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Document 62007CN0550

Causa C-550/07 P: Ricorso proposto l' 8 dicembre 2007 da Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 settembre 2007 , causa T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee

GU C 37 del 9.2.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/19


Ricorso proposto l'8 dicembre 2007 da Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 settembre 2007, causa T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-550/07 P)

(2008/C 37/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007, nella causa T-253/03, nella parte in cui ha respinto la domanda di attuazione del principio di tutela della riservatezza alle comunicazioni tra la Akzo Nobel e i propri avvocati;

annullare il rigetto della decisione della Commissione 8 maggio 2003, nella parte in cui è stata negata la restituzione della corrispondenza e-mail tra la Akzo Nobel ed i propri avvocati (parte della documentazione della serie B);

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di quello dinanzi al Tribunale di primo grado nella parte riguardante i motivi della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A parere delle ricorrenti, il Tribunale, nel respingere la domanda, avrebbe violato il diritto comunitario. In particolare le ricorrenti sostengono che, applicando strettamente un'interpretazione parziale e letterale di taluni passi della sentenza AM&S Europe/Commissione  (1), il Tribunale:

1.

avrebbe accolto un'erronea interpretazione del principio della tutela della riservatezza come affermato nella detta sentenza AM&S, violando in tal modo il principio di eguaglianza (parte B),

2.

in subordine, rifiutando di procedere ad una reinterpretazione del principio della tutela della riservatezza alla luce dei significativi sviluppi del panorama giuridico, avrebbe violato i principi generali della tutela del diritto di difesa e della certezza del diritto (parte C); e

3.

in ulteriore subordine, avrebbe violato l'art. 5 CE (principio di attribuzione delle competenze) nonché il principio dell'autonomia dei procedimenti nazionali (parte D).


(1)  Causa 155/79, Racc. 1982, pag. 1575.


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