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Document 62007CJ0313
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 October 2008.#Kirtruna SL and Elisa Vigano v Red Elite de Electrodomésticos SA and Others.#Reference for a preliminary ruling: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona - Spain.#Social policy - Directive 2001/23/EC - Transfer of undertaking - Safeguarding of employees’ rights - Insolvency proceedings - Assignment of lease.#Case C-313/07.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 ottobre 2008.
Kirtruna SL e Elisa Vigano contro Red Elite de Electrodomésticos SA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona - Spagna.
Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento d’impresa - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Procedura d’insolvenza - Successione nel contratto di locazione.
Causa C-313/07.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 ottobre 2008.
Kirtruna SL e Elisa Vigano contro Red Elite de Electrodomésticos SA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona - Spagna.
Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento d’impresa - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Procedura d’insolvenza - Successione nel contratto di locazione.
Causa C-313/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-07907
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:574
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 ottobre 2008 ( *1 )
«Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Procedura d’insolvenza — Successione nel contratto di locazione»
Nel procedimento C-313/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna) con decisione 26 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa fra
Kirtruna SL,
Elisa Vigano
e
Red Elite de Electrodomésticos SA,
Cristina Delgado Fernández de Heredia,
Sergio Sabini Celio,
Miguel Oliván Bascones, in qualità di curatori fallimentari della Red Elite de Electrodomésticos SA,
Electro Calvet SA,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Kirtruna SL, dall’avv. J. O. Miret Corretgé, abogado; |
— |
per la sig.ra Vigano, dall’avv. M. Morales Sabalete, abogado, e dalla sig.ra C. Garcia Girbés, procuradora; |
— |
per la Red Elite de Electrodomésticos SA, dall’avv. A. Carreño León, abogado, e dalla sig.ra M. Pradera Rivero, procuradora; |
— |
per la Tesorería General de la Seguridad Social, dal sig. M. Alcaraz García de la Barrera, in qualità di agente; |
— |
per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren e R. Vidal Puig, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alle procedure esecutive di rilascio dei locali commerciali siti a Sitges, vicino a Barcellona, avviate dalla società Kirtruna SL (in prosieguo: la «Kirtruna») e dalla sig.ra Vigano, proprietarie e locatrici di questi ultimi, nei confronti della Red Elite de Electrodomésticos SA (in prosieguo: la «Red Elite de Electrodomésticos»), dei suoi curatori fallimentari, e della Electro Calvet SA (in prosieguo: la «Electro Calvet»). |
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 |
Il terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/23 enuncia che «[o]ccorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». |
4 |
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva in parola: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». |
5 |
L’art. 2 della direttiva 2001/23 così dispone: «1. Ai sensi della presente direttiva si intende:
(…). 2. La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro. (…)». |
6 |
L’art. 3 di detta direttiva prevede quanto segue: «1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. (…)». |
7 |
Secondo l’art. 4, n. 1, della medesima direttiva: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione». |
8 |
L’art. 5 della direttiva 2001/23 è così formulato: «1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). 2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:
(…)». |
La normativa nazionale
9 |
La successione di imprese è disciplinata dal regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1, relativo all’approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione della legge 9 luglio 2001, n. 12 (BOE n. 164 del 10 luglio 2001, pag. 24890; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»). |
10 |
L’art. 44, n. 1, di detto Statuto così prevede: «Il cambio di proprietà di un’impresa, di uno stabilimento o di una unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto concerne il contratto di lavoro e la previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile e, in generale, per quanto concerne ogni obbligo in materia di protezione sociale complementare sottoscritto dal cedente». |
11 |
Tuttavia, conformemente all’art. 57 bis dello Statuto dei lavoratori, in caso di procedure collettive, le specifiche condizioni previste dalla legge fallimentare 9 luglio 2003, n. 22 (Ley Concursal, BOE n. 164 del 10 luglio 2003, pag. 26905; in prosieguo: la «legge fallimentare»), sono applicabili nei casi di modificazione, sospensione e estinzione collettive di contratti di lavoro e di trasferimenti di imprese. |
12 |
La legge fallimentare prevede due possibili soluzioni alla procedura d’insolvibilità, ossia l’accordo o la liquidazione. Nella fase di liquidazione si applicano gli artt. 148 e 149 della legge menzionata, i quali prevedono un regime giuridico diverso a seconda che sia stato, o meno, elaborato e approvato un piano di liquidazione. |
13 |
Ai sensi dell’art. 149 di detta legge: «1. Quando non sia approvato nessun piano di liquidazione o, eventualmente, per quanto concerne gli aspetti non considerati da tale piano, la liquidazione avrà luogo osservando le regole seguenti:
2. Qualora, in seguito all’alienazione di cui al n. 1, lett. a), di questo articolo, un’entità economica conservi la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica essenziale o accessoria, si deve considerare, ai fini della posizione dei lavoratori, che vi sia successione nell’impresa. In tal caso, il giudice può consentire che l’acquirente non si surroghi nella quota di salari o indennizzi ancora da corrispondere e precedenti all’alienazione coperta dal Fondo de Garantía Salarial (fondo di garanzia salariale) ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dei lavoratori. (…)». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 |
La Red Elite de Electrodomésticos è una società commerciale la cui attività principale consisteva nella vendita di elettrodomestici. Prima della procedura di cui alla causa principale detta società disponeva di oltre 40 punti vendita e impiegava oltre 400 dipendenti. |
15 |
Nel 2005 la Red Elite de Electrodomésticos ha depositato presso il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Terza Sezione del Tribunale commerciale di Barcellona) una domanda di procedura concorsuale volontaria. Benché fossero presentati vari piani di risanamento e proposte forme di concordato ai creditori, questi ultimi vi si dichiaravano contrari. |
16 |
Con decisione del 12 giugno 2006 si apriva quindi la fase della liquidazione. |
17 |
Contemporaneamente all’apertura della fase liquidatoria, con ordinanza 12 giugno 2006, si procedeva ad aggiudicare direttamente parte dei punti vendita e di altri stabilimenti della Red Elite de Electrodomésticos alla Electro Calvet, che si surrogava nei contratti relativi a 127 dipendenti e 27 stabilimenti, con l’impegno del mantenimento dei detti contratti di lavoro Il provvedimento precisava, in particolare, che la liquidazione concerneva esclusivamente l’attivo della società liquidata, mentre il passivo, in qualsiasi forma, restava a totale carico di quest’ultima, e che le uniche obbligazioni giuridicamente riconducibili alla Electro Calvet erano quelle discendenti dalla cessione dei contratti di lavoro prevista all’art. 149 della legge fallimentare. Infine, secondo il provvedimento in questione, l’aggiudicazione dell’unità produttiva in attività era vincolata al rispetto dei diritti eventualmente spettanti ai locatori dei locali interessati, tenuto conto dei diritti riconosciuti dal menzionato provvedimento alla Electro Calvet e a terzi rispetto all’attività commerciale. |
18 |
La Kirtruna e la sig.ra Vigano sono proprietarie dei locali commerciali siti a Sitges, nelle vicinanze di Barcellona, e locati alla Red Elite de Electrodomésticos, che li utilizzava come sede di uno dei suoi punti vendita. Tale negozio è compreso nell’unità produttiva ceduta alla Electro Calvet in base alla menzionata decisione del 12 giugno 2006, e detta società ha quindi utilizzato i locali di tale punto vendita. |
19 |
Stante il provvedimento in parola, la Kirtruna e la sig.ra Vigano hanno proposto dinanzi il giudice del rinvio una domanda di sfratto per cessione non autorizzata della locazione nei confronti della Red Elite de Electrodomésticos, dei curatori fallimentari della stessa e della Electro Calvet, sostenendo che, ai sensi del contratto di locazione, spettava loro autorizzare la cessione del contratto di locazione e che nessuna disposizione di legge imponeva loro di accettare il trasferimento di detto contratto alla Electro Calvet. |
20 |
L’art. 32 della legge 24 novembre 1994, n. 29, sui contratti di locazione di immobili urbani (Ley de Arrendamientos Urbanos, BOE n. 282 del 25 novembre 1994, pag. 36129) stabilisce, certo, come regola generale che il locatario può cedere il contratto di locazione di locali commerciali senza che sia necessario ottenere il consenso del locatore. D’altro canto, l’applicazione di tale disposizione sarebbe espressamente esclusa per i contratti di locazione controversi, nei quali è previsto che ogni cessione del contratto debba avvenire con il consenso del locatore e che, in caso contrario, quest’ultimo avrà la possibilità di chiederne la risoluzione. |
21 |
Il giudice a quo ha ritenuto che, qualora fosse accolta la menzionata domanda di rilascio dei locali, la Electro Calvet dovrebbe lasciare tali locali e quindi cessare le sue attività, il che rischierebbe di condurre alla risoluzione dei contratti di lavoro a scapito dei lavoratori del punto vendita interessato. |
22 |
In proposito detto giudice s’interroga sull’incidenza della direttiva 2001/23 sul trasferimento dell’attivo fra la Red Elite de Electrodomésticos e la Electro Calvet. |
23 |
In tale contesto il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulla ricevibilità
24 |
Nelle loro osservazioni la Commissione delle Comunità europee e la sig.ra Vigano hanno espresso dubbi riguardo alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali che, a loro avviso, sarebbero prive di utilità per dirimere la controversia di cui alla causa principale. |
25 |
In proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punto 22, e 5 febbraio 2004, causa C-380/01, Schneider, Racc. pag. I-1389, punto 20). |
26 |
Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza Schneider, cit., punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
27 |
Pertanto, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22). |
28 |
In primo luogo, la Commissione ha messo in dubbio la ricevibilità della quinta questione a causa della sua ipoteticità. Poiché la controversia della causa principale non verterebbe sugli obblighi del cessionario direttamente o indirettamente connessi ai contratti di lavoro, sarebbe privo di rilevanza per la lite in parola chiedere alla Corte se l’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 osti ad una disposizione quale l’art. 149, n. 2, della legge fallimentare, che prevede il trasferimento di siffatti obblighi al cessionario. |
29 |
Tale motivo d’irricevibilità concernerebbe parimenti la terza questione. Con la terza e la quinta questione, infatti, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che, quando un operatore acquisisca un’impresa in situazione di insolvenza impegnandosi a mantenere in essere i contratti di lavoro dei dipendenti interessati e facendosi carico degli obblighi derivanti da detti contratti, la disposizione di cui trattasi imponga che non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti in parola, segnatamente debiti di natura fiscale o previdenziali. |
30 |
Va rilevato che oggetto della causa principale sono domande di rilascio dei locali nei confronti di un locatario di locali commerciali. Per contro, nel fascicolo di causa nulla consente di sostenere che il giudice a quo sia stato investito di una controversia vertente sull’esistenza o sulla portata della surrogazione negli obblighi relativi a contratti di lavoro, quali debiti con l’amministrazione finanziaria o con la previdenza sociale. |
31 |
Dal momento che la terza e la quinta questione non concernono il rapporto giuridico fra locatori e locatari di locali commerciali, bensì l’eventuale trasferimento degli obblighi citati connessi ai contratti di lavoro, dette questioni sono manifestamente irrilevanti per dirimere la causa principale. |
32 |
Ne consegue che la terza e la quinta questione sono ipotetiche e, pertanto, irricevibili. |
33 |
In secondo luogo, la sig.ra Vigano sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili in quanto il giudice del rinvio non ha correttamente definito i fatti all’origine della controversia di cui alla causa principale. Tali questioni, inoltre, non sarebbero rilevanti per detta controversia, dal momento che la direttiva 2001/23 non sarebbe applicabile nel caso di specie, e pertanto non costituirebbe il fondamento necessario per la sua risoluzione. La causa principale dovrebbe essere decisa esclusivamente in base al diritto spagnolo. |
34 |
In proposito, dalla giurisprudenza risulta che la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesta taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (citate sentenze Cipolla e a., punto 26, nonché van der Weerd e a., punto 23). |
35 |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Vigano, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere quindi dichiarata irricevibile solamente perché il giudice a quo si è basato su fatti pretesamente errati. |
36 |
Il secondo motivo d’irricevibilità fatto valere dalla sig.ra Vigano dev’essere parimenti respinto. Come risulta dal terzo ‘considerando’ e dall’art. 3 della direttiva 2001/23, quest’ultima è diretta a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. La causa principale verte precisamente su di un trasferimento di impresa fra due persone giuridiche, in quanto tale trasferimento sarebbe idoneo a pregiudicare la situazione dei lavoratori ivi impiegati. |
37 |
Se, infatti, la Electro Calvet era tenuta ad abbandonare i locali di cui alla causa principale in seguito al trasferimento dell’entità economica della Red Elite de Electrodomésticos, essa potrebbe essere costretta a cessare le attività di detta entità, il che rischierebbe di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro, a scapito dei lavoratori interessati. Tenuto conto dello scopo della direttiva 2001/23, non appare dunque manifesto che la situazione di cui alla causa principale sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva in parola. |
38 |
In tale contesto l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla sig.ra Vigano relativamente all’inapplicabilità delle disposizioni della direttiva 2001/23 nella causa principale non può essere accolta. |
Sulla prima, seconda e quarta questione
39 |
Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 imponga che, in caso di trasferimenti di imprese, sia mantenuto il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell’impresa con un terzo quando la risoluzione di detto contratto rischi di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro trasferiti al cessionario. |
40 |
In via preliminare va constatato che, nonostante la deroga prevista all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/23, l’art. 3 della medesima direttiva si propone di disciplinare una situazione come quella in discussione nella causa principale. Dalla legislazione nazionale, infatti, risulta che le norme che recepiscono tale disposizione si applicano, in via di principio, ad un trasferimento d’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza come quella relativa alla Red Elite de Electrodomésticos. |
41 |
Il testo dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23, citato al punto 6 della presente sentenza, stabilisce in termini chiari che sono i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un «contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro» ad essere trasferiti al cessionario. Orbene, come risulta altresì dall’art. 2, n. 1, della medesima direttiva 2001/23, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori, avente ad oggetto la disciplina delle condizioni di lavoro. Il contratto di locazione non ha palesemente un siffatto carattere, dal momento che stabilisce un rapporto giuridico fra un locatore e un locatario, avente ad oggetto la disciplina delle condizioni della locazione. |
42 |
Alla luce di ciò si deve constatare che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 non impone che, in caso di trasferimento d’impresa, sia mantenuto il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell’impresa con un terzo. |
43 |
È ben vero che, come dichiarato al punto 36 della presente sentenza, la direttiva 2001/23 è diretta a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. I loro rapporti di lavoro potrebbero trovarsi minacciati in circostanze come quelle di cui alla causa principale. In mancanza di trasferimento automatico del contratto di locazione sussiste, infatti, il rischio che il cessionario dell’impresa sia costretto ad abbandonare i locali, cessare le sue attività e, quindi, risolvere i contratti di lavoro dei dipendenti interessati. |
44 |
Tuttavia, la necessità di raggiungere detto obiettivo di tutela dei lavoratori non può spingersi fino al punto di rimettere in discussione la formulazione letterale univoca dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 e pregiudicare i diritti di terzi estranei all’operazione di trasferimento dell’impresa, imponendo loro l’obbligo di subire un trasferimento automatico del contratto di locazione che non è chiaramente previsto dalla direttiva di cui trattasi. |
45 |
Tale conclusione è peraltro confermata dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23. Detta disposizione stabilisce che il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, ma che non pregiudica i licenziamenti che possano aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportino variazioni sul piano dell’occupazione. |
46 |
In circostanze come quelle della causa principale l’eventuale risoluzione dei contratti di lavoro non sarebbe dovuta al solo trasferimento dell’impresa. Tale risoluzione sarebbe causata da circostanze addizionali quali la mancanza di accordo fra il cessionario e i locatori relativamente ad un nuovo contratto di locazione, l’impossibilita di trovare un altro locale commerciale o l’impossibilità di trasferire il personale in altri punti vendita. Tali circostanze sono idonee ad essere qualificate come motivi economici, tecnici o d’organizzazione ai sensi di detto art. 4, n. 1. |
47 |
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima, la seconda e la quarta questione nel senso che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 non impone, in caso di trasferimento di impresa, di mantenere il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell’impresa con un terzo anche se la risoluzione di tale contratto rischia di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro trasferiti al cessionario. |
Sulle spese
48 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non impone, in caso di trasferimento di impresa, di mantenere il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell’impresa con un terzo anche se la risoluzione di tale contratto rischia di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro trasferiti al cessionario. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.