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Document 62007FO0030

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 30 aprile 2009.
Lidia Noworyta contro Parlamento europeo.
Non luogo a provvedere.
Causa F-30/07.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00101; II-A-1-00561

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:42

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 aprile 2009

Causa F‑30/07

Lidia Noworyta

contro

Parlamento europeo

«Non luogo a provvedere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Noworyta chiede l’annullamento della decisione del Parlamento 28 aprile 2006, con cui viene respinta la proposta del suo superiore gerarchico del 20 ottobre 2005 e viene negata la concessione alla ricorrente dell’indennità forfettaria per ore straordinarie ai sensi dell’art. 3 dell’allegato VI dello Statuto; altrimenti, riguardo al versamento di quest’ultima indennità, la ricorrente chiede il pagamento di ogni altra indennità, in base all’art. 56 bis o all’art. 56 ter dello Statuto.

Decisione: Non vi è luogo a statuire nella causa F‑30/07, Noworyta/Parlamento, che è cancellata dal ruolo del Tribunale. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedura – Ricorrente che ha visto accolta la sua domanda dopo la proposizione del ricorso

(Regolamento del Tribunale della funzione pubblica, art. 75)

Il giudice comunitario può legittimamente valutare, a seconda delle circostanze del caso di specie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso di annullamento, o, per analogia, l’accertamento che un ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è quindi luogo a statuire sul merito dello stesso senza aver previamente statuito sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta.

Ciò si verifica quando il Tribunale, in una prima causa, ha già statuito sul merito a favore del ricorrente nella causa di cui è investito e allorché, all’udienza e in risposta ad un quesito del Tribunale nell’ambito di questa seconda causa, le parti hanno dichiarato che, se il ricorso nella prima causa fosse stato dichiarato ricevibile e il Tribunale avesse statuito sul merito, non vi sarebbe stato luogo a statuire nella seconda causa.

(v. punti 5‑8)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52), e 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑2759, punto 26)

Tribunale di primo grado: 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (Racc. pag. II‑2123, punto 155)

Tribunale della funzione pubblica: 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56), e 28 aprile 2009, causa F‑115/07, Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta)

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