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Document 62007CJ0165

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2008.
Skatteministeriet contro Ecco Sko A/S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca.
Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 6403 - Calzature con tomaie di cuoio naturale - Voce 6404 - Calzature con tomaie di materie tessili.
Causa C-165/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-04037

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:302

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 maggio 2008 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 6403 — Calzature con tomaie di cuoio naturale — Voce 6404 — Calzature con tomaie di materie tessili»

Nel procedimento C-165/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 20 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2007, nella causa

Skatteministeriet

contro

Ecco Sko A/S,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešič, giudici,

vvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ecco Sko A/S, dagli avv.ti H.S. Hansen e T.K. Kristjánsson, advokater;

per il governo danese, dal sig. J. Liisberg, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Biering, advokat;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Stromsky e S. Schønberg, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 6403 e 6404 della nomenclatura combinata, figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (Ministero delle Finanze) e la società Ecco Sko A/S (in prosieguo: la «Ecco»), riguardo alla classificazione doganale di un sandalo.

Contesto normativo

3

La nomenclatura combinata, istituita con il regolamento n. 2658/87, si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata in nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

4

La seconda parte della NC comprende una sezione XII, intitolata «Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli», che contiene quattro capitoli, tra cui il capitolo 64, intitolato «calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti».

5

Al capitolo 64 della NC figurano, in particolare, le voci e sottovoci seguenti:

«6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

(…)

6403 99

— — altre:

(…)

 

— — — — altre, con suole interne di lunghezza:

(…)

 

— — — — — uguale o superiore a 24 cm:

6403 99 33

— — — — — — Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

(…)

 

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:

(…)

6404 19

— — altre: (…)

6404 19 90

— — — altre»

6

Le calzature classificate nella sottovoce 64039933 della NC sono assoggettate ad un dazio doganale all’aliquota dell’8%, mentre, per quelle comprese nella sottovoce 64041990 della NC, tale dazio ammonta all’aliquota del 17%.

7

Tutte le sezioni della NC e, all’interno di ogni sezione, tutti i capitoli sono preceduti da alcune note, ossia note di sezione o di capitolo. La nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC dispone quanto segue:

«la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili».

8

In conformità dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione delle Comunità europee può introdurre note complementari e note esplicative nella nomenclatura combinata per assicurare l’applicazione uniforme di quest’ultima.

9

La nota complementare 1 del capitolo 64 della NC, introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento n. 2658/87 (GU L 384, pag. 8), prevede quanto segue:

«Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come “rinforzi” tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi».

10

Le note esplicative del capitolo 64 della NC, nel testo applicabile alla data dei fatti della causa principale (GU 2000, C 199, pag. 1), rinviano, per quanto riguarda l’interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», alle note esplicative del SA.

11

Le note esplicative del SA sono adottate dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’art. 6 della convenzione internazionale menzionata al punto 3 della presente sentenza, e approvate, alle condizioni stabilite all’art. 8 della medesima, dall’Organizzazione mondiale delle dogane.

12

Ai sensi del punto D, secondo comma, della parte «Considerazioni generali» del capitolo 64 delle summenzionate note esplicative:

«Quando la tomaia è costituita da diverse materie, è la materia costitutiva che ha la maggior superficie che determina la classificazione. La presenza di accessori quali proteggi-caviglie, bordure di ogni genere (protettrici o ornamentali), di altre applicazioni ornamentali (fiocchi, frangie), di fibbie, bottoni, occhielli, lacci o chiusure lampo, non modifica la classificazione».

Causa principale e questioni pregiudiziali

13

La causa principale riguarda la classificazione doganale di un sandalo per il quale la Ecco presentava una richiesta di parere di classificazione doganale nell’agosto 2001.

14

Il 19 novembre 2001 le autorità doganali danesi emettevano un parere vincolante di classificazione doganale che classificava il prodotto in questione nella sottovoce 64041990 della NC, tra le «calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili».

15

Ritenendo che il sandalo di cui alla causa principale dovesse essere classificato nella sottovoce 64039933 della NC, tra le «calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale», la Ecco proponeva ricorso contro tale parere vincolante di classificazione doganale dinanzi al Landsskatteret.

16

Poiché quest’ultimo accoglieva tale ricorso, lo Skatteministeriet interponeva appello dinanzi al Vestre Landsret.

17

Il giudice del rinvio descrive il prodotto di cui trattasi nella causa principale come un «sandalo con suola esterna profilata di gomma con bordi alti. La suola esterna è munita, nel piano di marcia, di piccoli pezzi inseriti di vari colori e materiali. Alla suola esterna è incollata una suola interna o intermedia composta di uno strato di schiuma di etilene-acetato di vinile (EVA) e da uno strato di schiuma di lattice ricoperto con una materia tessile di microfibra. La tomaia è su una mascherina munita, nell’attacco al collo del piede nonché nel bordo superiore del pezzo del tallone, di linguette di cuoio naturale con nastro velcro per aggiustare/adattare il sandalo al piede, così come sull’attacco al collo del piede e nel bordo inferiore del pezzo del tallone sono apposti tiranti di nastro tessile intessuto. La tomaia è munita di aperture all’altezza delle dita del piede, della curvatura ad arco e della parte esterna del piede, nonché della parte superiore del piede e dei due lati del tallone. Il cuoio naturale della tomaia è munito di intagli in cui sono inserite strisce e il logo della ditta fatto di materiale di gomma. Sia il cuoio naturale che la materia tessile sono fissati con colla alla suola intermedia. Il cuoio naturale costituisce, compresi le linguette e gli ornamenti, il 71% della superficie esterna della tomaia».

18

Ritenendo che l’esito della causa di cui è investito dipenda dall’interpretazione delle voci e delle note del capitolo 64 della NC, il Vestre Landsdret ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’allegato I del regolamento (…) n. 2658/87 (…), come modificato dal regolamento (…) [n. 2388/2000] (…), debba essere interpretato nel senso che una calzatura come quella oggetto della causa principale dev’essere classificata come calzatura con tomaia di cuoio naturale nella voce NC 6403 o come calzatura con la tomaia di materia tessile nella voce NC 6404.

2)

Se la nota complementare 1 al capitolo 64 della NC, inserita con il regolamento n. 3800/92 (…), sia compatibile con la nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

19

Secondo la Ecco, la calzatura di cui trattasi nella causa principale, in cui il cuoio rappresenta il 71% della superficie esterna di rivestimento esterno della tomaia, dev’essere classificata a priori, conformemente alla nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC, come calzatura con tomaia di cuoio naturale rientrante nella voce 6403 della NC.

20

Inoltre, il cuoio non costituirebbe né un accessorio né un rinforzo ai sensi della summenzionata nota 4, lett. a), e, in particolare, una tomaia tutta in cuoio, perfettamente utilizzabile senza la materia tessile sottostante, non potrebbe essere definita come «pezzo di materia» ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 64 della NC.

21

La Ecco ne trae la conclusione che il sandalo oggetto della causa principale deve essere classificato nella voce 6403 della NC in quanto rientrante tra le calzature «con tomaie di cuoio naturale».

22

Al contrario, il governo danese e la Commissione ritengono che il sandalo oggetto della causa principale debba essere classificato come calzatura con tomaia di materia tessile ai sensi della voce 6404 della NC.

23

Il governo danese fa valere che, pur ricoprendo la maggior parte della tomaia del sandalo di cui trattasi nella causa principale, il cuoio deve essere considerato come un accessorio e/o un rinforzo ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 64 della NC, dato che conferisce una maggiore solidità e dato che, quando il cuoio viene rimosso, la materia sottostante presenta la forma fisica abituale di una tomaia.

24

Secondo la Commissione, la materia tessile ricopre, contrariamente al cuoio, tutta la superficie esterna del sandalo e presenta una rigidità e una solidità non trascurabili. Quindi, togliendo il cuoio essa avrebbe la forma naturale di una calzatura, per cui contribuirebbe ampiamente a conferire al sandalo le caratteristiche di un calzatura.

25

Al pari del governo danese, la Commissione sostiene inoltre che la questione della classificazione della merce controversa nella causa principale è stata sollevata in occasione della riunione del comitato del codice doganale in data 18 e 19 marzo 2003, in seguito alla quale gli Stati membri presenti hanno convenuto che sandali la cui tomaia è costituita da materia tessile su cui sono cuciti pezzi di cuoio all’esterno della calzatura dovevano essere considerati come aventi una tomaia di materia tessile. Secondo il governo danese, il comitato del codice doganale è giunto a tale conclusione in quanto la materia tessile era visibile sui lati della tomaia e, una volta tolti i pezzi di cuoio, aveva la forma di una tomaia, in conformità della nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC.

Risposta della Corte

26

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il sandalo di cui trattasi nella causa principale debba essere classificato nella voce 6403 della NC in quanto calzatura con tomaia di cuoio o nella voce 6404 della NC in quanto calzatura con tomaia di materia tessile.

27

Anzitutto, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenza 27 settembre 2007, cause riunite C-208/06 e C-209/06, Medion e Canon Deutschland, Racc. pag. I-7963, punto 34).

28

Dal testo delle voci 6403 e 6404 della NC risulta che la classificazione della calzatura nell’una o nell’altra voce doganale dev’essere effettuata in funzione della materia di cui è composta la tomaia.

29

Nel caso di specie, la parte superiore del sandalo controverso nella causa principale è composta principalmente di cuoio e di materia tessile. Sia il cuoio che la materia tessile sono fissati alla suola intermedia con colla.

30

Ai sensi della nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC, la materia della tomaia dev’essere determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi.

31

Dalla decisione di rinvio risulta che il cuoio rappresenta, comprese le linguette di chiusura e gli ornamenti, il 71% della superficie esterna di rivestimento esterno della tomaia.

32

Pertanto, occorre stabilire se il cuoio, che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, debba essere considerato una tomaia o se debba essere considerato un rinforzo ai sensi della nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC.

33

La nota complementare 1 del capitolo 64 della NC definisce i rinforzi come pezzi di materie che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità e che sono attaccati o meno alla suola.

34

Occorre altresì rilevare che, secondo la formulazione della nota complementare 1 del capitolo 64 della NC, dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

35

Dalle considerazioni che precedono risulta che, per classificare il sandalo oggetto della causa principale nella NC, è compito del giudice del rinvio accertare se, dopo la rimozione del cuoio, la materia tessile del sandalo di cui trattasi nella causa principale presenti le caratteristiche di una tomaia.

36

Ciò si verificherà ove la materia tessile, tolti gli elementi in cuoio, svolga la funzione di una tomaia, vale a dire ove essa assicuri una certa tenuta al piede dell’utilizzatore di modo che quest’ultimo possa utilizzare la calzatura per camminare.

37

In proposito, occorre rilevare che la materia tessile non può essere considerata una tomaia per la sola ragione che, in caso di rimozione del cuoio, essa mantiene la forma di una tomaia. Infatti, dal momento che una fodera ha la funzione di foderare la materia che la ricopre, è del tutto concepibile che essa presenti a sua volta la forma di una tomaia.

38

D’altronde, il fatto che la materia tessile resti visibile intorno al cuoio e all’altezza del tallone non può escludere che essa sia qualificata come fodera.

39

Infatti, prevedendo che la materia che costituisce un’eventuale fodera non influisce sulla classificazione di una calzatura la cui tomaia è costituita da diverse materie, il punto D, secondo comma, della parte «Considerazioni generali» del capitolo 64 delle note esplicative del SA riconosce implicitamente che, qua e là, la fodera possa essere apparente, vale a dire non ricoperta dalla materia che costituisce la tomaia.

40

Tale interpretazione è confermata dalla nota esplicativa 1, lett. b), del capitolo 64 della NC, nel testo risultante dalle note esplicative della NC pubblicate dalla Commissione il 28 febbraio 2006 (GU C 50, pag. 1) e rettificate il 28 ottobre 2006 (GU C 260, pag. 18), che, benché non fosse applicabile alla data dei fatti della causa principale, precisa che «[l]a fodera non è visibile sulla superficie esterna della calzatura, ad eccezione, per esempio, dell’imbottitura attorno al bordo».

41

Per quanto riguarda il sandalo di cui trattasi nella causa principale, si può rilevare, in primo luogo, che il tessile della parte superiore sembra essere costituito da una materia relativamente instabile ed elastica e che la rimozione del cuoio sembra privare tale sandalo di linguette di chiusura, in particolare all’altezza della parte superiore del collo del piede. In secondo luogo, occorre constatare che la materia tessile è a contatto diretto con il piede, evitando in tal modo che il cuoio sia a contatto con quest’ultimo. In terzo luogo, la presenza di materia tessile visibile intorno al cuoio e all’altezza del tallone sembra avere lo scopo di rendere più confortevole indossare tale calzatura.

42

Queste considerazioni sono tali da far pensare che, in caso di rimozione del cuoio, la materia tessile non permetta più di tenere il piede non presentando quindi le caratteristiche di una tomaia, e che essa svolga la funzione di una fodera destinata a garantire un maggior conforto all’utilizzatore.

43

Tuttavia, è compito del giudice del rinvio effettuare gli accertamenti necessari a tale riguardo.

44

Nell’ipotesi in cui giunga alla conclusione che la materia tessile presenta, di per sé stessa, le caratteristiche di una tomaia, il giudice del rinvio dovrà classificare il sandalo oggetto della causa principale nella voce 6404 della NC.

45

Se, invece, giungesse alla conclusione opposta, il giudice del rinvio dovrà classificare il sandalo oggetto della causa principale nella voce 6403 della NC.

46

Infatti, in questa seconda ipotesi, o il cuoio presenta da solo le caratteristiche di una tomaia — di modo che il sandalo oggetto della causa principale rientra nella voce 6403 della NC — o non le presenta, nel qual caso la tomaia del sandalo controverso nella causa principale dovrà essere considerata come costituita contemporaneamente di materia tessile e di cuoio. Orbene, poiché il cuoio rappresenta, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, il 71% della superficie esterna di rivestimento della tomaia, esso sarà considerato come la materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno ai sensi della nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC. Di conseguenza, tale sandalo dovrà ugualmente essere classificato nella voce 6403 della NC.

47

Infine, il parere del comitato del codice doganale menzionato nelle osservazioni presentate alla Corte non può costituire un ostacolo alla classificazione del sandalo oggetto della causa principale nella voce 6403 della NC. Infatti, secondo costante giurisprudenza, se è vero che le conclusioni del detto comitato costituiscono strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerate strumenti validi per l’interpretazione del detto codice, esse non sono tuttavia giuridicamente vincolanti (sentenza 11 maggio 2006, causa C-11/05, Friesland Coberco Dairy Foods, Racc. pag. I-4285, punto 39). La Corte ha persino aggiunto che, eventualmente, può essere necessario esaminare se il tenore di tali pareri sia conforme alle disposizioni stesse del codice doganale e non ne modifichi la portata (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 1980, causa 798/79, Chem-Tec, Racc. pag. 2639, punto 11).

48

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un sandalo, come quello controverso nella causa principale, con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71% della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, rientra:

nella voce 6404 della NC se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare;

nella voce 6403 della NC se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, non svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa non assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare.

Sulla seconda questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

49

La Ecco sostiene che la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC può precisare la classificazione che risulta dal tenore delle voci della NC e della nota 4, lett. a), di tale capitolo, ma che essa non può far sì che una tomaia che viene considerata, ove si prescinda dalla detta nota complementare, come una tomaia di cuoio naturale venga invece considerata come una tomaia di materia tessile.

50

La Ecco aggiunge che, se la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC ampliasse la nozione di «rinforzi», di modo che il sandalo di cui trattasi nella causa principale fosse considerato come munito di una tomaia di materia tessile, tale disposizione sarebbe incompatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo e, di conseguenza, invalida. La Ecco sostiene tuttavia che tale nota, correttamente interpretata, non determina un risultato diverso da quello che risulta direttamente dalla summenzionata nota 4, lett.  a).

51

Il governo danese e la Commissione invitano la Corte a rispondere alla questione dichiarando che la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.

Risposta della Corte

52

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si pone, in sostanza, il problema della validità della nota complementare 1 del capitolo 64 della NC alla luce della nota 4, lett. a), di tale capitolo.

53

Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione è stata sollevata a seguito dell’argomento addotto dalla Ecco nell’ambito della causa principale e secondo il quale la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC sarebbe incompatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo nell’ipotesi in cui l’interpretazione che ne fosse data portasse a classificare una calzatura la cui superficie esterna di rivestimento è per la maggior parte costituita da cuoio avente la forma di una tomaia nella voce 6404 della NC, per la ragione che la materia tessile ad essa sottostante presenta anch’essa la forma di una tomaia.

54

A tale proposito occorre rilevare, da un lato, che la nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC prevede espressamente che le parti che costituiscono eventuali rinforzi non hanno alcuna incidenza sulla determinazione della materia costitutiva della tomaia della calzatura ai fini della classificazione della medesima nella NC. Tale precisazione è fornita senza alcun riferimento o limitazione relativa alla superficie ricoperta dai detti rinforzi.

55

Dall’altro lato, occorre rilevare che la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC si limita, come indica il suo titolo, a fornire taluni chiarimenti per quanto riguarda la nozione di rinforzi ai sensi della summenzionata nota 4, lett. a), e, in particolare, sulla funzione di questi ultimi.

56

Pertanto, tra il contenuto della nota 4, lett. a), del capitolo 64 della NC e quello della nota complementare 1 di tale capitolo non esiste alcuna contraddizione tale da mettere in discussione la validità di quest’ultima.

57

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la nota complementare 1 del capitolo 64 della NC è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretata nel senso che un sandalo, come quello controverso nella causa principale, con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71% della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, rientra:

nella voce 6404 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare;

nella voce 6403 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, non svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa non assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare.

 

2)

La nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento n. 2658/87, è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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