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Document 62007TN0052

Causa T-52/07: Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Movimondo Onlus/Commissione

GU C 82 del 14.4.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/51


Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Movimondo Onlus/Commissione

(Causa T-52/07)

(2007/C 82/106)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Movimondo Onlus (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Vitali, G. Verusio, prof. G. M. Roberti, A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la Decisione impugnata;

in via subordinata, dichiarare, ex art. 241 CE, illegittimi e inapplicabili gli articoli 133 e 175 del regolamento 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il presente ricorso, l'Associazione Movimondo ONLUS –Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale — chiede ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, l'annullamento della Decisione della Commissione del 1o dicembre 2006, prot. C (2006) 5802 def, che infligge una sanzione amministrativa all'organizzazione non governativa (ONG) MOVIMONDO, per violazione grave dell'etica professionale e seria inadempienza contrattuale.

2.

Viene precisato a questo riguardo che i rapporti contrattuali con la Commissione relativi agli aiuti umanitari e agli interventi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono disciplinati da contratti denominati Grant Agreements, nell'ambito di Accordi Quadri di partenariato (Framework Partnership Agreement: d'ora in avanti FPA) e di condizioni generali di contratto. In particolare, gli FPA Echo interessati dalle vicende in relazione alle quali la Commissione ha inteso irrogare la sanzione impugnata, sono:

FPA no 3-134 sottoscritto in data 6 novembre 2003;

FPA no CCP 99/0119 del 26 febbraio 1999.

3.

A sostegno del proprio ricorso in annullamento della decisione del 1o dicembre 2006, Movimondo solleva cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente rileva una violazione di legge in relazione agli artt. 93, 96 e 114 del Reg. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee e solleva un'eccezione di illegittimità degli articoli 133 e 175 del Reg. della Commissione 2342/2002, che fissa le modalità d'esecuzione del regolamento del Consiglio 1605/2002, per violazione dell'art. 183 del Reg. del Consiglio 2988/1995 del 18 dicembre 1995.

Con il secondo motivo, la Ricorrente contesta l'erroneo ed incompleto apprezzamento da parte della Commissione dei fatti addebitati e l'insussistenza di dati definitivi sui quali fondare la decisione sanzionatoria.

Con il terzo motivo, la Ricorrente eccepisce la violazione del principio generale del diritto di difesa.

Con il quarto motivo, la Ricorrente solleva un errore di valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione e l'addebito di circostanze insussistenti. Allo stesso tempo eccepisce la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione in merito alle funzioni di «efficacia, proporzionalità e dissuasività »delineate dall'art. 114 del regolamento finanziario 1605/2002.

Infine, con il quinto motivo, la Ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'indeterminatezza dei progetti costituenti presupposto della decisione impugnata, nonché il decorso del termine di prescrizione. Allo stesso tempo, contesta l'insussistenza di un atto comunitario che prevedesse la sanzione e la violazione degli artt. 2, 2o comma, e 3, 1o comma, del Regolamento del Consiglio 2988/95 del 18 dicembre 1995. In secondo luogo, eccepisce la violazione degli artt. 175 e 133 del Regolamento della Commissione 2342/2002.


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