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Document 62007CN0526

    Causa C-526/07 P: Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-250/04, Combescot/Commissione

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/12


    Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-250/04, Combescot/Commissione

    (Causa C-526/07 P)

    (2008/C 37/16)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni

    Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunal di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare la sussistenza di danni alla professione ed alla salute conseguenti alla illegittima esclusione della domanda di Combescot al concorso per l'assegnazione del posto di Capo Delegazione in Colombia; nonché diversamente definire il danno morale con conseguente congrua determinazione del risarcimento dovuto; per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e che qui si ribadiscono: «riconoscere che il sig. Combescot ha subito danni alla sua immagine e alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico cagionati dall'illegittima esclusione dal concorso; liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 100 000,00».

    Con vittoria di spese e competenze di lite.

    Motivi e principali argomenti

    L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Seconda Sezione), resa in data 12 settembre 2007, nella causa T-250/04, attivata su ricorso del funzionario Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità Europee.

    Il ricorso attiene alla esclusione di Philippe Combescot, allora Consigliere Residente in Guatemala, dal concorso COM/091/03 per la copertura del posto di capo delegazione in Colombia (in prosieguo la decisione di esclusione).

    Decisione che il Tribunale giudica illegittima, e, quindi, idonea a giustificare la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente, esc1udendo tuttavia la sussistenza di profili di danno professionale ed alla salute e limitandosi a riconoscere un non meglio precisato danno morale per il quale liquida la somma di Euro 3 000,00 in favore del funzionario.

    Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude la sussistenza del danno professionale e del danno alla salute e, per l'effetto, ne determina la liquidazione ritenendo sussistente solo il lamentato danno morale; e, quindi, affermare che il funzionario, a seguito della illegittima esclusione dal concorso, ha subito evidenti danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la decisione di esclusione, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi tecnici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di stimare — sia pure equitativamente — il danno morale in una somma decisamente più elevata, direttamente proporzionale anche alle prospettive di carriera che la decisione di esclusione ha sottratto al funzionario ed alle intuibili gravi conseguenze che ciò ha determinato.

    Si insiste, pertanto, nella richiesta di risarcimento del danno così come determinata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Si contestano le conclusioni a cui perviene il Tribunale in relazione alla assenza del profilo di concretezza del danno professionale, evidenziando, peraltro, che non sono mai stati comunicati al ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta, informazioni riguardo ai criteri selettivi applicati dalla Commissione per selezionare il Capo Delegazione in Colombia.

    Riguardo al risarcimento del danno fisico, la prova della incidenza della condotta illegittima sulle condizioni di salute del Combescot scaturisce dalla connessione temporale tra le stesse. La esclusione dal concorso è, peraltro, l'ultimo di una serie di comportamenti vessatori posti in essere dalla Commissione nei confronti del funzionario. Sulla determinazione del danno morale, infine, si chiede una adeguata valutazione dello stesso, sulla base dei principi di determinazione del danno in via equitativa, che tenga conto delle conseguenze nocive in termini di ansia, stress ma anche i disagi patiti dal funzionario a seguito della esclusione dal concorso.


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