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Document 62008CA0279
Case C-279/08 P: Judgment of the Court (Third Chamber) of 8 September 2011 — European Commission v Kingdom of the Netherlands, Federal Republic of Germany (Appeal — State aid — Article 87(1) EC — Emission trading scheme for nitrogen oxides — Classification of the national measure as State aid — Decision declaring aid to be compatible with the common market — Concept of selectivity — Advantage financed through State resources — Protection of the environment — Obligation to state the reasons for decision — Admissibility)
Causa C-279/08 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuto di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto — Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Nozione di selettività — Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato — Tutela dell’ambiente — Obbligo di motivazione — Ricevibilità)
Causa C-279/08 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuto di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto — Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Nozione di selettività — Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato — Tutela dell’ambiente — Obbligo di motivazione — Ricevibilità)
GU C 311 del 22.10.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania
(Causa C-279/08 P) (1)
(Impugnazione - Aiuto di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto - Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Nozione di «selettività» - Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato - Tutela dell’ambiente - Obbligo di motivazione - Ricevibilità)
2011/C 311/07
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, K. Gross e H. van Vliet, agenti)
Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e T. Henze, agenti)
Intervenienti a sostegno della parte Regno dei Paesi Bassi: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. Vendrolini, J. Gstalter e B. Cabouat, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, S. Ossowski e H. Walker, agenti e K. Bacon, barrister)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2003) 1761 def. della Commissione 24 giugno 2003, relativa all’aiuto di Stato n. 35/2003, concernente il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto notificato dal Regno dei Paesi Bassi
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T-233/04, Paesi Bassi/Commissione, è annullata. |
2) |
Le impugnazioni incidentali sono respinte. |
3) |
Il ricorso di primo grado è respinto. |
4) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di primo grado e sopporta le proprie spese nell’ambito di tale procedimento. |
5) |
La Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese relative all’impugnazione. |
6) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. |