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Document 62007TA0256

Causa T-256/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio ( Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Sindacato giurisdizionale )

GU C 313 del 6.12.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio

(Causa T-256/07) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Diritti della difesa - Motivazione - Sindacato giurisdizionale»)

(2008/C 313/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: J.P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Jackson e T. Harris, successivamente V. Jackson, agenti, assistiti da S. Lee e M. Gray, barristers); Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e J. Aquilina, successivamente S. Boelaert, P. Aalto e P. van Nuffel, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Inizialmente, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE.

2)

L'art. 1 della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, e il punto 2.19 dell'elenco contenuto nell'allegato di tale decisione sono annullati per la parte in cui riguardano la People's Mojahedin Organization of Iran.

3)

Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento delle altre disposizioni della decisione 2007/868, per la parte riguardante la People's Mojahedin Organization of Iran.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, il terzo delle spese della People's Mojahedin Organization of Iran.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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