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Document 62007TJ0179

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 settembre 2008.
Anvil Knitwear, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Richiesta di marchio comunitario figurativo Aprile - Marchio nazionale denominativo anteriore ANVIL - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-179/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00200*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:401





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 settembre 2008 – Anvil Knitwear / UAMI – Aprile e Aprile (Aprile)

(causa T‑179/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio comunitario figurativo Aprile – Marchio nazionale denominativo anteriore ANVIL – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 55, 57-63)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1076/2006-2) relativa ad una procedura di opposizione tra la Anvil Knitwear, Inc. e la Aprile e Aprile Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Anvil Knitwear, Inc. è condannata alle spese.

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