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Document 62007FJ0066

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 dicembre 2008.
    Charles Dubus e Jean Leveque contro Commissione delle Comunità europee.
    Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
    Causa F-66/07.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 I-A-1-00469; II-A-1-02597

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:171

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Terza Sezione)

    11 dicembre 2008

    Causa F‑66/07

    Charles Dubus e Jean Leveque

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Capacità di lavorare in una terza lingua»

    Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. Dubus e Leveque chiedono al Tribunale di annullare la decisione di non inserire il nominativo del sig. Dubus nell’elenco dei promossi al grado C*3 per l’esercizio di promozione 2006 e la decisione di non inserire il nominativo del sig. Leveque nell’elenco dei promossi al grado B*8 per l’esercizio di promozione 2006, quali pubblicate nelle Informations administratives n. 55‑2006 del 17 novembre 2006, e di condannare la Commissione a risarcirli dei danni causati da tali decisioni.

    Decisione: La decisione della Commissione di non inserire il nominativo del sigDubus nell’elenco dei funzionari promossi al grado C*3 per l’esercizio di promozione 2006 e la decisione della Commissione di non inserire il nominativo del sig. Leveque nell’elenco dei funzionari promossi al grado B*8 per lo stesso esercizio sono annullate. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e le spese dei ricorrenti. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno della Commissione, sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua

    (Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2; allegati III, art. 7, e XIII, art. 11)

    2.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

    (Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 45, n. 2, e 91, n. 1)

    1.      L’art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, prevede l’obbligo, per il funzionario, di dimostrare, anteriormente alla sua prima promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ed è applicabile solo a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni comuni di esecuzione, adottate di comune accordo dalle istituzioni.

    Infatti, dato che il legislatore, in ogni caso, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato XIII dello Statuto, ha escluso l’applicazione di detto art. 45, n. 2, alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006, esso non può applicarsi prima dell’entrata in vigore delle dette disposizioni comuni di esecuzione alle condizioni richieste dal legislatore, cioè la garanzia di un’applicazione uniforme nelle varie istituzioni e il collegamento di tale nuovo obbligo statutario con la possibilità, per i funzionari, di accedere alla formazione in una terza lingua. Pertanto, un’istituzione non può applicare questo articolo dello Statuto secondo modalità da essa sola stabilite.

    (v. punti 29-33)

    2.      Vero è che il giudice comunitario della funzione pubblica può esercitare, in taluni casi, in forza dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, un potere di conoscere della legittimità e del merito che lo autorizza a dare una soluzione completa alle controversie a carattere pecuniario a lui sottoposte, statuendo sui diritti e sugli obblighi del funzionario. Tuttavia, il ricorrente che ha ottenuto l’annullamento di una decisione di diniego di promozione per il fatto che l’ulteriore condizione richiesta per essere promosso, relativa alla padronanza di una terza lingua, non poteva legittimamente essergli imposta non può ottenere dinanzi al giudice il risarcimento del preteso ritardo nella carriera che ne consegue, anche se egli comprova di essere in possesso dell’anzianità richiesta e di un punteggio superiore al punteggio necessario per essere promosso. Infatti, non si può escludere che altre considerazioni possano ostare alla promozione del ricorrente con effetto retroattivo, ad esempio il fatto che il numero di funzionari promuovibili e pervenuti alla soglia di promozione superasse il numero di promozioni possibili in base al bilancio. Pertanto, sono i provvedimenti di esecuzione che l’amministrazione è tenuta ad adottare, in applicazione all’art. 233 CE, per conformarsi all’autorità del giudicato, che devono ripristinare i diritti del ricorrente, se del caso mediante la ricostruzione con effetto retroattivo della sua carriera.

    (v. punti 46-49)

    Riferimento:

    Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 64 ‑68)

    Tribunale di primo grado: 15 marzo 2007, causa T‑402/03, Katalagarianakis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 105 e 106)

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