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Document 62007TN0119

    Causa T-119/07: Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — Italia/Commissione

    GU C 129 del 9.6.2007, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/24


    Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — Italia/Commissione

    (Causa T-119/07)

    (2007/C 129/41)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Repubblica Italiana (Roma, Italia) (rappresentante: G. Aiello, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della Commissione del 7 febbraio 2007 C (2007) 286 def,

    con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 7 febbraio 2007 C (2007)286 def, relativa all'esenzione dell'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanna, nella regione di Shannon ed in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente. Questa decisone ha dichiarato legittime le esenzioni fiscali attribuite dal Governo italiano alla Eurallumina S.p.A. per il 80 % del loro ammontare, stabilendo per la restante quota del 20 % l'obbligo del recupero delle agevolazioni accordate alla beneficiaria a partire dal 1 gennaio 2004.

    A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere:

    La violazione dell'articolo 87, par. 1, del Trattato, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che l'esenzione dell'accisa prevista nell'ordinamento italiano si configuri quale aiuto di Stato. Viene affermato a questo riguardo che, come conferma la lettera della Direttiva 2003/96/CE (1), le esenzioni dell'accisa in questione non costituiscono aiuti di Stato, ma rientrano piuttosto nella natura e nella logica del sistema fiscale nazionale. Infatti, se si tratta di aiuti di Stato, la richiamata Direttiva espressamente autorizzerebbe detti aiuti, almeno per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con riferimento all'asserito carattere selettivo delle misure in esame, si osserva che le stesse si rivolgono in generale a tutte le aziende che impieghino oli minerali per la produzione di ossido di alluminio. La circostanza che nel territorio italiano esista solo un solo impianto presso il quale detti oli minerali vengono impiegati nel ciclo produttivo ha rilevanza puramente fattuale e non può essere suscettibile di vanificare la portata generale della disposizione.

    La violazione dell'articolo 87, par. terzo, del Trattato, nonché degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, in quanto l'impugnata esenzione dell'accisa oggetto della presente causa doveva considerarsi funzionale allo sviluppo economico della regione Sardegna.

    La violazione del punto 51, par. E. 3.2. della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03), nella misura in cui nella fattispecie non sono mancati specifici accordi tra lo Stato concedente e la società beneficiaria dell'aiuto sul miglioramento dei risultati ambientali.

    In ultimo luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità dei provvedimenti comunitari.


    (1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, del 31.10.2003, pag. 51).


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