornitore, dato che quest’ultimo non ha il potere di influenzare la decisione del consumatore circa la modalità di tale consegna.

    48.      L’addebito delle spese di consegna al fornitore in caso di recesso si inserisce in questa medesima logica di equa ripartizione delle spese poiché, nel caso di invio della merce al consumatore, il fornitore ha la libertà di scegliere la modalità della consegna spedendo egli stesso la merce o affidando tale compito ad una impresa subappaltante oppure ad una ditta specializzata in tale settore.

    49.      Il fatto che vengano poste a carico del fornitore spese di consegna in caso di recesso del consumatore si spiega, inoltre, sul piano economico. Infatti, di norma, nel caso di un contratto a distanza, il fornitore si libera della necessità di tenere un magazzino o un locale commerciale e di conseguenza economizza le spese che vi sono connesse. Quindi, l’onere finanziario che l’addebito delle spese di consegna rappresenta per il fornitore in caso di recesso – che, del resto, non riguarda tutti i contratti conclusi – è controbilanciato dalle economie che egli realizza evitando spese connesse alla gestione di un magazzino.

    50.      Alla luce di tutto quanto sopra, l’equilibrio della ripartizione dei rischi e delle spese nel caso di un contratto a distanza per il quale vi è un recesso del consumatore – che è previsto dalla direttiva 97/7 a vantaggio di quest’ultimo – sarebbe rotto se, oltre alle spese dirette di spedizione al mittente che gli Stati membri possono imporre al consumatore, quest’ultimo dovesse sostenere le spese di consegna della merce.

    51.      Per contro, non si possono condividere le osservazioni del governo tedesco, secondo cui l’addebito delle spese di consegna al fornitore in caso di recesso costituirebbe una rielaborazione completa del rapporto contrattuale che dà luogo ad un’inaccettabile ingerenza nel rapporto tra le parti.

    52.      Questa tesi non è convincente poiché non tiene conto del fatto che la direttiva 97/7 disciplina l’addebito delle spese unicamente nel caso dell’esercizio del diritto di recesso del consumatore. Il fatto che il fornitore si veda obbligato a rimborsare, in caso di recesso, le spese di consegna pagate dal consumatore non incide affatto sulla questione dell’addebito di tali spese all’atto dell’esecuzione del contratto la cui disciplina rimane nella libertà degli Stati membri e degli operatori economici.

    53.      Non è parimenti convincente l’argomento che il governo tedesco ha avanzato a sostegno della sua tesi aggiungendo che, in primo luogo, la direttiva 97/7, nel consentire che gli Stati membri prevedano che siano poste a carico del consumatore le spese di consegna, ha la finalità di creare per quest’ultimo una situazione corrispondente a quella di un consumatore che, effettuando un acquisto in un negozio o in una boutique, deve far fronte alle spese di spostamento fino al negozio; e, in secondo luogo, non sarebbe equo addebitare al fornitore le spese di consegna in caso di recesso, così come non sarebbe accettabile addebitare al venditore le spese di spostamento dell’acquirente che, considerando che la merce esposta nel negozio non risponde alle sue aspettative, decida in ultimo di non acquistarla.

    54.      Questa tesi relativa all’equivalenza tra le spese di consegna e le spese di spostamento dev’essere respinta, sulla base di considerazioni sia giuridiche che funzionali.

    55.      Da un lato, mentre i costi di spostamento fino al negozio costituiscono, dal punto di vista giuridico, spese connesse con la preparazione e la conclusione del contratto, le spese di consegna sopravvengano sempre nella fase di esecuzione del contratto.

    56.      D’altro lato, lo spostamento del consumatore ha come obiettivo quello di metterlo in contatto con il fornitore, e i costi che intervengono all’atto dello spostamento sono a carico del primo. In ragione di tali caratteristiche, le spese di spostamento corrispondono, a livello funzionale, piuttosto alle spese di accesso al sistema di comunicazione a distanza come, per esempio, le spese per stabilire un collegamento Internet. Infatti, tale accesso ha anche lo scopo di stabilire il contatto tra il fornitore e il consumatore. I costi ad esso relativi sono innegabilmente sopportati da quest’ultimo.

    57.      Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche del recesso e, in particolare, l’obbligo di restituzione reciproco che è stato evocato sia dal giudice del rinvio che dal governo tedesco, si deve esaminare l’applicabilità, nel caso di specie, della giurisprudenza stabilita nella sentenza Schulte (16). In questa sentenza la Corte, con riferimento all’obbligo di consegna delle cose nel loro stato iniziale, ha affermato che la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (17), non osta a che la normativa nazionale preveda l’obbligo per il consumatore, nell’ipotesi di recesso dal contratto di mutuo ipotecario, non solo di restituire gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato (18).

    58.      Tale giurisprudenza non può trovare applicazione nella specie con riferimento al rimborso delle spese di consegna a seguito del recesso da un contratto a distanza per tre ragioni.

    59.      In primo luogo, il campo di applicazione ratione materiae della direttiva 85/577 è diverso rispetto a quello della direttiva 97/7, pertinente nel presente caso di specie, dato che tali due direttive hanno ad oggetto due tipi di contratti che si distinguono per la loro natura e per il loro oggetto, ossia, da un lato, un contratto di mutuo e, dall’altro, un contratto di vendita a distanza.

    60.      In secondo luogo, le circostanze della specie di cui alla causa principale differiscono da quelle della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Schulte. In tale causa si trattava di una restituzione di benefici pecuniari, ossia gli interessi, che il consumatore aveva ottenuto dal godimento di un certo capitale, mentre nella presente causa si tratta non della restituzione di un siffatto beneficio acquisito dal consumatore, ma, proprio al contrario, del rimborso di somme versate da quest’ultimo al fornitore.

    61.      In terzo luogo, l’art. 6 della direttiva 97/7 costituisce l’espressione di un approccio differente rispetto all’idea del semplice obbligo di restituzione enunciato all’art. 5, n. 2, della direttiva 85/577 (19). Questo articolo istituisce una tutela più elevata del consumatore, in ragione della sua situazione sfavorevole legata alle specificità del contratto a distanza, prevedendo per quest’ultimo il diritto all’integrale gratuito rimborso delle somme versate al fornitore in caso di recesso, cioè un diritto che va al di là di un semplice ripristino dello status quo ante.

    62.      Il governo tedesco sostiene, infine, che, siccome la direttiva 97/7 è una direttiva di armonizzazione minima, gli Stati membri conserverebbero in taluni settori, come in quello delle conseguenze del recesso, il potere di regolamentarli.

    63.      Si deve a questo proposito rilevare che, benché la direttiva 97/7 imponga allo Stato un’armonizzazione minima in materia di contratti a distanza, va tuttavia rilevato che il suo art. 14 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Orbene, una norma nazionale che lasci a carico dell’acquirente le spese di consegna in caso di recesso di quest’ultimo, privandolo così del beneficio di un rimborso integrale delle somme versate al fornitore, non può essere qualificata come una disposizione intesa a garantire al consumatore un livello di protezione più elevato rispetto a quello previsto dalla detta direttiva.

    64.      Inoltre, non sembra neanche convincente l’ulteriore argomento dedotto dal governo tedesco secondo cui il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/7, nel precisare «che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto di recesso», lascerebbe alla discrezionalità degli Stati membri la disciplina della questione dell’addebito delle spese di consegna. Tale tesi trova un ostacolo nel fatto che l’art. 6 della detta direttiva prevede disposizioni relative al rimborso delle spese connesse con il contratto a distanza e, di conseguenza, una regola relativa all’addebito delle spese, comprese le spese di consegna, non può essere qualificata come «altra» condizione o modalità relativa all’esercizio del diritto di recesso non disciplinato da tale direttiva.

    65.      Alla luce di quanto sopra considerato, sono del parere che la seconda frase dell’art. 6, n. 1, primo comma, e il n. 2 del medesimo art. 6 di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, nell’ambito di un contratto a distanza, le spese di consegna della merce devono essere addebitate al consumatore in conseguenza dell’esercizio del suo diritto di recesso.

    V –    Conclusioni

    66.      Alla luce di tutto quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof come segue:

    «La seconda frase dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e il n. 2 dello stesso art. 6 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, nell’ambito di un contratto a distanza, le spese di consegna della merce devono essere addebitate al consumatore in conseguenza dell’esercizio del suo diritto di recesso».


    1 – Lingua originale: il francese.


    2 – GU L 144, pag. 19.


    3 – V. nono ‘considerando’, nonché i punti 1 e 4, dell’art. 2 della direttiva 97/7.


    4 – V., a questo riguardo, L. Bernardeau, «La directive communautaire 97/7 en matière de contrats à distance», in Cahiers de droit européen, nn. 1-2., Bruxelles, 2000, pagg. 122 e segg.


    5 – V., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11), e 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster (Racc. pag. I‑6917, punto 43).


    6 – L’espressione «spese di consegna» appare unicamente all’art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva 97/7, che enuncia il diritto del consumatore di beneficiare, prima della conclusione del contratto a distanza, delle informazioni concernenti tali spese.


    7 – Le versioni tedesca («geleisteten Zahlungen»,) inglese («sums paid») e spagnola («sumas abonadas») della direttiva usano anch’esse il plurale per tale espressione.


    8 – La versione francese («en raison de»), quella inglese («because of») e quella tedesca («infolge») usano lo stesso termine.


    9 – Il corsivo è mio.


    10 – Nella versione spagnola, né l’art. 6, n. 1, seconda frase, della direttiva 97/7 («El único gasto que podría imputarse al consumidor es el coste directo de la devolución de las mercancías al proveedor»), né l’art. 6, n. 2, seconda frase, della detta direttiva la cui formulazione differisce leggermente da quella dell’art. 6, n. 1 di tale direttiva («Únicamente podrá imputarse al consumidor que ejerza el derecho de rescisión el coste directo de la devolución de las mercancías») fanno riferimento a tale nesso di causalità. Essi parlano semplicemente del consumatore che esercita il suo diritto di recesso. La versione italiana contiene la medesima frase in entrambi i paragrafi («Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente») senza fare riferimento ad un nesso causale.


    11 – V. sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14).


    12 – A questo proposito un confronto tra le varie versioni linguistiche non lascia trasparire divergenze tra di esse. Le versioni tedesca («müssen die Kosten, die, wenn überhaupt, vom Verbraucher im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts getragen werden, auf die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren begrenzt werden»), inglese («the costs, if any, borne by the consumer when exercising the right of withdrawal must be limited to the direct costs for returning the goods»), spagnola («los costes en que, en su caso, incurra el consumidor cuando lo ejercite deben limitarse a los costes directos de la devolución de la mercancía») e italiana («che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso») nel quattordicesimo ‘considerando’ non usano l’espressione «in ragione di», ma fanno tutte riferimento semplicemente all’esercizio del diritto di recesso.


    13 – Sentenza 3 settembre 2009, causa C‑489/07 (Racc. pag. I‑7315, punto 19).


    14 – Ibidem.


    15 – Punto 20.


    16 – Sentenza 25 ottobre 2005, causa C‑350/03 (Racc. pag. I‑9215).


    17 – GU L 372, pag. 31.


    18 – Sentenza Schulte, citata, punto 93..


    19 – A tenore dell’art. 5, n. 2, della direttiva 85/577, «con l’invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso».

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