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Document 62007TJ0086

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 16 dicembre 2008.
    Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94.
    Causa T-86/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00321*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:577





    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2008 – Deichmann‑Schuhe / UAMI – Design for Woman (DEITECH)

    (causa T‑86/07)

    «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI‑tex – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

    Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 36‑37)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA.

    Dati della causa

    Richiedente il marchio comunitario:

    Design for Woman SA

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio figurativo DEITECHper prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n. 3 378 643

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

    Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG

    Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:

    Marchi figurativi tedesco e internazionale DEI‑tex per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l’opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per tale classe

    Decisione della divisione di opposizione:

    Rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso:

    Rigetto del ricorso


    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    L’UAMI è condannato alle spese.

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