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Document 62007CC0523

Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 29 gennaio 2009.
A.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Residenza abituale del minore - Provvedimenti cautelari - Competenza.
Causa C-523/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-02805

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:39

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 29 gennaio 2009 ( 1 )

Causa C-523/07

Causa promossa da

A

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di “materie civili” — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza»

I — Introduzione

1.

Ancor prima della pronuncia della sentenza nella causa «C» (C-435/06) ( 2 ), il Korkein Hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) ha nuovamente sottoposto alla Corte di giustizia questioni concernenti l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 3 ).

2.

Esso solleva innanzi tutto la questione, risolta affermativamente nella sentenza C, dell’applicabilità del regolamento ai provvedimenti della presa a carico e della collocazione di minori, provvedimenti che, nel diritto nazionale, costituiscono atti di diritto pubblico. Sono invece ancora in sospeso le ulteriori questioni concernenti l’interpretazione delle disposizioni sulla competenza ad adottare tali provvedimenti. Occorre in particolare definire in maniera più precisa la nozione di «residenza abituale» di un minore, alla quale si ricollega principalmente la competenza internazionale. Altre questioni si riferiscono alla competenza ad adottare provvedimenti provvisori di un giudice che non sia quello competente nel merito.

II — Contesto normativo

A — Normativa comunitaria

3.

Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 chiarisce nel modo seguente i motivi delle pertinenti disposizioni in materia di competenza:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4.

Le seguenti disposizioni del regolamento n. 2201/2003 rivestono particolare importanza per la presente causa:

«Articolo 1

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(…)».

«Articolo 8

Competenza generale

1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

«Articolo 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1.   Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi».

«Articolo 17

Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

«Articolo 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1.   In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».

III — Fatti e questioni pregiudiziali

5.

Secondo l’esposizione contenuta nel rinvio pregiudiziale, la fattispecie alla base del procedimento a quo è la seguente:

6.

A è la madre di C, D ed E. Ella e i figli abitavano inizialmente in Finlandia con F, il patrigno dei bambini. Nel loro comune di residenza i bambini già una volta erano stati presi in custodia dallo Stato a causa dell’atteggiamento violento del patrigno. Il provvedimento era stato successivamente sospeso. Nel 2001 la famiglia si trasferiva in Svezia. Nell’estate del 2005 essa si recava in Finlandia, inizialmente al fine di trascorrervi le vacanze. In Finlandia, la famiglia abitava in roulotte in diversi campeggi e presso parenti. I bambini non frequentavano la scuola. Il 30 ottobre 2005, la famiglia presentava domanda presso il comune finlandese Y per ottenere un alloggio sociale.

7.

Con decisioni datate 16 novembre 2005, il Perusturvalautakunta (Commissione di garanzia dei diritti sociali fondamentali), sulla base dell’art. 18 Lastensuojelulaki (legge finlandese sulla tutela dei minori), prendeva a carico d’urgenza C, D ed E, e li collocava presso un istituto di accoglienza familiare, in quanto essi erano stati abbandonati a se stessi; la presa a carico mirava altresì a chiarire la loro situazione.

8.

A e F chiedevano l’annullamento delle decisioni relative alla presa a carico urgente. Nella sua decisione 15 dicembre 2005, il Perusturvalautakunta respingeva la domanda, prendeva a carico i bambini ai sensi dell’art. 16 Lastensuojelulaki e ne disponeva la collocazione in un istituto di accoglienza familiare. A e F impugnavano infruttuosamente tale decisione dinanzi al Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo).

9.

Il Korkein Hallinto-oikeus, investito dell’impugnazione di questa decisione, sottoponeva alla Corte di giustizia, con ordinanza 22 novembre 2007, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se il regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (…)sia applicabile all’esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa in carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia d’origine, qualora tale decisione sia adottata come un’unica decisione di diritto pubblico nell’ambito della tutela di minori,

b)

ovvero se, considerato il disposto del suo art. 1, n. 2, lett. d), il regolamento sia applicabile solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia d’origine.

2)

Come debba essere interpretata, in diritto comunitario, la nozione di «residenza abituale» di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento nonché all’art. 13, n. 1, ad essa collegata, in particolare rispetto ad una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro, ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.

3)

a)

Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest’altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento cautelare urgente (un provvedimento di presa in carico) possa essere ciò nondimeno adottato, sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.

b)

Se il provvedimento cautelare di cui all’art. 20, n. 1, del regolamento sia esclusivamente un provvedimento che può essere attuato in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazionale relative ad esso siano vincolanti in sede di applicazione dell’articolo di cui trattasi.

c)

Se, [in seguito all’attuazione del] provvedimento cautelare, la causa debba essere deferita d’ufficio al giudice dello Stato membro competente.

4)

Qualora il giudice dello Stato membro non abbia alcuna competenza, se esso debba dichiarare l’irricevibilità della causa o deferirla ad un giudice di un altro Stato membro».

10.

Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni i governi finlandese, tedesco, greco e italiano, il governo del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee.

IV — Valutazione giuridica

A — Sulla prima questione pregiudiziale

11.

La prima questione è sostanzialmente identica alla prima questione pregiudiziale nella causa C-435/06. Quest’ultima questione è stata risolta dalla Corte nella sentenza 27 novembre 2007 ( 4 ), pronunciata cinque giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza di rinvio, nel modo seguente:

«L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “materie civili”, ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori».

12.

La prima questione pregiudiziale nella presente causa deve essere risolta in modo corrispondente.

B — Sulla seconda questione pregiudiziale

13.

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede di interpretare la nozione di residenza abituale di un minore, alla quale l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 collega la competenza delle autorità giurisdizionali ( 5 ) del corrispondente Stato membro per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Tale interpretazione esplica al contempo effetti sulla competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore si trova, ma in cui non ha la propria residenza abituale. Ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, infatti, la semplice presenza fonda una competenza solo qualora non sia possibile individuare un’altra residenza abituale.

14.

Il regolamento non contiene una definizione della nozione di residenza abituale. Dall’utilizzazione dell’aggettivo «abituale» si può ricavare esclusivamente che la residenza deve avere una certa stabilità o regolarità.

15.

Dall’assenza di una definizione non discende tuttavia — come ritiene il governo del Regno Unito — che tale nozione non sia suscettibile di un’ulteriore interpretazione giuridica, esaurendosi il suo significato nella sua accezione naturale. Piuttosto, il significato di tale nozione deve essere concretizzato in maniera più precisa tenendo conto della sua ratio e del suo obiettivo nonché del suo contesto normativo. Il governo del Regno Unito ha tuttavia ragione quando sostiene che l’interpretazione dovrebbe lasciare al giudice nazionale un potere discrezionale sufficiente per prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto che risultano rilevanti nel caso concreto.

1. Principi alla base delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 in merito alla competenza per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale

16.

I minori necessitano della speciale protezione ed assistenza dei genitori o — qualora questi ultimi non adempiano i loro obblighi — dello Stato ovvero di altre persone alle quali sia stato trasferito il diritto di affidamento. Qualora siano necessarie decisioni giudiziarie concernenti la potestà genitoriale dovrebbero essere evitati, ove possibile, procedimenti giudiziari caratterizzati da tempi lunghi, al fine di pregiudicare il meno possibile lo sviluppo dei minori.

17.

Per i casi con implicazioni transfrontaliere il regolamento n. 2201/2003 garantisce la determinazione, univoca e scevra da lacune, della competenza giurisdizionale internazionale, quale primo presupposto per l’adozione di decisioni giudiziarie rapide nell’interesse superiore del minore. Le nozioni impiegate in tale contesto nel regolamento devono pertanto essere interpretate autonomamente, senza fare riferimento al diritto nazionale, al fine di assicurare un’interpretazione ed un’applicazione uniformi delle disposizioni sulla competenza e di evitare conflitti di competenza ( 6 ).

18.

Come evidenziato in particolare nel suo dodicesimo ‘considerando’, il regolamento attribuisce la competenza prioritariamente ai giudici dello Stato membro in cui il minore di cui trattasi risiede abitualmente. A causa della vicinanza, infatti, tali giudici si trovano in genere nella posizione più favorevole per valutare ciò che corrisponde all’interesse superiore del minore.

19.

La nozione di residenza abituale, la quale riveste un’importanza centrale per fondare la competenza generale ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003 ma anche per gli ulteriori fori ad essa collegati, direttamente o indirettamente (artt. 9, 10 e 13), deve essere interpretata alla luce di tale finalità.

20.

Dalla residenza abituale deve essere tenuta distinta la semplice presenza. È vero che la presenza di un minore stabilisce parimenti un rapporto di vicinanza nei confronti dei giudici locali. Siffatto collegamento è tuttavia qualitativamente diverso dalla residenza abituale. Di conseguenza, l’art. 13 del regolamento n. 2201/2003 conferisce ai giudici dello Stato membro in cui si trova il minore solo una competenza sussidiaria, la quale viene meno qualora sia possibile individuare la residenza abituale in un altro Stato.

21.

Per delimitare reciprocamente le competenze di cui agli artt. 8 e 13 del regolamento, occorre dunque sviluppare dei criteri che conferiscano alla residenza del minore la qualità di residenza «abituale», distinguendola dalla meno consolidata presenza.

2. Rapporto fra regolamento n. 2201/2003 e convenzioni multilaterali

22.

Al momento dell’adozione del regolamento n. 2201/2003 esisteva già una serie di convenzioni multilaterali in vigore in molti o in tutti gli Stati membri e recanti disposizioni sulla competenza giurisdizionale in materia di affidamento. Il regolamento ha, in parte, sostituito le disposizioni di tali convenzioni nei rapporti fra gli Stati membri, in parte convive con le norme multilaterali.

23.

Nondimeno le convenzioni costituiscono un importante fondamento della genesi legislativa del regolamento. Gli ambiti di applicazione dei rispettivi strumenti devono inoltre essere tenuti distinti l’uno dall’altro in maniera coerente. Ciò presuppone un’interpretazione uniforme della nozione di residenza abituale, alla quale si ricollegano sia le disposizioni delle convenzioni che quelle del regolamento.

24.

Sotto il profilo sostanziale, il regolamento n. 2201/2003 si ispira soprattutto, in tale settore, alla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori ( 7 ) (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aja del 1996») ( 8 ). L’art. 5, n. 1, della Convenzione dell’Aja del 1996 sancisce prioritariamente, alla stregua dell’art. 8, n. 1, del regolamento, la competenza dei giudici dello Stato in cui il minore risiede abitualmente (résidence habituelle).

25.

Ai sensi del suo art. 61, lett. a), il regolamento prevale sulla Convenzione dell’Aja del 1996, se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro. Esso corrisponde così all’art. 52, nn. 2 e 4, della Convenzione dell’Aja del 1996, il quale autorizza gli Stati membri ad applicare le disposizioni comunitarie in materia di competenza ai minori che risiedono abitualmente nella Comunità.

26.

Come sottolineato a ragione dai governi finlandese, tedesco e greco nonché dal governo del Regno Unito, un’interpretazione uniforme della nozione di residenza abituale è necessaria al fine di delimitare in maniera coerente gli ambiti di applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 e del regolamento e di evitare conflitti di competenza fra i giudici degli Stati membri e i giudici di altri Stati contraenti della Convenzione dell’Aja del 1996 ( 9 ).

27.

Occorre inoltre menzionare tre ulteriori convenzioni pertinenti, il cui rapporto con il regolamento n. 2201/2003 è disciplinato dall’art. 60 del medesimo:

la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aja del 1961») ( 10 ) [art. 60, lett. a)];

la Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (in prosieguo: la «Convenzione europea») ( 11 ) [art. 60, lett. d)] e

la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aja del 1980») ( 12 ) [art 60, lett. e)].

28.

Ai sensi dell’art. 60, il regolamento n. 2201/2003, nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, prevale su tali convenzioni, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate.

29.

La Convenzione dell’Aja del 1961 costituisce l’antecedente normativo sul quale si è fondata la Convenzione dell’Aja del 1996 ( 13 ). Già la Convenzione dell’Aja del 1961 poneva la residenza abituale come fattore di collegamento per la competenza. Anche la Convenzione europea, come la Convenzione dell’Aja del 1980 fa riferimento, per il rientro di minori sottratti, alla residenza abituale.

30.

L’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 si riallaccia in particolar modo alla Convenzione dell’Aja del 1980 e ne ha ripreso l’orientamento, come sottolineato recentemente dalla Corte di giustizia nella sentenza Rinau ( 14 ). Entrambe le normative mirano al rientro immediato dei minori sottratti nello Stato in cui risiedevano abitualmente prima del trasferimento illecito. Anche questa combinazione rende necessaria un’interpretazione uniforme della nozione di residenza abituale.

31.

Le convenzioni multilaterali pertinenti hanno rinunciato intenzionalmente a fornire una definizione della residenza abituale, affidando all’autorità giurisdizionale, nell’ambito dell’accertamento dei fatti nel singolo caso, la concretizzazione più precisa di tale nozione ( 15 ). Come sottolineato dai governi intervenuti nel procedimento, le convenzioni si basano sul principio secondo il quale rileva al riguardo, in maniera decisiva, il centro effettivo degli interessi del minore di cui trattasi; tale centro deve essere individuato sulla base di tutte le circostanze rilevanti e deve essere tenuto distinto dalla nozione, di conio prettamente giuridico, di domicilio ( 16 ).

3. Ruolo della giurisprudenza della Corte di giustizia concernente la nozione di domicilio in materia di pubblico impiego e in materia previdenziale

32.

La Commissione, nella sua proposta di interpretazione, pone l’accento su aspetti in parte diversi. Essa rinvia, per la definizione di residenza abituale, alle considerazioni svolte nell’ambito dell’elaborazione della Convenzione stabilita sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali ( 17 ).

33.

Nella relazione esplicativa relativa alla Convenzione (relazione Borrás), si espone che si sarebbe optato a sfavore dell’introduzione di una definizione di residenza abituale. Si sarebbe tuttavia tenuto conto della circostanza che la Corte di giustizia avrebbe fornito, in altri settori del diritto, la seguente definizione di residenza abituale: «luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione» ( 18 ).

34.

Le rappresentanti di Finlandia e Germania nonché il rappresentante del Regno Unito hanno tuttavia a ragione contestato, in udienza, l’utilizzazione di tale definizione per concretizzare la residenza abituale di un minore ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

35.

La giurisprudenza presa in considerazione riguarda una particolare questione concernente il diritto in materia di pubblico impiego, e segnatamente i requisiti per la concessione di un’indennità di dislocazione. Un agente delle Comunità europee ha diritto ad una siffatta indennità solo qualora trasferisca il proprio domicilio presso la sede di lavoro in occasione della sua assunzione, e non invece qualora vi risiedesse già prima.

36.

Indipendentemente dall’assenza di un qualsiasi punto di contatto fra quel contesto di pubblico impiego e il presente contesto di diritto di famiglia, la definizione non è, neanche sotto il profilo sostanziale, idonea ad essere trasposta. Essa pone eccessivamente in primo piano l’intenzione dei soggetti di cui trattasi. Ciò può forse essere possibile nel caso di adulti. Non a caso infatti la relazione Borrás rimanda alla giurisprudenza citata in relazione alla competenza per le decisioni in materia matrimoniale. Comunque, nel caso di bambini più piccoli, risulta determinante non la volontà propria, bensì quella dei genitori, ai quali spetta, quale parte del diritto di affidamento, anche il diritto di stabilire il luogo di residenza del minore. Tuttavia, proprio nell’ambito delle controversie sull’affidamento, le concezioni dei soggetti titolari del diritto di affidamento in ordine al luogo in cui il minore deve risiedere possono divergere. L’intenzione del padre e/o della madre di stabilirsi in un determinato luogo con il minore può pertanto costituire solo un indizio per la residenza abituale del medesimo, ma non un requisito di per sé decisivo.

37.

Il governo del Regno Unito fa inoltre valere che la definizione di domicilio sviluppata dalla Corte di giustizia nell’interpretare le disposizioni in materia di diritto sociale ( 19 ) non dovrebbe essere trasposta al regolamento n. 2201/2003, in quanto le rispettive previsioni perseguono obiettivi completamente diversi. Le disposizioni concernenti l’applicazione ai lavoratori migranti dei sistemi di previdenza sociale mirano a ripartire la competenza per la concessione di determinate prestazioni fra lo Stato del domicilio e lo Stato in cui è effettuata l’attività lavorativa. Al riguardo occupa una posizione di primo piano — diversamente che nel caso della competenza per le decisioni concernenti l’affidamento — non l’interesse del soggetto di cui trattasi, bensì la ripartizione degli oneri fra gli Stati membri.

4. Conseguenze per l’interpretazione della nozione di residenza abituale ai sensi del regolamento n. 2201/2003

38.

Alla luce del testo e degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003 nonché delle pertinenti convenzioni multilaterali, la nozione di residenza abituale di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento dovrebbe dunque essere interpretata nel senso che essa coincide con il centro effettivo degli interessi del minore.

39.

Per la determinazione del centro effettivo degli interessi, il giudice del rinvio deve tenere conto di tutte le circostanze esistenti al momento della proposizione della domanda. Non è tuttavia chiaro cosa si debba intendere per proposizione della domanda in un caso come quello in oggetto, in cui un’autorità si è manifestamente attivata d’ufficio ( 20 ). Quale atto determinante verrebbe in particolare in considerazione la decisione del 16 novembre 2005 che ha disposto la presa a carico, in quanto le autorità, attraverso l’adozione di tale provvedimento, si sono attivate per la prima volta con effetti esterni ( 21 ).

40.

Nella presente causa possono risultare rilevanti, per determinare il luogo della residenza abituale, soprattutto la durata e la regolarità della residenza nonché il contesto familiare e sociale del minore.

— Durata e regolarità della residenza

41.

Per distinguere la residenza abituale dalla semplice presenza temporanea, il soggiorno deve avere normalmente una certa durata. Il regolamento n. 2201/2003 non fissa in tale contesto un termine preciso. Sono piuttosto le circostanze che caratterizzano il caso concreto a conferire alla residenza la necessaria stabilità. Possono rilevare al riguardo, in particolare, l’età del minore e le circostanze familiari e sociali di seguito descritte.

42.

La residenza non deve essere ininterrotta. Così, una temporanea assenza del minore, per esempio durante le vacanze, non mette in discussione la persistenza della residenza abituale. Non si può tuttavia più partire dal presupposto di una residenza abituale qualora, alla luce delle circostanze di fatto, non si profili un ritorno all’originario luogo di residenza.

43.

Nel caso di trasferimento lecito, la residenza abituale può spostarsi nello Stato del trasferimento anche dopo un periodo molto breve. In tal senso depone l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2201/2003. Ai sensi di tale disposizione, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’art. 8 per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza. Questa disposizione presuppone dunque che una residenza abituale presso il nuovo domicilio può sussistere già prima della scadenza dei tre mesi, cosicché risulta necessaria una regola sulla competenza in deroga all’art. 8 a favore delle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale.

44.

L’art. 9, n. 1, riguarda tuttavia solo una fattispecie molto particolare. Per il resto, nel caso di un trasferimento, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano il caso concreto. Un indizio del cambiamento della residenza abituale può essere in particolare la corrispondente intenzione comune dei genitori di stabilirsi durevolmente con il minore in un altro Stato. La volontà dei genitori può manifestarsi, per esempio, in determinate circostanze esterne, come l’acquisto o l’affitto di un appartamento nello Stato del trasferimento, la registrazione presso le autorità, la costituzione di un rapporto di lavoro e l’iscrizione del minore in un asilo o in una scuola. In maniera speculare, la disdetta del vecchio appartamento, le dimissioni dal posto di lavoro nonché la cancellazione presso le autorità depongono a favore della cessazione della residenza abituale nello Stato di provenienza.

45.

Al riguardo è inoltre ipotizzabile, in casi eccezionali, una fase transitoria in cui non sussista più una residenza abituale nello Stato di provenienza, senza che lo status nello Stato del trasferimento si sia già consolidato dando luogo ad una residenza abituale. Proprio per una siffatta ipotesi, l’art. 13 del regolamento n. 2201/2003 conferisce una competenza sussidiaria alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.

46.

Per il caso di sottrazione di minori, l’art. 10 prevede, a certe condizioni, il mantenimento della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato della residenza abituale antecedente la sottrazione. Quest’ultima non esclude tuttavia che la residenza abituale si trasferisca nello Stato in cui è stato portato il minore. In questo caso un trasferimento di competenza può aver luogo immediatamente con il consenso delle persone titolari del diritto di affidamento e delle istituzioni competenti [(art. 10, lett. a)]. Altrimenti, il passaggio di competenza può verificarsi solo se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno [(art. 10, lett. b)]. Il termine di un anno, tuttavia, non è di per sé decisivo neanche in questo caso. Il trasferimento di competenza dipende piuttosto dalle condizioni che devono ricorrere ai sensi dell’art. 10, lett. b), sub i)-iv).

— Situazione familiare e sociale del minore

47.

La stabilità, la quale distingue la residenza abituale dalla semplice presenza, dipende anche dal contesto familiare e sociale di un minore. Spetta al giudice del rinvio, tenendo conto di tutti i fattori che, a seconda dell’età del minore, possono presentare una diversa rilevanza, farsi un quadro complessivo in proposito.

48.

La situazione familiare viene influenzata in maniera determinante dalle persone di riferimento con le quali un minore convive nel luogo di residenza o con le quali egli si trova regolarmente a contatto, ossia i genitori, i fratelli, i nonni o altri parenti prossimi. Per l’integrazione sociale rilevano, in particolare, circostanze quali la frequenza di una scuola, gli amici, le attività extrascolastiche e, soprattutto, la padronanza della lingua.

49.

Senza voler anticipare la valutazione complessiva di tutte le circostanze da parte del giudice del rinvio, una serie di elementi depone, nel caso presente, contro la sussistenza in Finlandia, già nel novembre 2005, della residenza abituale dei minori C, D ed E. Infatti, inizialmente era stata progettata solo una vacanza, il che potrebbe deporre a favore della conservazione della residenza abituale in Svezia. Inoltre, il trasferimento da campeggio a campeggio dovrebbe aver ampiamente escluso la possibilità, per i minori, di instaurare legami sociali duraturi con persone diverse dalla madre e dal patrigno. Come aggravante si aggiunge il fatto che essi non sono andati a scuola.

50.

D’altra parte si deve partire dal presupposto che i bambini padroneggiassero perlomeno una delle lingue ufficiali della Finlandia. Sembra inoltre che i genitori, in novembre, abbiano rinunciato alla loro intenzione iniziale di trascorrere solo le vacanze in Finlandia. In tal senso depone anche la circostanza che la famiglia, nell’ottobre del 2005, aveva fatto domanda per ottenere un alloggio sociale in Finlandia.

51.

Qualora i giudici finlandesi dovessero comunque pervenire alla conclusione che C, D ed E non fossero abitualmente residenti in Finlandia nel momento pertinente, non sussistendo così in tale Paese una competenza ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, la competenza dei giudici finlandesi potrebbe risultare dall’art. 13. Ciò a condizione che, tenuto conto dei criteri descritti, non sia possibile individuare nessun’altra residenza abituale, segnatamente in Svezia.

52.

La seconda questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel modo seguente: la residenza abituale di un minore ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 coincide con il luogo in cui il minore, sulla scorta di una valutazione complessiva di tutte le circostanze di fatto rilevanti, e segnatamente la durata e la regolarità della residenza nonché il contesto familiare e sociale, ha il proprio centro di interessi. Solo qualora non sia possibile stabilire una residenza abituale nel senso ora descritto e non sussista neanche una competenza fondata sull’art. 12 ( 22 ), risultano competenti, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, i giudici dello Stato membro in cui il minore si trova.

C — Sulla terza questione pregiudiziale

53.

La terza questione pregiudiziale, articolata in tre sotto-questioni, concerne l’interpretazione dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003. Tal disposizione prevede che, in casi d’urgenza, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, anche se il regolamento non attribuisce ad esse la competenza a conoscere nel merito.

54.

L’interpretazione di tale disposizione viene dunque in rilievo nel caso presente solo se il giudice del rinvio, tenuto conto delle soluzioni della seconda questione pregiudiziale, perviene alla conclusione che i giudici finlandesi non siano competenti già ai sensi degli artt. 8 o 13 del regolamento.

1. Sulla sotto-questione 3 a)

55.

Con tale questione il giudice chiede che vengano definiti i presupposti di cui all’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 per l’adozione di provvedimenti provvisori in relazione alla responsabilità genitoriale, quali in particolare un provvedimento di presa a carico urgente di un minore.

56.

Vero è che, nell’interpretare l’art. 20, n. 1, occorre considerare che tale disposizione consente l’intervento di autorità giurisdizionali le quali, ai sensi del regolamento, non sono competenti nel merito, e che dovrebbero pertanto dichiararsi incompetenti al riguardo ai sensi dell’art. 17 del regolamento. L’art. 20, n. 1, deve pertanto, in linea di principio, essere interpretato restrittivamente. Alle autorità giurisdizionali deve tuttavia essere consentito, in casi d’urgenza, adottare qualsiasi provvedimento necessario nell’interesse superiore del minore.

57.

Dal testo della disposizione risulta peraltro, in primo luogo, che i provvedimenti possono riferirsi solo a minori che si trovano nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita. L’autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova il minore è infatti in grado di valutare, a causa della sua vicinanza, se, ed eventualmente quali provvedimenti d’urgenza devono essere adottati. Essa può inoltre provvedere all’esecuzione dei medesimi. In tal senso i requisiti posti dall’art. 20, n. 1, sono soddisfatti. La questione, controversa in dottrina, se l’art. 20 conferisca esso stesso la competenza ad adottare provvedimenti d’urgenza oppure rinvii solo alla competenza in base alla lex fori non deve essere risolta nel presente contesto ( 23 ). I giudici finlandesi, infatti, erano manifestamente competenti anche sulla base del diritto nazionale a disporre la presa a carico urgente ai sensi dell’art. 18 della legge sulla tutela dei minori.

58.

In secondo luogo, deve sussistere un caso urgente. L’urgenza sussiste sempre quando l’intervento immediato risulta necessario, dal punto di vista dell’autorità giurisdizionale adita nello Stato in cui si trova il minore, al fine di salvaguardare l’interesse superiore di quest’ultimo.

59.

Il criterio dell’urgenza sancito dall’art. 20, n. 1, del regolamento non può essere considerato separatamente dal n. 2 di tale disposizione. Ai sensi dell’art. 20, n. 2, i provvedimenti provvisori cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati. Come sottolineato dal governo del Regno Unito, l’art. 20 garantisce in tal modo una competenza scevra da lacune, in quanto il giudice competente a conoscere del merito può avocare in ogni momento a sé la causa. Come correttamente affermato dal governo tedesco, non sussiste dunque il pericolo che il sistema di competenze del regolamento venga eluso attraverso un’interpretazione eccessivamente estesa della nozione di urgenza ai sensi dell’art. 20, n. 1.

60.

In terzo luogo, l’art. 20, n. 1, consente solo l’adozione di provvedimenti provvisori. La decisione definitiva resta riservata al giudice competente nel merito. L’art. 20 non prevede tuttavia un determinato limite temporale per il mantenimento in vigore dei provvedimenti provvisori. Qualora l’autorità giurisdizionale che ha adottato il provvedimento provvisorio non ne abbia essa stessa limitato la durata o non lo abbia successivamente revocato, esso resta in vigore ai sensi dell’art. 20, n. 2, fino all’intervento dell’autorità giurisdizionale competente nel merito.

61.

In relazione alla terza sotto-questione, la Commissione rimanda tuttavia alla giurisprudenza relativa all’art. 24 della Convenzione di Bruxelles, al quale corrisponde l’art. 31 del regolamento n. 44/2001 ( 24 ). Secondo tale giurisprudenza, i provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi di queste disposizioni sono volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza ( 25 ). Il giudice dovrebbe subordinare la sua autorizzazione a tutte le condizioni che garantiscono la provvisorietà o il carattere cautelare del provvedimento da lui disposto ( 26 ).

62.

Qualora i giudici svedesi, eventualmente competenti nel merito, non vengano investiti della causa, sussisterebbe il pericolo che la presa a carico e la collocazione disposte il 15 dicembre 2005 dal Perusturvalautakunta possano perdurare, in contrasto con la menzionata giurisprudenza, fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori. Poiché il regolamento non prevedrebbe neanche un rinvio all’autorità giurisdizionale competente [v. al riguardo la sotto-questione 3 c)], potrebbe verificarsi, alla scadenza dei provvedimenti provvisori, una lacuna nell’assistenza, contraria agli obiettivi del regolamento.

63.

A questo proposito, occorre rilevare, da un lato, che una trasposizione nel presente contesto della giurisprudenza relativa ai provvedimenti provvisori ai sensi della Convenzione di Bruxelles suscita perplessità. I provvedimenti provvisori adottati in materia civile o commerciale ai sensi di tale Convenzione ovvero del regolamento n. 44/2001 sono intesi a garantire i diritti del ricorrente ed incidono provvisoriamente sui diritti del resistente. Di conseguenza, i corrispondenti provvedimenti provvisori di un giudice privo di competenza nel merito devono essere limitati a quanto strettamente necessario.

64.

Al contrario, nel caso dei provvedimenti previsti dall’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, occupa una posizione di primo piano l’interesse superiore del minore, incapace di tutelare da solo i propri interessi. È vero che i provvedimenti cautelari limitano il diritto di affidamento dei genitori. Questi ultimi possono tuttavia adire l’autorità giurisdizionale competente, provocando così eventualmente la cessazione dell’applicabilità dei provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20, n. 2. In ciò risiede una differenza sostanziale rispetto all’art. 24 della Convenzione di Bruxelles e all’art. 31 del regolamento n. 44/2001, i quali difettano di una disposizione analoga.

65.

Dall’altro lato, occorre convenire con la Commissione che la residenza stabile dei minori può essersi spostata in Finlandia durante la presa a carico e la collocazione disposte dalle autorità finlandesi. Se così fosse, le autorità giurisdizionali finlandesi sarebbero competenti, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, a conoscere nel merito una nuova causa instaurata successivamente. Vi sono in ogni caso molte ragioni per ritenere che non sussista più una residenza abituale in Svezia, dopo che la famiglia ha lasciato il paese da tempo, non ha più inteso trascorrere semplicemente le vacanze in Finlandia, e anche le circostanze obiettive di fatto rendono improbabile un ritorno in Svezia. Le autorità finlandesi potrebbero pertanto risultare competenti a conoscere di una nuova causa ai sensi dell’art. 13, qualora non si sia ancora stabilita una residenza abituale in Finlandia. Non si deve pertanto temere un «vuoto di competenza».

2. Sulla sotto-questione 3 b)

66.

Con la seconda sotto-questione, il giudice del rinvio chiede se i provvedimenti cautelari di cui all’art. 20, n. 1, del regolamento siano esclusivamente quei provvedimenti che possono essere disposti in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazionale relative a tali provvedimenti siano vincolanti in sede di applicazione di tale articolo.

67.

Come risulta dal suo testo, questa disposizione consente l’adozione di quei provvedimenti provvisori previsti dalla legge nazionale. Indipendentemente dai requisiti appena illustrati in sede di soluzione della sotto-questione 3 a), l’art. 20 del regolamento non contiene alcuna ulteriore prescrizione sulla configurazione delle disposizioni nazionali applicabili ( 27 ).

68.

Occorre osservare, al riguardo, che la nozione di provvedimenti provvisori costituisce una nozione autonoma di diritto comunitario. Come correttamente affermato dal governo finlandese e dalla Commissione, l’art. 20, n. 1, non osta pertanto neanche a quei provvedimenti non indicati espressamente come provvedimenti provvisori dal diritto nazionale. Come risulta dalla soluzione della prima sotto-questione, tale disposizione consente piuttosto l’adozione di tutti quei provvedimenti che sono necessari alla salvaguardia dell’interesse superiore del minore fino all’intervento dell’autorità giurisdizionale competente nel merito e che non rivestono carattere definitivo.

69.

Per il resto, spetta al giudice del rinvio stabilire quali provvedimenti possono essere adottati sulla base del diritto nazionale e se le disposizioni nazionali siano vincolanti.

3. Sulla sotto-questione 3 c)

70.

Il giudice del rinvio solleva inoltre la questione se, in seguito all’adozione del provvedimento cautelare, la causa debba essere deferita d’ufficio all’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente.

71.

Solo il governo greco si pronuncia a favore di un obbligo in tal senso, mentre le restanti parti intervenute nel procedimento ne negano la sussistenza, data l’assenza di una previsione in tal senso.

72.

Effettivamente, solo l’art. 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede un rinvio a un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. Tale disposizione conferisce tuttavia una siffatta facoltà solo ad un’autorità giurisdizionale competente nel merito. Quanto ad un’autorità giurisdizionale la quale abbia adottato un provvedimento provvisorio sulla base del proprio diritto nazionale, il rinvio a un’autorità giurisdizionale competente nel merito non è disciplinato.

73.

Un obbligo di rinvio non è neanche necessario, per i motivi menzionati nella soluzione della questione 3 b), al fine di garantire, nell’interesse superiore del minore, una competenza scevra da lacune ad adottare provvedimenti nell’ambito della potestà genitoriale.

74.

Tuttavia, il regolamento nemmeno vieta all’autorità giurisdizionale che ha adottato il provvedimento provvisorio di informare l’autorità giurisdizionale che, a suo avviso, risulta essere competente nel merito. La stessa può, a tal fine, coinvolgere anche l’autorità centrale, la quale, ai sensi dell’art. 55, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, può prendere contatto con l’autorità centrale dell’altro Stato.

D — Sulla quarta questione pregiudiziale

75.

Il giudice del rinvio chiede infine se un giudice sprovvisto di competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003 debba dichiarare l’irricevibilità del ricorso o rinviarlo ad un giudice di un altro Stato membro.

76.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale tale regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base a tale regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza. Un rinvio ad un’autorità giurisdizionale competente di un altro Stato membro non è previsto dal regolamento.

77.

Occorre convenire con il governo greco allorché fa valere che il regolamento mira a garantire una competenza giurisdizionale scevra da lacune per i provvedimenti nel settore della potestà genitoriale. Ciò è assicurato, in linea di principio, dagli artt. 8 e 13 del regolamento. Fintantoché non sussista un caso d’urgenza, si può attendere fino a che le autorità giurisdizionali competenti in forza di tali disposizioni si attivino, d’ufficio o su istanza di parte, dopo che un’altra autorità giurisdizionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

78.

Le disposizioni del regolamento non possono peraltro garantire che l’autorità giurisdizionale competente venga a conoscenza del procedimento nell’altro Stato membro. Poiché il legislatore ha tuttavia evitato di imporre un obbligo di rinvio, tale obbligo non può essere ricavato esclusivamente dagli obiettivi del regolamento.

79.

Inoltre, un’autorità giurisdizionale, la quale non era ancora competente al momento della proposizione della domanda, può essere competente a conoscere un nuovo procedimento qualora la residenza abituale sia stata trasferita nello Stato membro di cui trattasi nel corso del primo procedimento. Un obbligo di rinvio all’autorità giurisdizionale competente al momento della proposizione della domanda nel primo procedimento non sarebbe pertanto, forse, neanche sensato.

80.

Il regolamento, ad ogni modo, non vieta neanche all’autorità giurisdizionale incompetente di informare della propria decisione l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro da essa ritenuta competente. A tal fine possono essere coinvolte anche le autorità centrali ai sensi dell’art. 55 del regolamento. Una siffatta informazione, non disciplinata dal regolamento, la quale viene fatta pervenire dall’autorità giurisdizionale incompetente all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, non può tuttavia vincolare quest’ultima sotto il profilo della sua competenza. Piuttosto, spetta a tale autorità giurisdizionale verificare la propria competenza.

V — Conclusione

81.

In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal Korkein Hallinto-oikeus:

1)

L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di materie civili, ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una struttura di accoglienza per minori, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2)

La residenza abituale di un minore ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 coincide con il luogo in cui il minore, sulla scorta di una valutazione complessiva di tutte le circostanze di fatto rilevanti, e segnatamente la durata e la regolarità della residenza nonché il contesto familiare e sociale, ha il proprio centro di interessi. Solo qualora non sia possibile stabilire una residenza abituale nel senso ora descritto e non sussista neanche una competenza fondata sull’art. 12, risultano competenti, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, i giudici dello Stato membro in cui il minore si trova.

3)

a)

L’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 consente alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di adottare, in casi d’urgenza, tutti i provvedimenti provvisori a tutela di un minore che si trovi in tale Stato, anche qualora a norma del regolamento siano competenti a conoscere del merito le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro. Sussiste il carattere di urgenza se l’intervento immediato è, dal punto di vista dell’autorità giurisdizionale adita nello Stato in cui si trova il minore, necessario a garantire l’interesse superiore di quest’ultimo.

b)

L’art. 20, n. 1, del regolamento consente l’adozione dei provvedimenti provvisori previsti dal diritto dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, senza la necessità che tali provvedimenti provvisori siano qualificati espressamente come tali dal diritto nazionale. Spetta al giudice del rinvio stabilire quali provvedimenti possono essere adottati sulla base del diritto nazionale e se gli stessi siano vincolanti.

c)

Il regolamento non obbliga l’autorità giurisdizionale che ha adottato un provvedimento provvisorio ai sensi dell’art. 20, n. 1, di deferire la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che sia competente nel merito. Il regolamento non vieta tuttavia all’autorità giurisdizionale adita di informare dei provvedimenti adottati l’autorità giurisdizionale competente, direttamente o attraverso le autorità centrali.

4)

Un’autorità giurisdizionale che non sia competente nel merito ai sensi del regolamento e che non ritenga neanche necessaria l’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell’art. 17 del regolamento. Un rinvio ad un’autorità giurisdizionale competente non è previsto dal regolamento. Quest’ultimo non vieta tuttavia all’autorità giurisdizionale adita di informare delle propria decisione l’autorità giurisdizionale competente, direttamente o attraverso le autorità centrali.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Sentenza 27 novembre 2007 (Racc. pag. I-10141).

( 3 ) GU L 338, pag. 1, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116 (GU L 367, pag. 1) — denominato anche regolamento Bruxelles II bis.

( 4 ) Cit. alla nota 2.

( 5 ) La nozione di «autorità giurisdizionale», nel senso di cui al regolamento n. 2201/2003, comprende, ai sensi del suo art. 2, n. 1, tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione di tale regolamento a norma dell’art. 1.

( 6 ) V. in tal senso sentenza C (cit. alla nota 2, punti 46 e 47).

( 7 ) La decisione del Consiglio 5 giugno 2008, 2008/431/CE (GU L 151, pag. 6), autorizza gli Stati membri che non hanno già aderito alla Convenzione a ratificarla ovvero ad aderirvi nell’interesse della Comunità europea. Il testo della Convenzione è riprodotto in allegato alla decisione 2008/431/CE (GU L 151, pag. 9).

( 8 ) Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari [COM (2002) 222 def./2]. V. anche le mie conclusioni 20 settembre 2007, causa C-435/06, C (Racc. pag. I-10141, paragrafo 49).

( 9 ) V., in relazione alle disposizioni concernenti il campo di applicazione, le conclusioni C (cit. alla nota 8, paragrafo 50).

( 10 ) Actes et documents de la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1960), vol. IV. Pubblicati nella traduzione tedesca nella Gazzetta ufficiale tedesca (Bundesgesetzblatt) 1971, parte II, pag. 19 (disponibile su: http://www.hcch.net/upload/text10_de.pdf).

( 11 ) Disponibile su: http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm. La traduzione tedesca è pubblicata nella Gazzetta ufficiale tedesca (Bundesgesetzblatt) 1990, parte II, pag. 220.

( 12 ) Actes et documents de la Quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1980), vol. III, pag. 13 e segg. (disponibile su: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.pdf&cid=24). La traduzione tedesca è pubblicata nella Gazzetta ufficiale tedesca 1990, parte II, pag. 207.

( 13 ) V. P. Lagarde, Relazione esplicativa alla Convenzione dell’Aja del 1996, Actes et documents de la Dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1996), vol. II, pag. 34, 538, punto 1 (disponibile su: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl34.pdf).

( 14 ) V. sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau (Racc. pag. I-5271, punti 49 e 62).

( 15 ) V. proposta della Commissione (cit. alla nota 8, pag. 9). P. Lagarde chiarisce che l’adozione di una definizione della residenza abituale nella Convenzione dell’Aja del 1996 è stata respinta al fine di non pregiudicare l’applicazione delle convenzioni esistenti, le quali utilizzano parimenti tale nozione (Relazione esplicativa alla Convenzione dell’Aja del 1996, cit. alla nota 13, pag. 52, punto 40).

( 16 ) V. sulla Convenzione dell’Aja del 1961: Relazione esplicativa di W. de Steiger, Actes et documents de la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1960), vol. IV, pag. 19, 225 e seg. (disponibile su: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl10f.pdf).

Sulla Convenzione dell’Aja del 1980: Relazione esplicativa di E. Pérez-Vera, Actes et documents de la Quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé (1980), vol. III, pag. 26, 445, punto 66 (disponibile su: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf). La pertinente giurisprudenza dei giudici degli Stati contraenti della Convenzione dell’Aja del 1980 è racchiusa nella banca dati INCADAT (http://www.incadat.com/index.cfm).

Sulla Convenzione europea: Relazione esplicativa, n. 15, (disponibile su: http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/105.htm), la quale rimanda alla risoluzione (72) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 18 gennaio 1971«On the Standardisation of the Legal Concepts of Domicile and Residence» (disponibile su: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=587935&SecMode=1&DocId=642796&Usage=2).

( 17 ) GU 1998, C 221, pag. . Pur non essendo entrata in vigore, la convenzione può tuttavia essere considerata, sotto il profilo sostanziale, l’antecedente del regolamento n. 2201/2003. Le sue disposizioni sono state ampiamente riprese nel regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 9), il quale è stato sostituito dal regolamento n. 2201/2003.

( 18 ) A. Borrás, Relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (GU 1998, C 221, pag. 7, punto 32). Il passo citato si trova, inter alia, nella sentenza 15 settembre 1994, causa C-452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I-4295, punto 22) ed è stato poi ripreso nella costante giurisprudenza del Tribunale di primo grado (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T-298/02, Herrero Romeu/Commissione, Racc. pag. II-4599, punto 51).

( 19 ) V. sentenze 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo (Racc. pag. 315, punti 17-22); 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch (Racc. pag. I-4341, punti 21-23); 25 febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling (Racc. pag. I-1075, punti 29-30) nonché 11 novembre 2004, causa C-372/02, Adanez-Vega (Racc. pag. I-10761, punto 37).

( 20 ) V., sulla nozione di «proposizione dell’azione» ai sensi dell’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, le conclusioni nella causa C (cit. alla nota 8, paragrafi 67 e 68).

( 21 ) Quanto alla proposizione dell’azione ai sensi dell’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, la Corte sembra addirittura fare riferimento ad un momento antecedente, e precisamente all’inizio delle indagini amministrative interne (v. sentenza C [cit. alla nota 2, punto 72]).

( 22 ) La prevalenza dell’art. 12 rispetto all’art. 13 genera tuttavia dei problemi (v. Th. Rauscher in: Th. Rauscher (a cura di), Europäisches Zivilprozessrecht, vol. I, 2a ed., Monaco di Baviera, 2006, art. 13, punto 5).

( 23 ) V., sullo stato della controversia, M. Andrae, «Zur Abgrenzung des räumlichen Anwendungsbereichs von KSÜ und autonomem IZPR/IPR», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax, 2006, pagg. 2, 85 e segg.

( 24 ) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 25 ) Sentenze 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler (Racc. pag. I-2149, punto 34); 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden (Racc. pag. I-7091, punto 37), nonché 28 aprile 2005, causa C-104/03, St. Paul Dairy Industries (Racc. pag. I-3481, punto 13).

( 26 ) Sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler (Racc. pag. 1553, punto 15); Van Uden (cit. alla nota 25, punto 38) nonché St. Paul Dairy Industries (cit. alla nota 25, punto 14).

( 27 ) Al riguardo, fra le disposizioni nazionali rientrano anche le norme di diritto internazionale privato, come sottolineato dal governo tedesco. Qualora tali disposizioni sanciscano l’applicabilità del diritto di un altro Stato, l’art. 20, n. 1, del regolamento non osta neanche all’applicazione delle disposizioni straniere alle quali rinvia il diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito.

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