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Document 62007TN0450
Case T-450/07: Action brought on 3 December 2007 — Harwin International v OHIM — Cuadrado (Pickwick)
Causa T-450/07: Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick)
Causa T-450/07: Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick)
GU C 37 del 9.2.2008, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/32 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick)
(Causa T-450/07)
(2008/C 37/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Harwin International LLC (Albany, Stati Uniti) (rappresentante: D. Przedborski, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cuadrado SA (Patrena, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 1245/2006-2, emanata il 10 settembre 2007; |
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condannare il convenuto e la Cuadrado SA a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PICKWICK COLOUR GROUP» per prodotti e servizi della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 826669
Titolare del marchio comunitario: Harwin International LLC
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Cuadrado SA
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio nazionale denominativo anteriore «PICK OUIC, CUADRADO SA, VALENCIA» e il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Pick Ouic» per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità totale del marchio richiesto
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 56, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94
La ricorrente conclude che quanto constatato dalla commissione di ricorso in merito alla mancanza di esame da parte della divisione di annullamento delle prove presentate dalla Cuadrado è contraddittorio e non conforme alla legge. La ricorrente sostiene inoltre che non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in questione.