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Document 62007TJ0460

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 gennaio 2010.
    Nokia Oyj contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LIFE BLOG - Marchio nazionale denominativo anteriore LIFE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diniego parziale di registrazione.
    Causa T-460/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00089

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:18

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

    20 gennaio 2010 ( *1 )

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LIFE BLOG — Marchio nazionale denominativo anteriore LIFE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diniego parziale di registrazione»

    Nella causa T-460/07,

    Nokia Oyj, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata dall’avv. J. Tanhuanpää,

    ricorrente,

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

    convenuto,

    controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

    Medion AG, con sede in Essen (Germania), rappresentata dall’avv. P.-M. Weisse,

    avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2007 (procedimento R 141/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Medion AG e la Nokia Oyj,

    IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

    composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici,

    cancelliere: sig. E. Coulon

    visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2007,

    visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2008,

    visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2008,

    viste le lettere della ricorrente, dell’UAMI e dell’interveniente, rispettivamente datate 14, 22 e 23 aprile 2009, secondo cui esse non avrebbero partecipato all’udienza,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    Il 7 gennaio 2004 la ricorrente, la Nokia Oyj, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

    2

    Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo LIFE BLOG.

    3

    I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sono compresi nelle classi 9, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

    classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione e la lettura di suono o immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»;

    classe 38: «Telecomunicazioni»;

    classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

    4

    Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari10 gennaio 2005, n. 2/2005.

    5

    Il 4 aprile 2005 l’interveniente, Medion AG, ha proposto un’opposizione nei confronti del marchio richiesto, adducendo un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].

    6

    L’opposizione era basata sulla totalità dei prodotti e dei servizi coperti, segnatamente, dalla registrazione tedesca n. 39849644 del marchio denominativo LIFE, depositato il 29 agosto 1998 e registrato il , per prodotti e servizi delle classi 1, 7-11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 e 42.

    7

    L’opposizione era proposta con riferimento a tutti i prodotti e i servizi coperti dal marchio richiesto, fatta eccezione per gli «estintori» di cui alla classe 9 e per le «attività sportive e culturali» di cui alla classe 41.

    8

    Con decisione 27 novembre 2006 la divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione stessa in quanto sussisteva un rischio di confusione sul territorio tedesco con riferimento a tutti i prodotti e i servizi, fatta eccezione per gli «apparecchi e strumenti di salvataggio» e per i «distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento» della classe 9, che sono stati considerati diversi dai prodotti del marchio anteriore.

    9

    Il 18 gennaio 2007 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

    10

    Con decisione 2 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Dopo aver rilevato che la ricorrente non aveva formulato alcun argomento idoneo a contraddire la valutazione secondo cui i prodotti e i servizi coperti dal marchio richiesto, rientranti nelle classi 9, 38 e 41, e quelli del marchio anteriore erano identici o simili, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione d’opposizione su tale punto. La commissione di ricorso, analogamente alla divisione d’opposizione, ha confrontato il marchio richiesto con uno dei marchi anteriori dell’interveniente, e precisamente con quello avente la più ampia portata e la cui rappresentazione era la più vicina a quella della ricorrente.

    11

    Quanto al confronto tra i segni di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto in sostanza, al punto 24 della decisione impugnata, che il termine «life» o il suo equivalente tedesco «Leben» non potessero essere considerati come descrittivi dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Essa ha aggiunto, al punto 25 della citata decisione, che era poco probabile che il pubblico tedesco di riferimento associasse il termine inglese «life» al concetto di longevità. Per quanto concerne l’indebolimento del marchio anteriore in ragione dell’asserita coesistenza di un gran numero di marchi simili, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata (punti 27 e 28 della versione inglese della citata decisione), che tale argomento non fosse avvalorato dagli estratti del registro dei marchi comunitari dell’UAMI, posto che taluni di tali marchi non erano ancora stati registrati e altri erano stati ritirati. Peraltro, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 28 della decisione impugnata (punto 29 della versione inglese della citata decisione), che la Corte, nella sentenza 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion (Racc. pag. I-8551), aveva riconosciuto il carattere distintivo normale del termine «life».

    12

    Per quanto concerne il termine «blog», ai punti 30 e 32 della decisione impugnata (punti 31 e 33 della versione inglese della citata decisione), la commissione di ricorso ha ritenuto come generalmente riconosciuto il fatto che tale termine è un’abbreviazione di «weblog», che designa un diario personale regolarmente aggiornato su Internet e ha confermato le constatazioni svolte dalla divisione d’opposizione secondo cui, per una parte dei prodotti e dei servizi in questione, che possono includere prodotti e servizi legati ad Internet, la parola «blog» era «assai debole», dal momento che il consumatore medio di prodotti di servizi legati alle tecnologie dell’informazione l’avrebbe associata alle caratteristiche di tali prodotti e servizi.

    13

    Per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 32 della decisione impugnata (punto 33 della versione inglese della citata decisione), che la Corte aveva accertato, pronunciandosi sull’opposizione tra il medesimo segno LIFE e il segno THOMSON LIFE, l’esistenza di un rischio di confusione. Dal momento che la Corte sarebbe giunta a tale conclusione in un contesto in cui l’elemento «life» figurava in seconda posizione e in cui i prodotti erano anch’essi prodotti elettrici, la «forza» o la «debolezza» relativa del termine «blog» non avrebbe dovuto influenzare eccessivamente la conclusione finale.

    14

    Infine, per quanto riguarda la valutazione dei marchi nel loro complesso, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti 33 e 34 della decisione impugnata (punti 34 e 35 della versione inglese della citata decisione), che, in applicazione della sentenza Medion, citata supra al punto 11, esisteva un rischio di confusione dato dal fatto che il termine «life» svolgeva un ruolo distintivo autonomo nel segno richiesto, senza tuttavia costituirne l’elemento dominante, e che il pubblico tedesco avrebbe percepito il marchio richiesto come un segno economicamente collegato al marchio anteriore. Secondo la commissione di ricorso, tale conclusione è anzitutto basata, in primo luogo, sul fatto che la natura simile o identica dei prodotti e dei servizi in questione compenserebbe la differenza fonetica e visiva evidente tra i marchi, in secondo luogo, sul fatto che l’attenzione del consumatore era attirata soprattutto dalla parte iniziale del segno, che sarebbe quindi più facilmente memorizzata, e, in terzo luogo, sul fatto che i concetti veicolati dai segni erano in parte sovrapponibili.

    Conclusioni delle parti

    15

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    respingere l’opposizione;

    rinviare la causa dinanzi all’UAMI per la registrazione del marchio richiesto;

    condannare l’UAMI alle spese.

    16

    L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni

    Argomenti delle parti

    17

    L’UAMI conclude nel senso dell’irricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni della ricorrente, vale a dire quelli tesi ad ottenere il rigetto dell’opposizione e la registrazione del marchio richiesto, in quanto si tratta di ingiunzioni.

    Giudizio del Tribunale

    18

    Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo è tenuto, in conformità all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009], a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del detto giudice. Di conseguenza, al Tribunale non spetta rivolgere ingiunzioni all’UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e , causa T-39/04, Orsay/UAMI — Jiménez Arellano (O orsay), punto 15].

    19

    Va quindi dichiarato irricevibile il terzo capo delle conclusioni della ricorrente volto ad ottenere che il Tribunale ingiunga all’UAMI la registrazione del marchio richiesto.

    20

    Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, è sufficiente rilevare che sarà necessario esaminarlo solo qualora sia accolta la domanda d’annullamento della decisione impugnata.

    Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

    Argomenti delle parti

    21

    L’UAMI e l’interveniente sostengono che gli allegati A 1-A 4 al ricorso, tesi a provare la coesistenza sul mercato di marchi contenenti il termine «life», non sono mai stati presentati nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI, sicché devono essere dichiarati irricevibili.

    Giudizio del Tribunale

    22

    Si deve rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso [sentenze del Tribunale 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Koubi/UAMI — Flabesa (CONFORFLEX), Racc. pag. II-719, punto 52, e , causa T-336/03, Éditions Albert René/UAMI — Orange (MOBILIX), Racc. pag. II-4667, punti 15 e 16].

    23

    A tale proposito va rilevato che, nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, la ricorrente aveva invocato l’argomento secondo cui la coesistenza di marchi anteriori era tale da dimostrare il «grado di diluizione» del termine «life» [v. punti 11, 23 e 27 della decisione impugnata (punti 11, 23 e 28 della versione inglese della citata decisione)], sicché essa avrebbe dovuto depositare i documenti a sostegno di tale tesi dinanzi all’UAMI.

    24

    Ne consegue che gli allegati A 1-A 4, che tendono a dimostrare la coesistenza sul mercato di marchi contenenti il termine «life» e che non sono mai stati prodotti nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, devono essere dichiarati irricevibili.

    Sulla ricevibilità degli argomenti e delle prove precedentemente proposti dinanzi all’UAMI

    Argomenti delle parti

    25

    L’UAMI rileva che il generico riferimento operato dalla ricorrente, nel ricorso, agli scritti depositati nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente vertenti sul grado di carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore e sulle differenze tra i marchi in questione sarebbero irricevibili.

    Giudizio del Tribunale

    26

    Occorre osservare che, in forza dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. II-1113, punto 17, e giurisprudenza ivi citata].

    27

    Peraltro, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, ancorché allegati al ricorso, non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nell’argomentazione giuridica che, in forza della citata disposizione, devono essere contenuti nell’atto introduttivo stesso (v. sentenza ECA, cit. al punto 26 supra, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

    28

    Nella fattispecie, per quanto concerne, in primo luogo, le somiglianze e le differenze tra i segni in questione, la ricorrente si è limitata ad affermare nel ricorso (punto 29) quanto segue:

    «La ricorrente non si dilungherà sulle differenze e sulle somiglianze tra i marchi in esame, dal momento che esse sono evidenti e sono oggetto di un esame dettagliato in una precedente fase del procedimento. Così, anche allo scopo di mantenersi entro il numero massimo di pagine previsto, la ricorrente rinvia agli argomenti e alle prove proposti dinanzi all’UAMI e alla commissione di ricorso».

    29

    In tal modo, la ricorrente non individua né i punti specifici del ricorso che essa desidera completare mediante tale rinvio, né gli scritti in cui sarebbero stati esposti i suoi eventuali argomenti.

    30

    Di conseguenza, il Tribunale non è tenuto a ricercare in tali scritti e allegati gli argomenti cui la ricorrente potrebbe riferirsi, né ad esaminarli, dal momento che tali argomenti sono irricevibili.

    31

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi al carattere distintivo del marchio anteriore si deve necessariamente rilevare che, benché la ricorrente abbia rinviato, al punto 28 del ricorso, agli argomenti e alle prove proposti dinanzi all’UAMI, essa ha sviluppato, in particolare ai punti 22-27 del ricorso, gli argomenti a sostegno dell’esistenza di un debole carattere distintivo del marchio in questione. È quindi sulla base di tali argomenti che il Tribunale esaminerà la critica mossa alla decisione impugnata.

    32

    Tuttavia, per le stesse ragioni enunciate ai precedenti punti 26-30, il Tribunale non può essere tenuto ad esaminare gli «argomenti e le prove proposti dinanzi all’UAMI e alla commissione di ricorso» (punto 28 del ricorso), che non sono stati né individuati né precisati nell’ambito del ricorso.

    Sulla domanda d’annullamento della decisione impugnata

    Argomenti delle parti

    33

    La ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

    34

    La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore basandosi sulla sentenza Medion, citata al punto 11 supra, dal momento che le condizioni cumulative enunciate dalla Corte non ricorrono, a suo avviso, nella fattispecie: la presente causa non riguarderebbe un marchio che combina un marchio anteriore con la denominazione di un’impresa, il marchio anteriore non avrebbe carattere distintivo normale e il marchio anteriore non svolgerebbe alcun «ruolo autonomo» nell’ambito del marchio posteriore. La ricorrente precisa che, nel marchio richiesto, il termine «blog» non è una denominazione sociale della ricorrente.

    35

    In tal senso, la nozione di «ruolo autonomo» di un marchio significherebbe che l’elemento che non costituisce la parte comune dei marchi in questione dovrebbe essere anch’esso idoneo ad indicare l’origine dei beni e dei servizi indipendentemente dal marchio composto. Giustapponendo un nuovo marchio al nome della società, il segno composto farebbe sorgere allora l’impressione che esso riguardi una certa linea di prodotti nell’ambito dei prodotti e dei servizi della società. Secondo la ricorrente, in conformità della giurisprudenza del Tribunale l’analisi corretta sarebbe stata quella di constatare un rischio di confusione solo qualora l’elemento costitutivo del marchio anteriore fosse stato l’elemento dominante del marchio richiesto, il che non si verificherebbe nel caso del termine «life» nell’ambito del marchio stesso, termine che, a suo avviso, è meno distintivo di quello di «blog».

    36

    Peraltro, la ricorrente precisa, da un lato, che contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, che ha considerato il marchio anteriore come dotato di carattere distintivo normale, tale marchio è un «marchio debole» e, dall’altro, che la Corte, nell’ambito della sentenza Medion, citata al punto 11 supra, non ha potuto procedere ad una siffatta qualificazione, in quanto si trattava di un rinvio pregiudiziale. Inoltre, essa afferma che spettava alla commissione di ricorso valutare il carattere distintivo del marchio anteriore.

    37

    Infine, la ricorrente sostiene che l’elemento costitutivo del marchio anteriore è un termine d’utilizzo assai corrente nel settore considerato e che esso coesiste sui mercati per quanto riguarda i prodotti e i servizi nonché i consumatori di riferimento.

    38

    L’UAMI e l’interveniente chiedono che tale motivo venga disatteso.

    Giudizio del Tribunale

    39

    Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

    40

    Peraltro, conformemente all’art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 207/2009], occorre intendere per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

    41

    Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse [v. sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO), punto 70, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenze della Corte , causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e , causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17].

    42

    Inoltre, è pacifico che il rischio di confusione nella percezione del pubblico deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (v. sentenza CAPIO, punto 41 supra, punto 71, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, punto 41 supra, punto 16, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 41 supra, punto 18).

    43

    Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 48, e sentenza del Tribunale , causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 25; v. altresì, per analogia, sentenza Canon, punto 41 supra, punto 17]. L’interdipendenza tra tali fattori trova la sua espressione al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 [divenuto ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 207/2009], secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza CAPIO, punto 41 supra, punto 72, e la giurisprudenza ivi citata).

    44

    Peraltro, la valutazione globale deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei segni in conflitto, sull’impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Emerge infatti dal tenore letterale dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale «sussiste un rischio di confusione per il pubblico», che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce di regola un marchio nella sua totalità e non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli (v. sentenza CAPIO, punto 41 supra, punto 73, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenza SABEL, punto 42 supra, punto 23).

    45

    Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 28, e , causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 38; v. altresì, analogamente, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 41 supra, punto 26].

    46

    Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in Germania, con riferimento al quale la decisione impugnata è stata adottata. Pertanto, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, l’esame dev’essere limitato al territorio tedesco.

    47

    È altresì pacifico che il pubblico rilevante, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso allo stesso punto 21 della decisione impugnata, è rappresentato dal consumatore medio tedesco, che si presume sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, dal momento che taluni dei prodotti e dei servizi in questione possono essere articoli costosi, l’attenzione del pubblico sarà necessariamente più elevata. Tali rilievi, che non sono stati contestati dalle parti, devono essere ribaditi.

    48

    È alla luce delle considerazioni che precedono che dev’essere esaminata la valutazione svolta dalla commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

    Sulla somiglianza tra i prodotti e tra i servizi

    49

    In proposito, è sufficiente rilevare che la posizione assunta dalla commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata, che rinvia all’analisi della divisione d’opposizione, deve essere condivisa, essendosi osservato che la ricorrente non ha formulato alcuna censura nei confronti della decisione impugnata per quanto concerne l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi in questione.

    Sulla somiglianza dei segni

    50

    Come già indicato supra al punto 44, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei segni in conflitto, sull’impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e CAPIO, punto 41 supra, punto 88, e la giurisprudenza ivi citata; v., analogamente, sentenza SABEL, punto 42 supra, punto 23].

    51

    Emerge altresì alla giurisprudenza che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenze MATRATZEN, punto 43 supra, punto 30, e CAPIO, punto 41 supra, punto 89; v. inoltre, analogamente, sentenza SABEL, punto 42 supra, punto 23).

    52

    La commissione di ricorso ha concluso, al punto 35 della decisione impugnata (punto 36 della versione inglese della citata decisione), che, sulla base di una valutazione globale, i marchi in questione erano simili. Tale valutazione deve essere confermata.

    53

    A tal proposito, deve rammentarsi che i segni da confrontare sono, da un lato, LIFE e, dall’altro, LIFE BLOG.

    54

    In primo luogo, per quanto concerne il confronto visivo, va rilevato che il marchio richiesto si compone di due parole, scritte in lettere maiuscole, che comprendono otto lettere. Il marchio anteriore è composto da una sola parola, anch’essa scritta in lettere maiuscole, per un totale di quattro lettere. Tali differenze sono tuttavia compensate dal fatto che il termine «life» è comune ai due segni e rappresenta la fedele riproduzione del marchio anteriore.

    55

    I segni in conflitto presentano quindi una certa somiglianza sul piano visivo, dal momento che l’elemento costitutivo del marchio anteriore è il primo componente del marchio richiesto. Inoltre, trattandosi di due marchi denominativi, essi sono scritti in modo non stilizzato ai fini della valutazione della loro somiglianza visiva. Quindi il consumatore medio, che di norma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria, potrebbe confondere, sotto il profilo visivo, i marchi in questione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T-22/04, Reemark/UAMI — Bluenet (Westlife), Racc. pag. II-1559, punto 34].

    56

    In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto fonetico, va rilevato che il marchio richiesto comprende due parole, mentre il marchio anteriore una sola. I due segni si pronunciano pertanto in maniera diversa. Tuttavia, considerata l’identità della prima parola del marchio richiesto e dell’unica parola del marchio anteriore, che si pronunciano allo stesso modo, sussiste una certa somiglianza fonetica tra i due segni considerati nel loro complesso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2007, causa T-418/03, La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), punto 123].

    57

    In terzo luogo, quanto al confronto sul piano semantico, va necessariamente rilevato che, per quanto riguarda il termine «life», quest’ultimo è una parola inglese di uso corrente che può essere agevolmente compresa da un pubblico germanofono medio. Associato all’insieme dei prodotti e dei servizi in questione, tale termine «life» richiamerà un concetto di vita (life) piuttosto che una particolare durata di vita dei prodotti e dei servizi stessi. Questo stesso contenuto concettuale si ritrova nel marchio richiesto, che fa riferimento, quanto meno per coloro che comprendono il significato della parola «blog», a un diario personale on line.

    58

    Va rilevato, come osservato dall’UAMI, che la nozione supplementare di «blog», che è presente nel marchio richiesto, non è tale da soppiantare il riferimento al concetto di vita (life) che è comune ai due segni, il quale non può essere considerato di scarsa rilevanza né, tanto meno, trascurabile, cosicché esiste una certa somiglianza sul piano semantico tra i segni in questione.

    Sul rischio di confusione

    59

    Occorre rammentare che sussiste un rischio di confusione qualora, in via cumulativa, siano sufficientemente elevati il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi designati da tali marchi (sentenza MATRATZEN, punto 43 supra, punto 45).

    60

    A tal proposito, benché sia vero che il consumatore attribuisce normalmente un’importanza maggiore alla parte iniziale dei vocaboli, dato che viene pronunciata più spesso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2008, causa T-325/04, Citigroup/UAMI — Link Interchange Network (WORLDLINK), punto 82], si deve necessariamente rilevare che nessuno dei due elementi «life» e «blog» risulta essere chiaramente l’elemento dominante del marchio richiesto nella fattispecie. A tal proposito, sarebbe artificioso considerare il termine «life» come dominante in quanto rappresenta il primo elemento del marchio richiesto, ma non vi è neppure alcuna ragione per considerare l’elemento «blog» come dominante (v., in tal senso, sentenza Westlife, punto 55 supra, punto 36).

    61

    Va peraltro rilevato, da un lato, che non può validamente sostenersi che la parola «life» sia, in qualche modo, descrittiva dei prodotti e dei servizi considerati.

    62

    D’altro lato, per quanto riguarda il termine «blog», è necessario operare una distinzione a seconda dei prodotti e dei servizi in questione. Infatti, applicato a prodotti o a servizi informatici o in materia di telecomunicazione, il termine «blog» deve essere considerato come dotato di un limitato carattere distintivo, posto che, con riferimento a tale settore, detto termine è generalmente inteso, anche dal consumatore medio tedesco di tali prodotti o servizi, come riferito ad un diario on line (weblog). In tale categoria, la parola «life» avrà quindi un carattere distintivo maggiore rispetto alla parola «blog».

    63

    Al contrario, per quanto riguarda tutti gli altri prodotti o servizi non implicanti un elemento informatico o di telecomunicazione e con riferimento ai quali il termine «blog» non recherebbe alcun significato, va necessariamente rilevato che nessuno dei due elementi «life» e «blog» risulta chiaramente essere l’elemento dotato di più elevato carattere distintivo. Tuttavia, come correttamente rilevato dall’UAMI, il più elevato grado di carattere distintivo intrinseco del termine «blog», a volerlo considerare esistente, sarebbe in qualche modo compensato dal fatto che il termine «life» figura all’inizio del segno, posto che l’attenzione del pubblico si concentra normalmente sulla parte iniziale del segno richiesto.

    64

    Nella fattispecie, è già stato rilevato supra al punto 49 che i prodotti e i servizi in questione sono in parte identici e in parte simili. Inoltre, con riferimento ai rilievi svolti ai precedenti punti 60-63, l’impressione d’insieme prodotta dai segni in conflitto è tale da poter creare tra essi una sufficiente somiglianza per produrre un rischio di confusione nella mente del consumatore. Del resto, anche a supporre che il pubblico di riferimento ivi compreso il pubblico che dimostra un livello di attenzione più elevato, possa distinguere i segni controversi, tale pubblico potrebbe comunque essere portato a credere, come rilevato dall’UAMI, che i marchi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente, identificate dal termine «life».

    65

    Come emerge dal precedente punto 60, nulla consente di affermare che, nella fattispecie, la parola «life» sia meno pronunciata della parola «blog» nel marchio richiesto. Risulta, nella fattispecie, che la diversità tra i due segni in questione riguardante l’ultima parola del marchio richiesto non è sufficiente a compensare la somiglianza rilevata tra uno dei due elementi del marchio richiesto e l’unico elemento costitutivo del marchio anteriore.

    66

    Si deve peraltro rilevare che, nella fattispecie, anche qualora dovesse sussistere un’effettiva differenza dal punto di vista semantico tra i segni, questa non potrebbe essere considerata idonea a neutralizzare le somiglianze sul piano visivo e fonetico precedentemente rilevate (v., in proposito, sentenza della Corte 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I-10053, punto 98).

    67

    Infine, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare un indebolimento del carattere distintivo del marchio anteriore, posto che non è stata fornita la prova della coesistenza di marchi contenenti il termine «life».

    68

    A tal proposito, si deve rammentare che non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell’UAMI. Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici [v. sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa T-57/06, NV Marly/UAMI — Erdal (Top iX), punto 97, e giurisprudenza ivi citata].

    69

    Si deve necessariamente rilevare, tuttavia, che nella fattispecie non è stata fornita la prova dell’identità delle registrazioni coesistenti sul mercato, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata (punto 28 della versione inglese della citata decisione). Peraltro, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che tale coesistenza si fondasse sull’insussistenza di un rischio di confusione [sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI — Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II-1667, punto 87].

    70

    Va inoltre ricordato che può sussistere un rischio di confusione anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio di cui si chiede la registrazione che non ne è la riproduzione completa e ciò, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C-235/05 P, L’Oréal/UAMI, punto 53).

    71

    Ne consegue che, considerati insieme, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e l’identità o il grado di somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dagli stessi sono sufficientemente elevati. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha considerato sussistente, con riferimento al pubblico rilevante, un rischio di confusione tra i segni in esame.

    72

    Di conseguenza, alla luce della conclusione della commissione di ricorso contenuta al punto 33 della decisione impugnata (punto 34 della versione inglese della citata decisione) e senza che sia necessario interrogarsi in merito alla rilevanza del fatto che la commissione di ricorso si sia basata, segnatamente, sulla sentenza Medion, punto 11 supra, in quanto l’elemento «blog» non rappresentava né un marchio né un nome di una società rinomata, si deve rilevare che l’esame svolto dalla commissione di ricorso con riferimento alla valutazione del rischio di confusione, tenuto conto della somiglianza dei prodotti e dei servizi, nonché dei segni in questione, deve essere confermato.

    73

    Del resto, secondo la giurisprudenza, quando un marchio composto è costituito dall’accostamento di un elemento e di un altro marchio, quest’ultimo marchio, anche se non costituisce l’elemento dominante nel marchio composto, può conservare una posizione distintiva autonoma nel marchio composto. In tal caso, il marchio composto e quest’altro marchio possono essere considerati simili [sentenza del Tribunale 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker), Racc. pag. II-3431, punto 37; v., inoltre, sentenza Medion, punto 11 supra, punti 30 e 37]. Nel caso di specie occorre constatare che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’elemento «life» conserva una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto.

    74

    Pertanto, il motivo unico basato sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto in quanto infondato, così come il ricorso nel suo complesso, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente, mirante ad ottenere dal Tribunale il rigetto dell’opposizione dell’interveniente [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 22 maggio 2008, causa T-205/06, NewSoft Technology/UAMI — Soft (Presto! Bizcard Reader), punto 70].

    Sulle spese

    75

    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, essa va condannata alle spese, conformemente alle domande dell’UAMI e dell’interveniente.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Nokia Oyj è condannata alle spese.

     

    Martins Ribeiro

    Wahl

    Dittrich

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 gennaio 2010.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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