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Document 62007CJ0187

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 aprile 2008.
    Procedimento penale a carico di Dirk Endendijk.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank Zutphen - Paesi Bassi.
    Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE - Allevamento di vitelli - Recinti individuali (stalli) - Divieto di legare i vitelli - Significato del verbo "attaccare" - Materiale e lunghezza della legatura - Difformità fra versioni linguistiche - Interpretazione uniforme.
    Causa C-187/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-02115

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:197

    SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    3 aprile 2008 ( *1 )

    «Direttiva 91/629/CEE — Decisione 97/182/CE — Allevamento di vitelli — Recinti individuali (stalli) — Divieto di legare i vitelli — Significato del verbo “legare” — Materiale e lunghezza della legatura — Difformità fra versioni linguistiche — Interpretazione uniforme»

    Nel procedimento C-187/07,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank Zutphen (Paesi Bassi) con decisione 19 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2007, nel procedimento penale a carico di

    Dirk Endendijk,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2008,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il sig. Dirk Endendijk, dall’avv. J. T. A. M. Mierlo, advocaat;

    per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. D. J. M. de Grave, in qualità di agenti;

    per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

    per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S. Charitaki, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del verbo «legare» («aanbinden») di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28), come modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE (GU L 76, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 91/629 modificata»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. Endendijk per aver tenuto legati vitelli, nell’ottobre 2005, con modalità incompatibili con il punto 8, prima frase, dell’allegato alla direttiva 91/629 modificata.

    Contesto normativo

    La normativa comunitaria

    3

    L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/629 prevede che la stabulazione dei vitelli sia effettuata vuoi in gruppo, vuoi in recinti individuali o «vincolati alla posta». Tale disposizione si applica alle aziende di nuova costruzione o ricostruite dopo il 1ogennaio 1994.

    4

    La direttiva del Consiglio 20 gennaio 1997, 97/2/CE, recante modifica della direttiva 91/629 (GU L 25, pag. 24), non ha formalmente modificato detta norma, ma ha sostituito come segue il testo del suo paragrafo 3:

    «A decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento (…)

    (…)».

    5

    L’allegato della direttiva 91/629 conteneva originariamente un punto 8 così redatto:

    «Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitello e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al [punto] 7 [ovvero di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stessi senza difficoltà nonché di vedere altri vitelli]. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento o ferimento».

    6

    La decisione 97/182 contiene un quinto ‘considerando’ così redatto:

    «considerando che il fatto di legare gli animali provoca dei problemi; che per tale motivo i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero essere legati e quelli allevati in gruppi dovrebbero essere legati solamente per un breve periodo quando vengono alimentati con il latte».

    7

    La decisione 97/182 ha modificato l’allegato della direttiva 91/629, sostituendone il punto 8 con il testo seguente:

    «I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7 [ovvero di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stessi senza difficoltà]».

    La normativa nazionale

    8

    Il decreto sui vitelli (Kalverenbesluit, Staatsblad 1994, n. 576) non contiene alcuna definizione del verbo «legare». Il suo art. 3, n. 2, così recita:

    «I vitelli stabulati in box individuali e i vitelli di più di otto settimane destinati a diventare tori da carne non possono essere legati».

    9

    Il preambolo di detto decreto precisa, al riguardo, che il divieto di legare vitelli stabulati in recinti individuali si applica «a tutte le categorie di vitelli».

    10

    Con decreto 22 settembre 1997 (Staatsblad 1997, n. 478), entrato in vigore il 31 dicembre 1997, il decreto sui vitelli è stato emendato per tenere conto delle modifiche introdotte dalla decisione 97/182. Il suo art. 2, n. 1, è ora redatto come segue:

    «È possibile tenere vitelli soltanto con modalità compatibili col punto 8, prima frase, dell’allegato [alla direttiva 91/629 modificata]».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    Il sig. Endendijk, allevatore olandese, è perseguito penalmente per avere, nel corso del mese di ottobre 2005, tenuto legati 25 vitelli in box individuali, in violazione del punto 8, prima frase, dell’allegato della direttiva 91/629 modificata.

    12

    Dinanzi al giudice del rinvio il sig. Endendijk ha sostenuto che i vitelli, stabulati individualmente in recinti di mt 2,50 x mt 1,20 provvisti di tettoia, erano legati per il collo con una corda di circa 3 metri di lunghezza e quindi non potevano essere considerati «legati» ai sensi del punto 8, prima frase, dell’allegato alla direttiva 91/629 modificata.

    13

    Pertanto, il Rechtbank Zutphen (giudice in materia di polizia economica di Zutphen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Come vada interpretata la nozione di “legare” di cui alla direttiva 91/629 [modificata];

    2)

    Se a tal fine abbia qualche rilevanza il materiale, la lunghezza e lo scopo perseguito dalla legatura».

    Sulle questioni pregiudiziali

    14

    Tenuto conto dello stretto collegamento delle due questioni sottoposte dal giudice del rinvio, occorre rispondervi congiuntamente.

    15

    In via preliminare va rilevato che, per determinare il significato del verbo «legare», occorre, in mancanza di una corrispondente definizione nella direttiva 91/629 modificata, fare riferimento al senso generale e comunemente ammesso del termine (sentenze 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione, Racc. pag. 169, punto 9, e 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447, punto 26).

    16

    Fatta questa precisazione, si deve osservare che la direttiva 91/629 modificata proibisce esplicitamente di legare i vitelli qualora siano stabulati in recinti individuali. A tale riguardo, il quinto ‘considerando’ della decisione 97/182 specifica che «i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero essere legati», formulazione ripresa al punto 8 dell’allegato alla direttiva 91/629 modificata.

    17

    Quest’ultimo dispone, come è ricordato al punto 7 della presente sentenza, che «i vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte (…)».

    18

    Ne consegue che l’interpretazione secondo cui i vitelli trattenuti da una legatura di una lunghezza di circa 3 metri, che consente loro una certa libertà di movimento, non sarebbero legati, essendo tale libertà di movimento conforme ai requisiti della direttiva 91/629 modificata, non può essere presa in considerazione.

    19

    Dalla formulazione tanto dell’art. 3, n. 3, della direttiva 91/629 modificata quanto del punto 8 dell’allegato alla stessa emerge, infatti, che è possibile legare soltanto i vitelli stabulati in gruppo e non anche i vitelli stabulati individualmente, per i quali il divieto è assoluto. Orbene, giacché il verbale redatto nel procedimento principale menziona solamente vitelli stabulati in recinti individuali, se ne deve dedurre l’impossibilità di legare i vitelli nel caso a quo.

    20

    D’altra parte, va rilevato, ad abundantiam, che la possibilità di legare i vitelli presenta un carattere del tutto eccezionale, poiché si riferisce a periodi che non possono superare un’ora e che sono dedicati all’allattamento. È dunque ammesso che i vitelli siano legati solo per brevi intervalli, a titolo derogatorio, ed è inoltre necessario che ciò avvenga in condizioni che garantiscano loro libertà di movimento, in modo che possano coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stessi senza difficoltà. In altri termini, gli elementi che l’imputato nel procedimento principale fa valere per concludere che i suoi animali non sono legati sono per l’appunto le condizioni delle quali detti animali devono beneficiare quando vengono, in via eccezionale, legati — possibilità che è ammessa solo per i vitelli stabulati in gruppo, quali non sono i vitelli dell’imputato nel procedimento principale.

    21

    Quanto alla circostanza che, nella versione olandese, il punto 8 dell’allegato alla direttiva 91/629 modificata faccia riferimento alla struttura metallica dell’attacco, impiegando il termine «catene» («kettingen»), occorre, in primo luogo, osservare che essa non modifica l’ambito della deroga prevista da tale disposizione, che si applica solamente ai vitelli stabulati in gruppo durante l’allattamento, laddove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i vitelli dell’imputato nel procedimento principale erano allevati in recinti individuali.

    22

    In secondo luogo, è importante segnalare che, in ogni caso, non si deve tener conto solo del termine che ricorre nella versione in lingua olandese del punto 8, giacché le norme comunitarie devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue della Comunità europea (v. sentenze7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. I-4291, punto 28; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I-10683, punto 31).

    23

    Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenza 12 novembre 1998, causa C-149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I-7053, punto 16).

    24

    In caso di divergenza fra le versioni linguistiche di un testo comunitario la disposizione di cui trattasi deve quindi essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co, Racc. pag. I-1157, punto 42, nonché 1oaprile 2004, causa C-1/02, Borgmann, Racc. pag. I-3219, punto 25).

    25

    Orbene, è necessario constatare che le versioni linguistiche del punto 8 dell’allegato alla direttiva 91/629 modificata diverse dall’olandese hanno fatto ricorso a un termine generale. A titolo indicativo, la versione tedesca adopera il termine «Anbindevorrichtung» («dispositivo di attacco»), la versione inglese la parola «tether» («attacco»), la francese la parola «attache» («attacco») e l’italiana il termine «attacco». Tale ricorso a un termine generale è del tutto logico tenuto conto, innanzi tutto, del divieto assoluto ricordato al punto 16 della presente sentenza e, poi, del confort dell’animale imposto dalla direttiva 91/629 modificata quando, in via eccezionale, ammette una deroga al divieto di legare i vitelli ove ricorrano le condizioni ricordate al punto 17 della presente sentenza. Il termine «catena» appare perciò in contraddizione con l’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario.

    26

    Occorre quindi risolvere le questioni sollevate dichiarando che, ai sensi della direttiva 91/629 modificata, un vitello è legato allorquando è trattenuto da una legatura, quali che siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l’animale è legato.

    Sulle spese

    27

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

     

    Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, un vitello è legato allorquando è trattenuto da una legatura, quali che siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l’animale è legato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.

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