Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0444

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 2010.
MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - Polonia.
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura.
Causa C-444/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00417

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:24

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 gennaio 2010 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura»

Nel procedimento C-444/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (Polonia) con decisione 27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il , nella procedura di insolvenza aperta contro

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. K. Malaček, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per la MG Probud Gdynia sp. z o.o., dai sigg. A. Studziński, radca prawny, e M. Żytny, aplikant radcowski trzeciego roku;

per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e C. Herma, nonché dalla sig.ra A. Witczak-Słoczyńska, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re S. Petrova e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 603 (GU L 100, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal curatore polacco incaricato della liquidazione della MG Probud Gdynia sp. z o.o. (in prosieguo: la «MG Probud») e diretto al recupero, a favore della massa fallimentare, di beni di tale società sottoposti a sequestro in Germania.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

L’art. 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», recita come segue:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

(…)».

4

L’art. 4 del regolamento, intitolato «Legge applicabile», dispone quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

a)

i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b)

i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

c)

i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;

(…)

f)

gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

(…)».

5

A norma dell’art. 5, n. 1, del regolamento, «[l]’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, (…) di proprietà del debitore [e] che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro».

6

L’art. 10 del regolamento prevede che:

«Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro».

7

Al capitolo II del regolamento, intitolato «Riconoscimento della procedura di insolvenza», l’art. 16, n. 1, dispone quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

(…)».

8

L’art. 17 del regolamento, intitolato «Effetti del riconoscimento», afferma quanto segue:

«1.   La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

(…)».

9

L’art. 18 del regolamento, intitolato «Poteri del curatore», così dispone:

«1.   Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

(…)».

10

L’art. 25 del regolamento recita come segue:

«1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciuti senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione [(in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”)].

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura d’insolvenza.

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.

3.   Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale».

11

A norma dell’art. 26 del regolamento, «[u]no Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione».

La normativa nazionale

12

In Polonia le procedure di insolvenza sono disciplinate dalla legge relativa al fallimento ed al risanamento delle imprese («Prawo upadłościowe i naprawcze»), del 28 febbraio 2003 (Dz. U. del 2003, n. 60, posizione 535), come modificata.

13

Ai sensi dell’art. 146, nn. 1 e 2, della suddetta legge, una procedura esecutiva, giudiziaria o amministrativa, avviata contro il debitore prima della dichiarazione di insolvenza dev’essere sospesa ex lege alla data in cui interviene tale dichiarazione, e le somme ottenute in esito ad una procedura esecutiva sospesa e non ancora distribuite devono confluire nella massa fallimentare.

14

Conformemente al suddetto art. 146, n. 3, le medesime disposizioni si applicano quando, nell’ambito di una procedura conservativa, è stata costituita una garanzia sui beni del debitore.

15

A norma dello stesso art. 146, n. 4, dopo l’apertura della procedura di insolvenza, non è più possibile l’avvio contro il debitore di procedure esecutive sui beni della massa fallimentare.

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

16

Risulta dalla decisione di rinvio che il Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ha disposto, con decisione in data 9 giugno 2005, l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti della MG Probud, impresa del settore edile con sede in Polonia, ma che effettua, nell’ambito delle attività di una filiale, lavori di costruzione in Germania.

17

Su istanza dello Hauptzollamt Saarbrücken (Ufficio doganale principale di Saarbrücken) (Germania), l’Amtsgericht Saarbrücken ha ordinato, con decisione 11 giugno 2005, il pignoramento degli averi depositati in banca dalla suddetta impresa per un importo di EUR 50683,08, nonché il sequestro conservativo di diversi crediti che quest’ultima vantava nei confronti di controparti tedesche. Tali provvedimenti sono stati adottati in seguito al procedimento avviato dallo Hauptzollamt Saarbrücken avverso il direttore della filiale tedesca della MG Probud, in quanto quest’ultimo era sospettato di violazione della legislazione sul distacco dei lavoratori a causa del mancato pagamento dei salari e dei contributi sociali di diversi operai polacchi.

18

L’appello interposto avverso tale decisione è stato respinto con ordinanza del Landgericht Saarbrücken del 4 agosto 2005. Nel motivare la sua decisione, tale giudice indicava in particolare che, a causa dell’apertura di una procedura di insolvenza in Polonia, era da temere che i responsabili della MG Probud procedessero rapidamente all’incasso dei crediti esigibili e trasferissero le relative somme in Polonia al fine di impedire alle autorità tedesche di avere accesso a queste ultime. Il Landgericht Saarbrücken ha considerato che l’apertura di tale procedura di insolvenza concernente i beni della MG Probud non fosse di ostacolo ad un sequestro operato in Germania. Infatti, secondo tale giudice, le procedure nazionali di insolvenza aperte in altri Stati membri devono essere riconosciute in Germania qualora soddisfino i presupposti di cui all’art. 1, n. 1, del regolamento e risultino menzionate nell’elenco figurante all’allegato A del regolamento stesso. Orbene, la copia della decisione allegata al ricorso non avrebbe permesso di valutare se si trattasse effettivamente di una procedura di insolvenza aperta in Polonia che doveva essere riconosciuta in Germania in applicazione di tale allegato A.

19

Nell’ambito della procedura di insolvenza, il Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku si interroga sulla legittimità dei sequestri operati dalle autorità tedesche, dal momento che il diritto polacco — il quale costituisce la legge applicabile alla procedura di insolvenza in ragione del fatto che la Repubblica di Polonia è lo Stato di apertura di tale procedura — non ammetterebbe siffatti sequestri dopo che è stata dichiarata l’insolvenza dell’impresa.

20

Conseguentemente il Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in considerazione degli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 del regolamento (…), cioè alla luce della normativa concernente la competenza internazionale dei giudici dello Stato di apertura della procedura di insolvenza, la legge applicabile a tale procedura nonché i presupposti e gli effetti del riconoscimento della procedura di insolvenza, gli organi dell’amministrazione di uno Stato membro abbiano il diritto di procedere al pignoramento di fondi depositati sul conto bancario di un operatore economico in seguito all’apertura in un altro Stato membro di una procedura di insolvenza a suo carico (applicazione del cosiddetto sequestro dei beni), in contrasto con la legge nazionale dello Stato di apertura del procedimento (art. 4 del regolamento […]), in una situazione in cui non sussistono i presupposti per un’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.

2)

Se, alla luce dell’art. 25, nn. 1 e segg., del regolamento (…), gli organi dell’amministrazione di uno Stato membro, nel quale non è stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, ma che è soggetto ad un obbligo di riconoscimento ai sensi dell’art. 16 del citato regolamento, possano rifiutare di riconoscere, ex artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles (…), le decisioni dello Stato di apertura concernenti lo svolgimento e la chiusura di una procedura di insolvenza, richiamandosi a normative nazionali».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con tali questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in una situazione come quella oggetto del procedimento a quo, dopo l’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro siano autorizzate, conformemente alla loro legislazione, da una parte, ad ordinare il sequestro di beni del debitore dichiarato insolvente situati sul territorio di quest’ultimo Stato e, dall’altra, a rifiutare di riconoscere e, all’occorrenza, di eseguire le decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza aperta nel primo Stato membro.

22

Al fine di risolvere le questioni così riformulate, occorre anzitutto ricordare che l’art. 3 del regolamento prevede due tipi di procedura di insolvenza. La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del n. 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile. Vero è che una procedura può, ai sensi del n. 2 di tale articolo, essere aperta in un momento successivo dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, ma tale procedura, denominata «procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale ultimo Stato (v. sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC, Racc. pag. I-3813, punto 28).

23

La portata universale della procedura principale di insolvenza influisce anche sui poteri del curatore poiché, conformemente all’art. 18, n. 1, del regolamento, il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono conferiti, segnatamente sino a quando non sia stata ivi aperta alcun’altra procedura di insolvenza.

24

Ne deriva che solo l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può limitare la portata universale della procedura principale di insolvenza.

25

Per di più, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento, la determinazione del giudice competente implica quella della legge applicabile. Infatti, per quanto riguarda tanto la procedura principale quanto la procedura secondaria di insolvenza, tali procedure e i loro effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, denominato «Stato di apertura». Per tale ragione l’art. 4, n. 2, del regolamento contiene un elenco non esaustivo dei vari aspetti della procedura che sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura, tra i quali figurano in particolare, alla lett. b), i beni che sono oggetto di spossessamento, alla lett. c), i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore, nonché, alla lett. f), gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali.

26

Risulta inoltre dalla lettura combinata degli artt. 16, n. 1, e 17, n. 1, del regolamento che la decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta, e produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura. Conformemente all’art. 25 del regolamento, il riconoscimento delle decisioni diverse da quella relativa all’apertura della procedura di insolvenza avviene anch’esso in maniera automatica.

27

Come risulta dal ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento, la norma sulla priorità contenuta nell’art. 16, n. 1, di quest’ultimo, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 39).

28

È infatti questa fiducia reciproca che ha consentito non soltanto la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, ma anche la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 40, nonché, per analogia, quanto alla Convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e , causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 24).

29

La Corte ha precisato al riguardo che è inerente a tale principio di fiducia reciproca che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale si accerti della propria competenza ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento, verifichi cioè se il centro degli interessi principali del debitore si trovi in tale Stato membro. D’altra parte, i giudici degli altri Stati membri riconoscono la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza (sentenza Eurofood IFSC, cit., punti 41 e 42).

30

Per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni relative ad una procedura di insolvenza, occorre rilevare che il regolamento non contiene regole specifiche, bensì opera, all’art. 25, n. 1, un rinvio al sistema di delibazione istituito dagli artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles, escludendo tuttavia i motivi di rifiuto previsti da tale Convenzione al fine di sostituirli con i propri.

31

Così, in ossequio al ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento, secondo cui i motivi di rifiuto devono essere ridotti al minimo necessario, ne sono previsti soltanto due.

32

Da una parte, a norma dell’art. 25, n. 3, del regolamento, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere o a eseguire una decisione relativa allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

33

D’altra parte, ai sensi dell’art. 26 del regolamento, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari al proprio ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla propria Costituzione.

34

Circa il secondo motivo di rifiuto, la Corte aveva già precisato, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, che il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, di tale Convenzione, costituendo un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della stessa, vale a dire quello di favorire la libera circolazione delle sentenze, deve essere effettuato soltanto in casi eccezionali (sentenze 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I-1935, punti 19 e 21, nonché Eurofood IFSC, cit., punto 62). Orbene, la giurisprudenza relativa all’art. 27, punto 1, di tale Convenzione è applicabile all’interpretazione dell’art. 26 del regolamento (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 64).

35

Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre statuire sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

36

Nel caso di specie, è certo che la sede sociale dell’MG Probud si trova in Polonia e che, con decisione del 9 giugno 2005, tale società è stata dichiarata insolvente da un giudice polacco.

37

Dall’art. 3, n. 1, del regolamento risulta che per le società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo dove si trova la sede statutaria. La Corte ha precisato in proposito che la presunzione semplice prevista dal legislatore comunitario a favore della sede statutaria di una società può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di stabilire l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 34). Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 37).

38

Orbene, poiché il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento idoneo a rimettere in questione la presunzione enunciata all’art. 3, n. 1, del regolamento, risulta che il centro degli interessi principali della MG Probud si trova in Polonia.

39

Conformemente al testo dell’art. 1, n. 1, del regolamento, le procedure di insolvenza alle quali lo stesso si applica devono possedere quattro caratteristiche. Deve trattarsi di una procedura concorsuale, fondata sull’insolvenza del debitore, comportante lo spossessamento almeno parziale di quest’ultimo e la designazione di un curatore. Tali procedure sono indicate nell’allegato A del regolamento, e l’elenco dei curatori è contenuto nell’allegato C dello stesso (sentenza Eurofood IFSC, cit., punti 46 e 47).

40

Dato che la procedura di insolvenza aperta nei confronti della MG Probud figura nell’allegato A del regolamento, risulta dall’applicazione dell’art. 3 di tale regolamento che i giudici polacchi sono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza ed a prendere tutte le decisioni relative allo svolgimento nonché alla chiusura di quest’ultima. Inoltre deriva dall’applicazione dell’art. 4 del suddetto regolamento che la legge polacca è applicabile alla suddetta procedura di insolvenza ed ai suoi effetti.

41

Peraltro il curatore designato dal giudice polacco, purché figurante nell’allegato C del regolamento, può, conformemente all’art. 18 di quest’ultimo, esercitare nel territorio degli altri Stati membri tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge polacca e, segnatamente, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

42

Com’è stato rilevato all’udienza da vari soggetti interessati che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, non è stata aperta nel caso di specie alcuna procedura secondaria, né è applicabile nell’ambito della causa principale alcuna delle eccezioni di cui agli artt. 5-15 del regolamento, e più particolarmente nessuna di quelle figuranti agli artt. 5 e 10 di quest’ultimo, espressamente menzionate dal giudice del rinvio.

43

Dati tali elementi, ed in ragione della portata universale che deve essere attribuita a qualsiasi procedura principale di insolvenza, la procedura di insolvenza aperta in Polonia include tutti gli attivi della MG Probud, ivi compresi quelli situati in Germania, e la legge polacca disciplina non soltanto l’apertura della procedura di insolvenza, ma anche lo svolgimento e la chiusura di quest’ultima. Per tale ragione la legge in questione è chiamata a disciplinare la sorte dei beni situati negli altri Stati membri nonché gli effetti della procedura di insolvenza sulle misure che possono essere applicate a tali beni.

44

Dato che la legge polacca del 28 febbraio 2003 relativa all’insolvenza ed al risanamento delle imprese, come modificata, non permette, successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, di avviare nei confronti del debitore procedure esecutive sui beni costituenti la massa fallimentare, le competenti autorità tedesche non potevano validamente ordinare, applicando la legislazione tedesca, provvedimenti esecutivi sui beni della MG Probud situati in Germania.

45

Infatti, come risulta dagli artt. 16 e 17 del regolamento, la decisione di apertura della procedura di insolvenza adottata in Polonia deve essere automaticamente riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, senza altra formalità, con tutti gli effetti previsti dalla legge polacca.

46

Inoltre, siccome nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte permette di concludere per l’esistenza di uno dei motivi di rifiuto enunciati ai punti 32 e 33 della presente sentenza, il giudice tedesco adito era tenuto a riconoscere non soltanto la decisione di apertura della procedura di insolvenza adottata dal competente giudice polacco, ma anche tutte le altre decisioni relative a tale procedura, ed esso non può dunque opporsi all’esecuzione di queste ultime in forza degli artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles.

47

Dato il complesso delle precedenti considerazioni, le questioni sollevate devono essere risolte dichiarando che il regolamento, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del regolamento.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Top