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Document 62008CB0039

    Cause riunite C-39/08 e C-43/08: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/104/CEE — Domande di registrazione di un marchio — Esame caso per caso — Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti — Irricevibilità manifesta)

    GU C 113 del 16.5.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/15


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

    (Cause riunite C-39/08 e C-43/08) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/104/CEE - Domande di registrazione di un marchio - Esame caso per caso - Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti - Irricevibilità manifesta)

    2009/C 113/30

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundespatentgericht — Germania

    Parti

    Ricorrente: Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)

    Convenuto: Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht (Germania) — Interpretazione dell’art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Esame delle domande di registrazione di marchi trattate singolarmente senza prendere in considerazione le decisioni anteriori adottate in situazioni simili — Diniego di registrazione di un marchio opposto ad un richiedente titolare di una serie di marchi analoghi

    Dispositivo

    L’autorità competente di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi su una domanda di registrazione di un marchio non è tenuta a disapplicare gli impedimenti alla registrazione menzionati all’art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, e ad accogliere tale domanda per il fatto che il segno di cui si chiede la registrazione come marchio è formato in modo identico o paragonabile ad un segno di cui essa ha già accolto la registrazione come marchio e che fa riferimento a prodotti o servizi identici o simili.


    (1)  GU C 107 del 26.4.2008.


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