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Document 62007TN0453

Causa T-453/07: Ricorso proposto l' 11 dicembre 2007 — Dylog Italia/UAMI — GSI Office Management (IP Manager)

GU C 37 del 9.2.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/33


Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Dylog Italia/UAMI — GSI Office Management (IP Manager)

(Causa T-453/07)

(2008/C 37/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dylog Italia (Torino) (rappresentante: avv. A. Ruo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GSI Office Management GmbH (Planegg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 27 settembre 2007, R982/2005-4, nella parte in cui essa dichiara l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi per i quali è richiesta la registrazione nelle classi 35, 38 e per i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;

In via subordinata, annullamento della decisione impugnata per la parte in cui la commissione di ricorso ha accertato l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi della classe 38 ed i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;

Condanna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: GSI Office Management GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio nominativo comunitario «IP MANAGER» per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — domanda n. 2 177 277

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi precedenti nazionali e internazionali «MANAGER» per beni delle classi 9, 16, 35, 37, 39, 41 e 42 e marchio denominativo nazionale «HOTEL MANAGER» per beni e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 40/94.


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