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Document 62007TN0458

    Causa T-458/07: Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/47


    Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

    (Causa T-458/07)

    (2008/C 51/88)

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Dominio de la Vega, S.L. (Requena, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ambrosio Velasco, S.A. (Dicastillo, Navarra, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2007, procedimento R 1431/2006-2, respingendo di conseguenza l'opposizione presentata dalla Ambrosio Velasco, S.A.,

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «DOMINIO DE LA VEGA» per prodotti delle classi 33, 42 e 43 (domanda n. 2 789 576).

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ambrosio Velasco, S.A.

    Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario (n. 78 147) «PALACIO DE LA VEGA» per prodotti della classe 33.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contro i quali la stessa era diretta, nella classe 33, e rigetto della domanda di registrazione per tali prodotti.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i segni in conflitto non esiste rischio di confusione.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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