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Document 62007CJ0312

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2008.
JVC France SAS contro Administration des douanes - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris - Francia.
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Videocamere - Note esplicative - Regime giuridico.
Causa C-312/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-04165

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:324

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

5 giugno 2008 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Videocamere — Note esplicative — Regime giuridico»

Nel procedimento C-312/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris (Francia) con decisione 23 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2007, nella causa

JVC France SAS

contro

Administration des douanes — Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la JVC France SAS, dai sigg. F. Goguel e F. Foucault, avocats;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e S. Schønberg, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 85254091 e 85254099 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dai regolamenti (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 (GU L 292, pag. 1); 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1); 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1, e — rettifica — GU L 276, pag. 92), e 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sul regime giuridico delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (in prosieguo: le «note esplicative») pubblicate conformemente all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87.

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società JVC France SAS (in prosieguo: la «JVC») e l’Amministrazione doganale francese riguardo ai dazi doganali che quest’ultima reclama dalla JVC per l’importazione di videocamere digitali provenienti dal Giappone e da Singapore.

Contesto normativo

Il codice doganale

3

L’art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così recita:

«Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».

4

L’art. 239 dello stesso codice precisa:

«1.   Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

da determinarsi secondo la procedura del comitato;

dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».

La NC

5

La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

6

Nella seconda parte della NC figura una sezione XVI, che comprende il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

7

La voce 852540, intitolata «Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri camescopes; apparecchi fotografici numerici», comprende la sottovoce 85254091, intitolata «altri camescopes: che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera», e la sottovoce 85254099, intitolata «altri camescopes: altri».

8

Occorre precisare che la formulazione delle sottovoci 85254091 e 85254099 è identica nei regolamenti nn. 2261/1998, 2204/1999, 2263/2000 e 2031/2001.

9

Le videocamere classificate nella sottovoce 85254091 sono assoggettate ad un dazio doganale del 4,9%, mentre tale dazio è pari al 14% per quelle comprese nella sottovoce 85254099.

Le note esplicative

10

La Commissione delle Comunità europee pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ad intervalli regolari, note esplicative della NC.

11

Quelle adottate il 15 settembre 1998 (GU C 287, pag. 1) e il 13 luglio 2000 (GU C 199, pag. 1) precisavano, riguardo alla sottovoce 85254099, quanto segue:

«altri

Rientrano nella presente sottovoce le combinazioni di apparecchi, dette “camescopes”, consistenti in una videocamera e un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i quali, oltre alle immagini riprese dalla videocamera, consentono di registrare anche programmi televisivi. Le immagini registrate possono essere riprodotte mediante un apparecchio ricevente per la televisione esterno.

Rientrano invece nella sottovoce 85254091 i “camescopes” con i quali è possibile unicamente registrare le immagini riprese dalla videocamera e riprodurle su un apparecchio ricevente per la televisione esterno».

12

Le note esplicative sono state modificate conformemente ad una comunicazione della Commissione 6 luglio 2001 (GU C 190, pag. 10). Quanto alla sottovoce 85254099, è stato inserito tra l’uno e l’altro paragrafo della definizione surriportata, come paragrafo 2, il seguente:

«Questa sottovoce comprende anche i videoregistratori con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi ed altre immagini video provenienti dall’esterno».

13

In seguito a una comunicazione della Commissione 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1), l’ultima frase di detto testo è stata leggermente modificata e recita ora come segue:

«(…) programmi televisivi o altre immagini video provenienti dall’esterno».

Causa principale e questioni pregiudiziali

14

Al termine di un’indagine, l’Amministrazione doganale francese contestava la classificazione doganale applicata dalla JVC al momento dell’importazione di videocamere digitali di due tipi provenienti dal Giappone e da Singapore.

15

Con un primo verbale dell’11 ottobre 2002, i funzionari doganali rilevavano che, tra il 29 giugno 1999 e il 23 luglio 2001, la JVC aveva importato videocamere munite di una presa di ingresso/uscita digitale abilitata, definita «DV-in/out». Tale tipo di videocamera consente, oltre che la ripresa video e la registrazione sonora, anche la registrazione di un segnale esterno grazie a una connessione specifica. La videocamera può essere collegata direttamente a un computer o a un televisore per la trasmissione in formato digitale delle riprese video (funzione DV-out) e, a sua volta, può registrare le sequenze digitali di qualsiasi provenienza elaborate dal computer (funzione DV-in).

16

I funzionari doganali ritenevano che la classificazione doganale adeguata fosse nella sottovoce 85254099 e non, invece, come riteneva la JVC, nella sottovoce 85254091.

17

La JVC non contestava tale classificazione e versava l’importo dei dazi elusi. Essa richiedeva, tuttavia, il rimborso degli stessi sulla base dell’art. 239 del codice doganale, sostenendo che l’errore era imputabile a un cambiamento della prassi comunitaria. Tale domanda veniva respinta con una prima decisione 16 dicembre 2004.

18

Con un secondo verbale dell’11 ottobre 2002, i funzionari doganali rilevavano che, tra il 22 giugno 1999 e il 28 agosto 2002, la JVC aveva importato videocamere digitali provviste della sola funzione DV-out attivata, mentre la funzione DV-in poteva essere attivata successivamente allo sdoganamento.

19

I funzionari doganali ritenevano anche stavolta che la classificazione doganale adeguata fosse nella sottovoce 85254099 e non, invece, come reputava la JVC, nella sottovoce 85254091 ed emettevano un avviso di riscossione in data 6 gennaio 2004. La JVC, da un lato, contestava tale avviso e, dall’altro, chiedeva lo sgravio dei dazi. Quest’ultima domanda veniva respinta con una seconda decisione del 16 dicembre 2004.

20

La JVC ha presentato allora al Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris due ricorsi.

21

Con il primo ricorso, proposto il 7 marzo 2005, la JVC ha chiesto l’annullamento dell’avviso di riscossione del 6 gennaio 2004 sostenendo che le videocamere dovevano essere classificate nella sottovoce 85254091.

22

Con il secondo ricorso, proposto il 2 febbraio 2006, la JVC ha chiesto l’annullamento delle due decisioni 16 dicembre 2004, che hanno respinto le domande di sgravio dai dazi. Gli avvisi di riscossione sarebbero dovuti a un cambiamento della prassi comunitaria conseguente alla pubblicazione di modifiche delle note esplicative della NC. Tale cambiamento costituirebbe, dunque, una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale.

23

Dinanzi al Tribunale la JVC ha sostenuto che, prima del 2001, gli importatori e i servizi doganali classificavano nella sottovoce 85254091 le videocamere munite della sola funzione DV-out attivata al momento della loro importazione. Solo dopo la modifica delle note esplicative con la comunicazione della Commissione 6 luglio 2001 la prassi doganale sarebbe cambiata. Secondo la JVC, mentre le autorità doganali tedesche o britanniche hanno deciso di applicare tale nuova interpretazione solo alle importazioni posteriori al 6 luglio 2001, le dogane francesi avrebbero deciso un’applicazione retroattiva di tale interpretazione, in contrasto con il codice doganale.

24

Alla luce di tali elementi il Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris, dopo aver riunito i due ricorsi, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è in condizione di registrare segnali video esterni, debba essere classificata nella sottovoce 85254099 nel caso in cui mediante un software o un attivatore (widget) sia possibile attivarne a posteriori l’interfaccia come entrata video, ciò in quanto tale apparecchio è munito di circuiti elettronici che gli consentono di registrare un segnale audio/video esterno, anche quando il fabbricante e il venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità né l’abbiano avallata.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, atteso che le modifiche successive delle note esplicative comportano un cambiamento della prassi comunitaria di classificazione delle videocamere e un’eccezione al principio secondo il quale le merci devono essere classificate in funzione delle loro effettive caratteristiche al momento dello sdoganamento, la Commissione (…) potesse legittimamente operare siffatto cambiamento mediante una modifica delle note esplicative, e quindi con applicazione retroattiva, piuttosto che con l’adozione di un regolamento di classificazione applicabile unicamente per il futuro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della classificazione delle videocamere, possa ovvero debba tenersi conto della possibilità di attivare la funzione DV-in se tale attivazione non è stata effettuata all’atto dello sdoganamento, ma può aver luogo successivamente mediante una manipolazione ovvero aggiungendo un software. Tale giudice si interroga, inoltre, in ordine alla rilevanza del fatto che il fabbricante non abbia né segnalato né avallato la detta possibilità all’atto dello sdoganamento.

26

Con la sentenza 27 settembre 2007, cause riunite C-208/06 e C-209/06, Medion e Canon Deutschland (Racc. pag. I-7963), la Corte ha risolto una questione pregiudiziale identica a quella sollevata ora dal giudice del rinvio. Pertanto, occorre dare alla presente questione un’identica soluzione.

27

Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che una videocamera può essere classificata nella sottovoce 85254099 della NC solo se la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell’apparecchio agevole anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi di un’attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni come una in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia attiva già all’atto dello sdoganamento e, dall’altro, conservi un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se siano soddisfatti. Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 85254091 della NC.

Sulla seconda questione

28

Con la seconda questione il giudice del rinvio vuole chiarimenti, in sostanza, sugli effetti giuridici delle modifiche delle note esplicative della NC, in particolare relativamente alla classificazione delle merci di cui trattasi nella causa principale, e si domanda se la Commissione non avrebbe dovuto provvedere all’adozione di un nuovo regolamento di classificazione piuttosto che all’interpretazione del regolamento esistente.

Sulla ricevibilità della questione

29

La Commissione ritiene che la questione sia inammissibile in quanto ipotetica e inutile ai fini della decisione della controversia. A suo avviso, le modifiche delle note esplicative della NC non costituiscono un cambiamento rispetto a una situazione giuridica anteriore. Infatti, tali note sarebbero di per sé prive di efficacia giuridica. La loro modifica sarebbe pertanto priva di effetto sui diritti degli operatori economici. Infine, la decisione di rinvio conterrebbe informazioni pratiche insufficienti perché la Corte possa ampliare la questione ed eventualmente riformularla.

30

Occorre in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C-466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I-5341, punto 47).

31

La Corte può rifiutare di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione o la valutazione della validità di una norma comunitaria, richieste dal giudice nazionale, non hanno nessun rapporto con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale oppure quando il problema è di natura ipotetica (citate sentenze Bosman, punto 61, e Acereda Herrera, punto 48).

32

Nella controversia oggetto della causa principale il giudice del rinvio è investito di una domanda di sgravio dai dazi doganali ai sensi dell’art. 239, n. 1, del codice doganale e deve perciò accertare che sussista una situazione particolare dovuta a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte della JVC. In tale contesto, la questione del regime giuridico delle note esplicative della NC appare pertinente. La questione è pertanto ricevibile.

Nel merito

33

Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13; 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punto 47; 8 dicembre 2005, causa C-445/04, Possehl Erzkontor, Racc. pag. I-10721, punto 19, e 16 febbraio 2006, causa C-500/04, Proxxon, Racc. pag. I-1545, punto 21).

34

La Corte ha parimenti affermato che le note esplicative della NC nonché quelle del SA forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore delle suddette note deve pertanto essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (citate sentenze Intermodal Transports, punto 48; Possehl Erzkontor, punto 20, e Proxxon, punto 22). Qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese (sentenza 19 aprile 2007, causa C-229/06, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, Racc. pag. I-3251, punto 31).

35

Per quanto attiene alle sottovoci della NC relative alla causa di cui trattasi, occorre notare che il testo della sottovoce 85254099 consta solo del termine «altri». Tale sottovoce comprende quindi tutti i «camescopes» diversi da quelli «che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera» (funzione DV-out), i quali rientrano nella sottovoce 85254091. La Commissione è stata dunque indotta ad interpretare, nelle note esplicative della NC, il contenuto della sottovoce 85254099. Con decorrenza 15 settembre 1998 le dette note chiariscono che i «camescopes» della sottovoce 85254099 sono quelli dotati della funzione DV-in e della funzione DV-out. In data 6 luglio 2001 la Commissione ha nuovamente modificato le note esplicative della NC precisando che nella sottovoce 85254099 rientrano anche le videocamere predisposte per la funzione DV-in senza che tale funzione sia attiva al momento dello sdoganamento.

36

Occorre constatare che, tenuto conto della formulazione testuale delle sottovoci 85254091 e 85254099, le note esplicative della NC relative a quest’ultima sottovoce sono conformi alle disposizioni della NC e non ne modificano la portata.

37

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che le note esplicative della NC relative alla sottovoce 85254099, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della NC e non ne modificano la portata. Ne consegue che l’adozione di un nuovo regolamento di classificazione non era necessaria.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 85254099 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261; (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204; (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, e (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, solo se la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell’apparecchio agevole anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi di un’attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni come una in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati sia attiva già all’atto dello sdoganamento e, dall’altro, conservi un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se siano soddisfatti. Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 85254091 della nomenclatura combinata.

 

2)

Le note esplicative della detta nomenclatura combinata relative alla sottovoce 85254099, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della nomenclatura combinata e non ne modificano la portata. Ne consegue che l’adozione di un nuovo regolamento di classificazione non era necessaria.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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