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Document 62007TN0049

Causa T-49/07: Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio

GU C 95 del 28.4.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/43


Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio

(Causa T-49/07)

(2007/C 95/90)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sofiane Fahas (Milkendorf, Germania) (Rappresentante: avv. F. Zillmer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2002/460/CE, con cui il Consiglio ha emanato un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica, nonché tutte le decisioni nel frattempo adottate dal Consiglio dell'Unione europea, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, attualmente in vigore, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

dichiarare inapplicabili con riferimento al ricorrente tutte le decisioni summenzionate, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma determinata equitativamente dal giudice, per un ammontare minimo però di EUR 2. 000, 00;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso, il ricorrente impugna la decisione 2006/1008/CE (1) e tutte le decisioni precedenti a partire dalla decisione 2002/848/CE (2), in quanto egli sia espressamente menzionato nel testo impugnato.

A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere, in particolare, la violazione del suo diritto alla difesa e del suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale. Inoltre, la decisione 2006/1008/CE non sarebbe motivata e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 253 CE.


(1)  Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).

(2)  Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12).


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