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Document 62007CN0554
Case C-554/07: Action brought on 11 December 2007 — Commission of the European Communities v Ireland
Causa C-554/07: Ricorso proposto l' 11 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
Causa C-554/07: Ricorso proposto l' 11 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
GU C 51 del 23.2.2008, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/36 |
Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-554/07)
(2008/C 51/59)
Lingua processuale: l'Inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentata dai sigg. R. Lyal e M. Alfonso, in qualità di agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che omettendo di trasporre correttamente nella legislazione irlandese l'art. 13 della direttiva 2006/112/CE (compreso l'allegato I della stessa) ed escludendo, di conseguenza, dall'ambito applicativo dell'imposta tutte le attività economiche in cui sono coinvolti lo Stato, le autorità locali ed altri soggetti di diritto pubblico, salvo limitate eccezioni, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 2, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1); |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In Irlanda, lo Stato e le autorità locali sono considerati passibili d'imposta solo in quanto il Ministro delle Finanze abbia emanato uno specifico decreto in tal senso. Secondo la Commissione, detta situazione è contraria allo schema istituito dall'art. 13 della direttiva IVA sotto vari profili. In primo luogo, non vi è alcuna disposizione relativa alla tassazione degli enti pubblici allorché essi agiscono in veste diversa da quella di pubblica autorità. In secondo luogo, non vi è alcuna disposizione relativa alla tassazione degli enti pubblici allorché essi agiscono in veste di pubblica autorità, ma svolgono attività economiche la cui mancata tassazione porterebbe ad una rilevante distorsione della concorrenza. La tassazione degli enti pubblici è sottoposta alla piena discrezionalità del Ministro delle Finanze; le disposizioni rilevanti non contengono alcun criterio per le sue decisioni. In terzo luogo, non vi sono disposizioni riguardanti la tassazione delle attività elencate nell'allegato I della direttiva IVA.
(1) GU L 347, pag. 1.