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Document 62007CJ0270

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Politica agricola comune - Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari - Direttiva 85/73/CEE - Regolamento (CE) n. 882/2004.
Causa C-270/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01983

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:168

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 marzo 2009 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE — Regolamento (CE) n. 882/2004»

Nella causa C-270/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 6 giugno 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra A. Szmytkowska, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. U. Karpenstein, Rechtsanwalt,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non adattando alle disposizioni comunitarie l’art. 4 della legge di applicazione delle legislazioni sull’ispezione sanitaria delle carni e delle carni di pollame del Land Schleswig Holstein (Ausführungsgesetz zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht für das Land Schleswig-Holstein) del 12 gennaio 1998 (GVOBl. Schl.-H. 1998, pag. 2; in prosieguo: la «legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein»), la Repubblica federale di Germania è venuta meno o ha continuato a venir meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio , 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio , 97/79/CE (GU L 24, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 85/73»), nonché, dopo il 1o gennaio 2007, ai sensi dell’art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1, e — rettifica — GU L 191, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 776 (GU L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004»).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2

Risulta dalla lettura combinata degli artt. 3, n. 1, parte A, lett. d), e 5, n. 1, lett. a), ii), nonché dell’allegato I, capitolo VIII, punto 40, lett. e), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio , 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69; in prosieguo: la «direttiva 64/433)», che le ispezioni post mortem delle carni fresche comportano, se necessario, analisi di laboratorio comprendenti eventualmente un esame batteriologico e la ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica.

3

La direttiva 64/433 è stata abrogata, con effetto dal 1o gennaio 2006, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157, pag. 33).

4

Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2004/41, i riferimenti in particolare alla direttiva 64/433 sono intesi, a seconda del contesto, come riferimenti al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139, pag. 55), nonché al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 854, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139, pag. 206, e — rettifica — GU L 226, pag. 83).

5

Risulta dalla lettura combinata dell’art. 5, n. 1, lett. d) e f), del regolamento n. 854/2004 nonché dell’allegato I, capitolo II, parti D e F, di quest’ultimo che l’ispezione post mortem delle carni fresche deve comprendere, ove ciò sia ritenuto necessario, prove di laboratorio per giungere a una diagnosi definitiva oppure per individuare, in particolare, la presenza di una malattia degli animali o di fattori che potrebbero richiedere che le carni siano dichiarate non idonee al consumo umano o che siano imposte restrizioni all’utilizzazione delle stesse. Il veterinario ufficiale assicura che siano effettuate le altre prove di laboratorio necessarie.

6

Circa il finanziamento delle ispezioni e dei controlli in questione, a norma dell’art. 1 della direttiva 85/73, gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari.

7

Conformemente all’art. 5, n. 1, della direttiva 85/73, i contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall’autorità competente per gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione nonché le spese amministrative connesse con l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori. Peraltro, a norma del n. 3 di tale articolo, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d’ispezione. Quanto al n. 4 di tale stesso art. 5, esso prevede che i contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all’art. 1 della stessa direttiva.

8

L’allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva 85/73 fissa gli importi forfettari per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione. Le modalità di finanziamento dei controlli e delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento sono previste al punto 2 del medesimo capitolo. A norma del suddetto capitolo I, punto 4, lett. a) e b):

«Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono:

a)

ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a).

b)

o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti».

9

L’art. 27 del regolamento n. 882/2004 prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

2.   Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.

(…)

4.   Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a)

non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI, e

b)

possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all’allegato IV, sezione B, o all’allegato V, sezione B.

(…)

10.   Fatti salvi i costi derivanti dalle spese di cui all’articolo 28, gli Stati membri non percepiscono nessun’altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.

(…)».

La normativa nazionale

10

L’art. 4 della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein recita come segue:

«1)   L’importo del contributo per l’ispezione ante e post mortem, ivi compresi i test di ricerca di residui, di trichine ed i controlli sanitari, è fissato per animale, in funzione della specie; negli impianti di sezionamento in cui la carne viene sezionata o disossata, esso è fissato per tonnellata di carne con l’osso.

2)   Nel calcolo dell’importo del contributo rientrano:

1.

i salari ed i contributi previdenziali dei servizi di ispezione;

2.

i costi amministrativi causati dallo svolgimento dei controlli e delle ispezioni a cui si possono aggiungere le spese di formazione permanente del personale ispettivo.

3)   I contributi amministrativi sono maggiorati in una proporzione sino al

1.

100% quando l’atto amministrativo viene effettuato su domanda tra le ore 18 e le ore 7 del mattino, nelle grandi imprese tra le ore 18 e le ore 6 del mattino, il sabato dopo le ore 15 e le domeniche o i giorni festivi legali.

2.

50% quando l’atto amministrativo viene effettuato su domanda al di fuori dell’orario di ispezione o dei giorni di macellazione stabiliti.

4)   (…)

Oltre ai contributi, vanno riscossi (…) i seguenti costi:

(…)

2.

[le] spese di inoltro per gli esami batteriologici (campioni batteriologici, campioni ESB ed altri campioni sospetti, ad eccezione di quelli per i test di ricerca di residui […]) e

3.

[le] spese di esame concernenti i campioni di cui al n. 2 (…)».

Il procedimento precontenzioso

11

In seguito ad una denuncia, il 21 marzo 2005 la Commissione ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida comunicando a tale Stato membro che essa riteneva che l’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein non fosse conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 85/73, come interpretata dalla Corte nella sentenza , cause riunite C-284/00 e C-288/00, Stratmann e Fleischversorgung Neuss (Racc. pag. I-4611).

12

Il 20 maggio 2005 le autorità tedesche hanno risposto alla suddetta diffida che i dubbi della Commissione in merito alla corretta trasposizione della direttiva 85/73 in diritto nazionale erano infondati e che la citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss non è rilevante nella fattispecie.

13

Non essendo soddisfatta da tale risposta, il 4 luglio 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato reiterando gli addebiti formulati nella lettera di diffida ed invitando tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.

14

Poiché il suddetto Stato membro non ha risposto al parere motivato, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

15

La Commissione fa valere che, in forza dell’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein, le competenti autorità di quest’ultimo possono riscuotere le somme corrispondenti alle spese sostenute per lo svolgimento degli esami batteriologici sulle carni fresche eccedenti l’importo forfettario del contributo comunitario. Tuttavia, nella citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, la Corte avrebbe dichiarato che risulta sia dalla lettera delle direttive 64/433 e 85/73 sia dalla loro finalità che le spese occasionate da tali esami sono coperte dal contributo comunitario riscosso dagli Stati membri ai sensi di quest’ultima direttiva.

16

L’entrata in vigore della nuova normativa comunitaria, cioè i regolamenti nn. 853/2004 e 854/2004, con effetto dal 1o gennaio 2006, nonché il regolamento n. 882/2004, con effetto dal 1o gennaio 2007, non avrebbero affatto innovato tale situazione. Infatti, da un lato, risulterebbe dalla lettera delle pertinenti disposizioni degli stessi regolamenti che gli esami batteriologici continuano a rientrare nelle ispezioni e nei controlli sanitari obbligatori le cui spese sono coperte dal contributo comunitario. Tali esami non potrebbero quindi dar luogo alla riscossione di alcun prelievo diverso da quello relativo a tale contributo. Dall’altro, l’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein sarebbe incompatibile con la finalità delle pertinenti disposizioni comunitarie, in quanto queste ultime mirano, come la Corte avrebbe già dichiarato nella citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, applicabile per analogia alla nuova normativa comunitaria, a ovviare alle distorsioni di concorrenza che disparità in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli causerebbero. Orbene, tale finalità rischierebbe di non venire conseguita se talune misure di ispezione stabilite dal diritto comunitario sfuggissero al sistema di finanziamento comunitario in tal modo armonizzato e potessero costituire oggetto di contributi specifici nazionali.

17

Contrariamente a quanto fa valere la Repubblica federale di Germania, una disposizione come l’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein non può fondarsi sull’allegato A, capitolo I, punto 4, della direttiva 85/73. Infatti, nella citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, la Corte avrebbe esplicitamente escluso la possibilità di invocare il medesimo punto 4, lett. b), al fine di tener conto delle spese sostenute per gli esami batteriologici superiori agli importi forfettari del contributo. In tale sentenza la Corte avrebbe dichiarato che un contributo percepito ai sensi della suddetta disposizione dovrebbe rivestire la forma di un importo forfettario. Tuttavia, nel caso di specie, non si tratterebbe di un aumento generale dell’importo forfettario del contributo comunitario che copre l’insieme dei costi effettivamente sostenuti. L’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein sarebbe quindi incompatibile con l’art. 5, n. 4, primo comma, della direttiva 85/73.

18

La Commissione fa valere ulteriormente che la sentenza 9 settembre 1999, causa C-374/97, Feyrer (Racc. pag. I-5153), citata dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua posizione, non è rilevante nella fattispecie. Infatti le questioni affrontate dalla Corte in tale sentenza sarebbero molto diverse da quelle sollevate nella presente causa.

19

La Repubblica federale di Germania sostiene che la legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein è stata adottata sul fondamento del combinato disposto dell’art. 1 della direttiva 85/73 e dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), di quest’ultima, a norma dei quali gli Stati membri possono riscuotere un contributo che copra le spese effettivamente occasionate dalle ispezioni della carne da macellazione e dai controlli sanitari di quest’ultima.

20

Anzitutto il suddetto Stato membro rileva che il contributo previsto dalla legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein per l’ispezione degli animali da macellazione ed i controlli sanitari non include le spese di trasporto e di ispezione dei campioni prelevati al fine di effettuare esami batteriologici. Ciò sarebbe peraltro conforme al diritto nazionale in base al quale un contributo non può in nessun caso coprire tali spese. Sarebbe pertanto legittimo prelevare separatamente somme destinate a coprire tali spese.

21

In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania fa valere che il Land non percepisce, quali contributi per le ispezioni ed i controlli delle carni fresche, né gli importi forfettari di cui all’allegato A, capitolo I, punti 2 e 3, della direttiva 85/73, né i contributi diretti a maggiorare gli importi forfettari ai sensi del punto 4, lett. a), del medesimo capitolo. Non si può quindi sostenere, come fa la Commissione, che le suddette somme sono riscosse «in misura superiore» al contributo comunitario forfettario. Vi sarebbe al riguardo una differenza molto rilevante tra la normativa del Land e quella di cui trattasi nella causa all’origine della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss. Peraltro, conformemente al punto 32 della citata sentenza Feyrer, gli Stati membri possono avvalersi, senza ulteriori presupposti, della facoltà, ad essi riconosciuta dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva, alla sola condizione che il contributo specifico non ecceda le spese effettive. Di conseguenza, quando tale presupposto viene osservato, contributi particolari potrebbero essere riscossi per diverse prestazioni. Tuttavia sarebbe necessario che, come nella fattispecie, non sussista alcun duplice finanziamento.

22

Infine, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein non è contrario né alla lettera né alla finalità dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73. Infatti, da una parte, risulterebbe dalla lettura combinata di diverse versioni linguistiche di tale disposizione che quest’ultima non osta né alla riscossione di vari contributi parziali né alla riscossione di contributi e diritti cumulati costituenti un «contributo totale». Dall’altra, l’obiettivo perseguito dalla direttiva in parola, cioè l’armonizzazione delle basi di calcolo dei contributi, non dovrebbe condurre ad un’armonizzazione delle aliquote applicabili, giacché la direttiva prevedrebbe essa stessa deroghe che permettono agli Stati membri di tener conto delle diverse strutture di costi.

23

Il suddetto Stato membro aggiunge che è peraltro inevitabile che l’importo del contributo di cui trattasi differisca da un caso all’altro poiché i costi presi in considerazione sono differenti in funzione dei presupposti in essere nelle imprese di macellazione e dei tipi di ispezione da condurre. Un contributo inteso a coprire le spese effettivamente occasionate si distinguerebbe da un contributo forfettario proprio per il fatto che, nel primo caso, le spese dipendono dall’impresa di macellazione interessata mentre, nel secondo, tali spese sono imputate all’insieme delle imprese di macellazione. Una disposizione come l’art. 4, n. 4, della legge di applicazione del Land non entrerebbe affatto in conflitto col divieto di superamento dei costi effettivi delle ispezioni figurante all’art. 5, n. 3, della direttiva 85/73.

24

I regolamenti nn. 853/2004 e 854/2004, nonché 882/2004, rispettivamente applicabili dal 1o gennaio 2006 e dal 1o gennaio 2007, non innoverebbero sotto alcun profilo tale situazione, potendo essere applicati per analogia a tali nuovi regolamenti gli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania ai punti 19-23 della presente sentenza.

Giudizio della Corte

25

Occorre preliminarmente rilevare che la Commissione fa valere due censure a sostegno del suo ricorso, relative alla violazione degli obblighi incombenti alla Repubblica federale di Germania ai sensi, in primo luogo, degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva 85/73 e, in secondo luogo, del regolamento n. 882/2004.

Sulla prima censura

26

Al fine di statuire sulla fondatezza della prima censura, occorre preliminarmente stabilire se la citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, invocata dalla Commissione, sia rilevante nella fattispecie e risolvere la questione se l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 debba essere interpretato nel senso preconizzato dalla suddetta istituzione secondo cui un contributo percepito ai sensi di tale disposizione deve rivestire la forma di un importo forfettario.

27

In primo luogo, quanto all’applicazione per analogia della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss alla situazione giuridica controversa nel caso di specie, occorre rilevare che, come fa valere la Repubblica federale di Germania, non contraddetta sul punto dalla Commissione, il Land Schleswig-Holstein non percepisce, quali contributi per le ispezioni ed i controlli delle carni fresche, né gli importi forfettari di cui all’allegato A, capitolo I, punti 2 e 3, della direttiva 85/73, né i contributi intesi a maggiorare gli importi forfettari in forza di tale stesso capitolo I, punto 4, lett. a).

28

Essendo certo nel caso di specie che le competenti autorità nazionali riscuotono solo un contributo specifico, anche se quest’ultimo consta di diversi importi, è necessario concludere che la normativa del Land Schleswig-Holstein differisce su un punto essenziale da quella di cui trattasi nella causa all’origine della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss.

29

Ne consegue che la soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss non può essere ripresa per analogia in una situazione come quella controversa nel caso di specie.

30

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, si deve anzitutto constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Corte non ha dichiarato, al punto 56 della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, che il contributo previsto in tale disposizione deve rivestire la forma di un importo forfettario.

31

Infatti le maggiorazioni considerate dalla Corte al suddetto punto 56 sono quelle previste all’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), dalla direttiva 85/73, essendo tale disposizione l’unica ad impiegare i termini «maggiorare» e «importi forfettari». La seconda parte del suddetto punto 56, vertente sulla possibilità di cui fruiscono gli Stati membri di percepire un contributo specifico di un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, non fa per nulla riferimento ad un importo forfettario, ma si limita a subordinare l’attuazione di tale possibilità all’unico presupposto che tale contributo copra l’insieme dei costi effettivi.

32

Ne discende che il suddetto contributo deve, da un lato, non superare l’importo delle spese effettivamente sostenute e, dall’altro, tener conto di tali spese globalmente senza che talune delle medesime possano essere escluse. Esso non può quindi rivestire la forma di un contributo «forfettario» nel senso in cui la Commissione intende codesto termine poiché, come dichiarato dalla Corte al punto 52 della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, inerisce all’essenza stessa di un contributo fissato in modo forfettario eccedere in taluni casi il costo reale delle misure che esso mira a finanziare e, in altri casi, essere inferiore a tale costo.

33

Si deve aggiungere che una siffatta lettura del punto 56 della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss è del tutto conforme all’economia di quest’ultimo, in quanto tale punto si inserisce in un ragionamento più vasto destinato a risolvere la questione se le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuati in conformità del diritto comunitario derivato siano comprese nel contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche a norma di tale stesso diritto comunitario o se quest’ultimo autorizzi i suddetti Stati a percepire uno specifico contributo che si aggiungerebbe al contributo comunitario al fine di coprire tali spese.

34

Poiché, nell’ambito dell’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa all’origine della citata sentenza Stratmann e Fleischversorgung Neuss, la Corte non doveva risolvere la questione se un contributo percepito in forza dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 debba rivestire la forma di un contributo forfettario, non si può inferire dalla suddetta sentenza qualsivoglia conclusione circa la soluzione da fornire a tale questione.

35

In secondo luogo, occorre rilevare che un’interpretazione dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, secondo cui un contributo percepito ai sensi di tale disposizione non può constare di vari elementi, è infirmata dalla citata sentenza Feyrer.

36

Infatti, al punto 26 della suddetta sentenza Feyrer, ove si fa riferimento all’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, n. 3, di tale direttiva, divenuto l’art. 5, n. 3, di quest’ultima, il «contributo totale riscosso» cui fa riferimento la disposizione stessa non dev’essere superiore alle spese d’ispezione effettive. Orbene, un contributo «totale» risulta necessariamente dalla somma di vari elementi costitutivi di quest’ultimo.

37

La circostanza che il contributo in parola nel presente caso di specie consti di diversi elementi di costo non è quindi, in quanto tale, idonea a rendere il contributo stesso incompatibile con l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73.

38

Al riguardo si deve aggiungere che, nella fattispecie, è pacifico che il contributo in questione non superi i costi reali effettivamente sostenuti. Ne consegue che neppure su tale punto tale contributo è in contraddizione con l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 (v., in tal senso, citata sentenza Feyrer, punti 27 e 29).

39

Per la medesima ragione il suddetto contributo non è nemmeno in contraddizione con gli artt. 1 e 5, n. 4, della direttiva 85/73.

40

Va infine constatato che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, gli obiettivi di trasparenza e di lotta contro le distorsioni di concorrenza non ostano alla riscossione di un contributo come quello considerato dalla prima censura della Commissione.

41

In primo luogo, quanto all’obiettivo di trasparenza, deve rilevarsi che il suddetto contributo, poiché fa emergere in maniera chiara e dettagliata la natura dei diversi elementi di cui è costituito, permette al debitore di conoscere la composizione esatta del contributo totale e lo pone quindi in grado, da una parte, di apportare modifiche all’organizzazione della sua attività al fine di ottimizzarne il funzionamento, segnatamente economizzando taluni costi, e, dall’altra, di raffrontare i suoi costi con quelli di altri operatori economici.

42

In secondo luogo, per quanto concerne l’obiettivo di lotta contro le distorsioni di concorrenza, occorre ricordare che tale lotta è condotta non già attraverso l’istituzione di contributi d’importo uniforme per tutta la Comunità europea, ma attraverso l’adozione di norme armonizzate in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche (v., in tal senso, citata sentenza Feyrer, punto 40). Vengono quindi armonizzate le misure di ispezione e di controllo talché, come risulta dall’art. 5, n. 1, della direttiva 85/73 e dall’allegato A, capitolo I, punti 4 e 5, di quest’ultima, i diversi elementi di costo possano essere presi in considerazione per determinare il contributo comunitario.

43

Orbene, nei limiti in cui non si provi e nemmeno si asserisca che il contributo di cui all’art. 4 della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein copre elementi di costo diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria o eccede l’importo dei costi effettivamente sostenuti, esso non è idoneo a rimettere in questione l’obiettivo di lotta contro le distorsioni di concorrenza perseguito dalla direttiva 85/73.

44

Alla luce di tali considerazioni occorre constatare che gli argomenti fatti valere dalla Commissione a sostegno del suo primo addebito non possono essere accolti.

45

Ne consegue che la prima censura sollevata dalla Commissione va dichiarata infondata.

Sulla seconda censura

46

Con la seconda censura la Commissione addebita alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno, dopo il 1o gennaio 2007, agli obblighi che ad essa incombono a norma dell’art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento n. 882/2004, in quanto non ha adattato a tali disposizioni quelle di cui all’art. 4 della legge di applicazione del Land Schleswig-Holstein.

47

Circa tale censura occorre rilevare di primo acchito che il dispositivo del parere motivato del 6 luglio 2006 non menziona un asserito inadempimento della Repubblica federale di Germania rispetto all’art. 27 del regolamento n. 882/2004, poiché quest’ultimo è peraltro divenuto applicabile soltanto ad una data successiva a quella in cui tale parere è stato notificato al suddetto Stato membro.

48

Dati tali elementi occorre esaminare se la seconda censura fatta valere dalla Commissione a sostegno del suo ricorso sia ricevibile.

49

A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 32, e , causa C-275/04, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-9883, punto 34).

50

Se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato, resta comunque il fatto che la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali ai fini della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., in questo senso, sentenze 12 giugno 2003, causa C-363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5767, punto 22, e Commissione/Belgio, citata, punto 35).

51

Nel caso di specie è certo che i contributi o tasse di cui all’art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento n. 882/2004 possono, come risulta più particolarmente dalla seconda di tali disposizioni, alla lett. b), essere fissati con aliquote forfettarie.

52

In tale situazione è necessario constatare che i contributi o tasse in parola differiscono fondamentalmente dai contributi che gli Stati membri potevano riscuotere ai sensi dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 i quali, come emerge dal punto 32 della presente sentenza, non potevano rivestire la forma di un contributo forfettario, ma dovevano corrispondere ai costi reali effettivamente sostenuti.

53

Ne consegue che, con la sua seconda censura, la Commissione ha esteso l’oggetto della controversia quale risulta dal parere motivato ad un obbligo risultante dal regolamento n. 882/2004 che non trova il suo equivalente nella direttiva 85/73 e che, pertanto, tale istituzione ha violato le forme sostanziali della regolarità del procedimento il quale deve sfociare nella constatazione di un inadempimento.

54

La seconda censura della Commissione va quindi dichiarata irricevibile.

55

Alla luce di quanto precede occorre respingere in toto il ricorso della Commissione.

Sulle spese

56

A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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