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Document 62007TN0458
Case T-458/07: Action brought on 17 December 2007 — Dominio de la Vega v OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)
Causa T-458/07: Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)
Causa T-458/07: Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)
GU C 51 del 23.2.2008, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/47 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)
(Causa T-458/07)
(2008/C 51/88)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dominio de la Vega, S.L. (Requena, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ambrosio Velasco, S.A. (Dicastillo, Navarra, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2007, procedimento R 1431/2006-2, respingendo di conseguenza l'opposizione presentata dalla Ambrosio Velasco, S.A., |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «DOMINIO DE LA VEGA» per prodotti delle classi 33, 42 e 43 (domanda n. 2 789 576).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ambrosio Velasco, S.A.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario (n. 78 147) «PALACIO DE LA VEGA» per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contro i quali la stessa era diretta, nella classe 33, e rigetto della domanda di registrazione per tali prodotti.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i segni in conflitto non esiste rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).