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Document 62007TJ0086
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 16 December 2008. # Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Community trade mark - Opposition proceedings - Application for figurative Community trade mark DEITECH - Earlier national and international figurative trade marks DEI-tex - Relative ground for refusal - Genuine use of the earlier mark - Article 43(2) and (3) of Regulation (EC) No 40/94. # Case T-86/07.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 16 dicembre 2008.
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-86/07.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 16 dicembre 2008.
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-86/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00321*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:577
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2008 – Deichmann‑Schuhe / UAMI – Design for Woman (DEITECH)
(causa T‑86/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI‑tex – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 36‑37)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Design for Woman SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio figurativo DEITECHper prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n. 3 378 643 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG |
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: |
Marchi figurativi tedesco e internazionale DEI‑tex per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l’opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per tale classe |
Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’UAMI è condannato alle spese. |