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Document 62008CA0036

Causa C-36/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico — Trasposizione erronea)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-36/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/16/CEE - Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico - Trasposizione erronea)

(2008/C 301/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico

Dispositivo

1)

Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell'art. 29, par. d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detti artt. 30, 31 e 36.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


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