Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TJ0086

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 16 dicembre 2008.
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-86/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00321*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:577





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 16 dicembre 2008 – Deichmann‑Schuhe / UAMI – Design for Woman (DEITECH)

(causa T‑86/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori DEI‑tex – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 36‑37)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Design for Woman SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo DEITECHper prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n. 3 378 643

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Heinrich Deichmann‑Schuhe GmbH & Co. KG

Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:

Marchi figurativi tedesco e internazionale DEI‑tex per prodotti della classe 25, laddove in tale contesto l’opposizione è stata proposta contro la domanda di registrazione per tale classe

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (procedimento R 791/2006‑2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.

Top