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Document 62007TN0447

    Causa T-447/07: Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Scovill Fasteners/Commissione

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/31


    Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Scovill Fasteners/Commissione

    (Causa T-447/07)

    (2008/C 37/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Scovill Fasteners, Inc. (Clarkesville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Dugardyn)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 19 settembre 2007 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (Pratica COMP/E-1/39.168 — PO/articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere);

    in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;

    condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere, in cui la Commissione ha constatato che la controllata della ricorrente, unitamente ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE concordando aumenti di prezzo coordinati e scambiando informazioni riservate su prezzi e sull'attuazione di aumenti di prezzo.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la ricorrente e la sua controllata costituiscano un'unica entità economica e che la ricorrente non dev'essere considerata responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata per le asserite violazioni commesse da quest'ultima.

    La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che la controllata della ricorrente ha partecipato all'intesa dopo il 1997.

    In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione:

    ha commesso errori manifesti nel calcolo dell'ammenda;

    non ha tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti nel valutare la durata e la gravità dell'infrazione; e

    non ha valutato le circostanze attenuanti, quali il ruolo secondario svolto dalla controllata della ricorrente.


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