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Document 62007CC0443

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 4 settembre 2008.
Isabel Clara Centeno Mediavilla e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Statuto dei funzionari - Eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII, relativo all’inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1º maggio 2004 - Consultazione del comitato dello Statuto - Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento.
Causa C-443/07 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-10945;FP-I-B-2-00029
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-2-00223

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:473

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 4 settembre 2008 ( 1 )

Causa C-443/07 P

Isabel Clara Centeno Mediavilla e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Statuto dei funzionari — Eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII, relativo all’inquadramento dei funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004 — Consultazione del comitato dello Statuto — Insussistenza di una violazione dei diritti quesiti e del principio della parità di trattamento»

1. 

Lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») è stato ampiamente modificato con effetto dal 1o maggio 2004 ( 2 ). In particolare, la versione modificata ha introdotto una struttura delle carriere radicalmente nuova. La nuova struttura prevede spesso un inquadramento al momento dell’assunzione associato a retribuzioni più basse rispetto a quelle fissate dalla struttura anteriore, ma i relativi svantaggi sarebbero stati compensati da maggiori opportunità di ottenere una promozione. Alcune disposizioni transitorie disciplinano situazioni diverse, comprese quelle dei funzionari che hanno vinto un concorso pubblico organizzato prima dell’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere, ma nominati successivamente a tale data. Il presente procedimento, avente ora ad oggetto un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, è stato proposto da 17 funzionari appartenenti a quest’ultima categoria, i quali lamentano soprattutto il fatto di essere stati nominati in condizioni iniziali meno favorevoli rispetto agli altri funzionari, che hanno vinto il medesimo concorso ma che sono stati assunti in data anteriore al 1o maggio 2004.

2. 

Altri cinquanta casi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, vertenti sostanzialmente sulla stessa questione, sono stati sospesi in pendenza dell’esito della presente impugnazione. Inoltre, la Commissione, nell’eventualità in cui la Corte dovesse decidere nel senso dell’inapplicabilità delle disposizioni controverse ai funzionari interessati, ha deciso di estendere il beneficio della conseguente operazione di re-inquadramento a tutti i dipendenti che si trovino nella stessa situazione di quelli interessati dalla sentenza, inclusi i dipendenti che non abbiano presentato un ricorso contestando il grado loro attribuito ( 3 ).

Contesto di diritto

Le considerazioni alla base delle modifiche apportate allo Statuto

3.

Il preambolo del regolamento n. 723/2004, che ha introdotto le modifiche, contiene, tra gli altri, i seguenti ‘considerando’:

«(7)

È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal Trattato CE e, di conseguenza, proseguire l’ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile».

«(10)

È manifestamente necessario rafforzare il principio di un’evoluzione della carriera basata sul merito e stabilire un più stretto legame tra prestazioni e remunerazione offrendo maggiori incentivi al conseguimento di buoni risultati; a tal fine devono essere apportate modifiche strutturali al sistema delle carriere, garantendo al contempo l’equivalenza tra i profili di carriera medi della nuova e della vecchia struttura, nel rispetto della tabella dell’organico e della disciplina di bilancio».

«(12)

Sembra necessario mettere a punto un sistema di garanzia dell’equivalenza dei profili di carriera medi che, considerato in toto, compensi tra loro in maniera equa e ragionevole l’incremento del numero totale di gradi e la riduzione del numero di scatti all’interno di ciascun grado».

«(34)

Le condizioni di impiego che coprono il livello globale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sono mantenute [ ( 4 )] ad un livello tale da attrarre e conservare i migliori candidati di tutti gli Stati membri in una funzione pubblica europea indipendente e permanente».

«(37)

Occorre prevedere un regime transitorio per consentire un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure, rispettando i diritti acquisiti del personale, nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto, e prendendo in considerazione le sue legittime aspettative».

Disposizioni dello Statuto, prima e dopo la modifica

4.

L’art. 1a(1) della versione dello Statuto anteriore al 2004, introdotto dal regolamento n. 781/98 ( 5 ), così recitava:

«I funzionari hanno diritto, nell’applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all’orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato».

5.

Nella nuova versione, tale disposizione, divenuta art. 1d(1), appare così riformulata:

«Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII».

6.

Prima della riforma del 2004, l’art. 5 dello Statuto prevedeva:

«1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.

La categoria A comprende otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di direzione, di concetto e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un’esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un’esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria C comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a mansioni manuali o a servizi che richiedono cognizioni di livello elementare, eventualmente completate da nozioni tecniche.

La categoria D comprende quattro gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a mansioni manuali o a servizi che richiedono cognizioni di livello elementare, eventualmente completate da nozioni tecniche.

(…)

2.   Gli impieghi di traduttore e di interprete sono riuniti in un quadro linguistico designato con lettere L/A e comprendente sei gradi, assimilate ai gradi da 3 a 8 della categoria A e raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi.

3.   I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

(…)».

7.

Il testo dell’art. art. 5, come modificato, è ora il seguente:

«1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso “AD”) e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso “AST”).

2.   Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d’ufficio.

3.   Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno

a)

per il gruppo di funzioni AST:

i)

un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii)

un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii)

ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente;

b)

per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

i)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii)

ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;

c)

per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

i)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o

ii)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o

iii)

ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

4.   Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all’allegato I, punto A. Sulla base di questa tabella, ciascuna istituzione stabilisce, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

5.   I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

8.

I gradi della vecchia struttura delle carriere comprendevano generalmente otto scatti, ognuno dei quali comportava un incremento retributivo, mentre i gradi della nuova struttura comprendono generalmente cinque scatti. Non è stata modificata la regola secondo cui i funzionari accedono automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado ogni due anni (art. 44 dello Statuto), mentre la promozione ad un grado superiore è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina in base al merito (art. 45).

9.

A tenore dell’art. 7, n. 1, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina assegna a ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro (ovvero, dal 1o maggio 2004, nel suo gruppo di funzioni).

10.

L’art. 10 istituisce un comitato dello Statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Prima della riforma ( 6 ), per quanto qui rileva, tale disposizione così disponeva:

«Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa».

11.

L’art. 31 dello Statuto riguarda i funzionari assunti tramite un concorso generale. Prima della riforma, l’art. 31, n. 1, prevedeva che i funzionari della categoria A o del quadro linguistico fossero assunti nel grado iniziale della loro categoria o quadro, e che i funzionari delle altre categorie fossero nominati nel grado iniziale corrispondente all’impiego per il quale erano stati assunti. L’art. 31, n. 2, consentiva all’autorità con il potere di nomina di derogare alle precedenti disposizioni entro il limite compreso fra 1/3 e 2/3 dei posti disponibili, a seconda del grado e del tipo di impiego.

12.

A seguito delle modifiche introdotte nel 2004, l’art. 31, nn. 1 e 2, così recita:

«1.   I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

2.   Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2 [ ( 7 )], i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8. Il grado del bando di concorso è determinato dall’istituzione conformemente ai criteri seguenti:

a)

l’obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell’articolo 27[ ( 8 )];

b)

la qualità dell’esperienza professionale richiesta.

Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l’assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti nella Comunità» ( 9 ).

13.

Sia prima che dopo la riforma statutaria, l’art. 32 stabilisce che il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado, ma che, tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può concedere una più elevata anzianità al fine di tenere conto della formazione e dell’esperienza professionale. Il n. 3 recita:

«L’agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d’inquadramento stabiliti dall’istituzione conserva l’anzianità di scatto che ha acquisito come temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità».

Disposizioni transitorie

14.

A partire dal 1o maggio 2004, lo Statuto contiene l’allegato XIII, dal titolo «Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità», i cui artt. 1 e 2 sono del seguente tenore:

«Articolo 1

1.   Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

“1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

2.   La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi.”

2.   Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio.

Articolo 2

1.   Il 1o maggio 2004, fatto salvo l’articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocat[i] in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello statuto[ ( 10 )] sono ridenominati come segue:

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

A1

A*16

 

 

 

 

 

 

A2

A*15

 

 

 

 

 

 

A3/LA3

A*14

 

 

 

 

 

 

A4/LA4

A*12

 

 

 

 

 

 

A5/LA5

A*11

 

 

 

 

 

 

A6/LA6

A*10

B1

B*10

 

 

 

 

A7/LA7

A*8

B2

B*8

 

 

 

 

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

 

 

 

 

B4

B*6

C2

C*5

 

 

 

 

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

 

 

 

 

C4

C*3

D2

D*3

 

 

 

 

C5

C*2

D3

D*2

 

 

 

 

 

 

D4

D*1

(…)».

15.

Ai sensi dell’art. 4 dell’allegato XIII, per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 ed il 30 aprile 2006, i termini «gruppo di funzioni» dovevano essere sostituti dal termine «categoria», tra gli altri, negli artt. 5, n. 5 e 31, n. 1, dello Statuto; i termini «gruppo di funzioni AD», dai termini «categoria A*», inter alia, nell’art. 5, n. 3, lett. c), dello Statuto e i termini «gruppo di funzioni AST», dai termini «categorie B* e C*», tra gli altri, nell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto. A tenore dell’art. 4, lett. n), il riferimento all’allegato I.A nell’art. 5, n. 4, dello Statuto doveva essere sostituito dal riferimento all’allegato XIII.1, contenente un elenco degli impieghi tipo per il periodo transitorio.

16.

L’art. 12 dell’allegato XIII così recita:

«1.   Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD fatto all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello statuto, deve essere inteso come segue:

da AST1 a AST4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4

da AD5 a AD8: da A*5 a A*8

AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12.

2.   L’articolo 5, paragrafo 3, dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei[ ( 11 )] compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1o maggio 2004

3.   I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;

se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

Grado del concorso

Grado di assunzione

A8/LA8

A*5

A7/LA7 e A6/LA6

A*6

A5/LA5 e A4/LA4

A*9

A3/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 e B4

B*3

B3 e B2

B*4

C5 e C4

C*1

C3 e C2

C*2

(…)».

17.

Per quanto attiene alla seconda riga della tabella sopra riportata, dagli atti del procedimento di primo grado emerge che la Commissione aveva proposto di assumere i candidati idonei iscritti su un elenco di riserva per le carriere — secondo il vecchio sistema di inquadramento — A7/LA7 e A6/LA6, nel nuovo grado A*7 e non A*6. È pacifico che il comitato per lo Statuto di cui all’art. 10 dello Statuto è stato consultato in merito alla proposta iniziale ma non sulla successiva sostituzione del grado A*7 con il grado A*6. A titolo di raffronto, si ricorda che l’importo mensile della retribuzione iniziale corrispondente al vecchio inquadramento A7/LA7 era pari ad EUR 4815,59, che lo stipendio corrispondente al nuovo grado A*7 era di EUR 4878,24, mentre quello previsto per il grado A*6 era pari ad EUR 4311,55 ( 12 ).

Fatti all’origine della controversia

18.

I fatti salienti sono descritti ai punti 9-21 della sentenza impugnata nei seguenti termini ( 13 ):

«9

La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel periodo compreso tra l’11 aprile 2001 e il 18 giugno 2002, vari bandi di concorso generali diretti a costituire riserve per l’assunzione di amministratori di carriera A7/A6 (COM/A/6/01, COM/A/9/01, COM/A/10/01, COM/A/1/02, COM/A/3/02 e CC/A/12/02), di amministratori aggiunti di carriera A8 (concorso COM/A/2/02) e di assistenti aggiunti di carriera B5/B4 (concorso COM/B/1/02).

10

I 17 ricorrenti sono stati iscritti anteriormente al 1o maggio 2004 nei vari elenchi di idoneità compilati a seguito delle prove di selezione.

11

Sotto la rubrica intitolata “Condizioni di assunzione”, i bandi di concorso precisavano che i candidati idonei iscritti negli elenchi di riserva avrebbero potuto essere assunti a seconda delle esigenze degli uffici.

12

Il punto D (“Informazioni generali”), in fine, dei bandi di concorso COM/A/l/02 e COM/A/2/02, recava la seguente indicazione:

“La Commissione ha ufficialmente trasmesso al Consiglio una proposta di modifica dello statuto. Tale proposta comporta in particolare un nuovo sistema delle carriere. I candidati idonei del presente concorso potrebbero dunque ricevere una proposta di assunzione sulla base delle nuove disposizioni statutarie a seguito dell’adozione di queste ultime da parte del Consiglio”.

13

Il bando di concorso COM/A/3/02 conteneva una menzione pressoché identica, che faceva riferimento alle “nuove disposizioni statutarie”.

14

Gli elenchi di idoneità stabiliti a seguito dei concorsi COM/A/6/01, COM/A/9/01 e COM/A/10/01 (in prosieguo: i “concorsi del 2001”) sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 novembre 2002 (concorso COM/A/6/01), l’8 marzo (concorso COM/A/10/01) e il 2 luglio 2003 (concorso COM/A/9/01).

15

Le lettere con cui i vincitori dei concorsi del 2001 sono stati informati della loro iscrizione nell’elenco dei candidati idonei precisavano in particolare che tale elenco doveva scadere il 31 dicembre 2003.

16

Nel dicembre 2003 la direzione generale “Personale e amministrazione” della Commissione ha inviato una lettera a ciascuno dei candidati idonei dei concorsi del 2001, con cui comunicava loro che la validità dei vari elenchi di candidati idonei era prorogata fino al 31 dicembre 2004.

17

Gli elenchi di idoneità stabiliti a seguito dei concorsi COM/A/l/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02, COM/B/1/02 e CC/A/12/02 (in prosieguo: i “concorsi del 2002”) sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, il 19 dicembre 2003 (concorso CC/A/12/02), il 23 marzo (concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02) e il 18 maggio 2004 (concorsi COM/A/3/02 e COM/B/1/02).

18

I ricorrenti sono stati nominati funzionari in prova con decisioni adottate successivamente al 1o maggio 2004 (in prosieguo: le “decisioni impugnate”) e che hanno preso effetto a scadenze comprese fra tale data e il 1° dicembre 2004.

19

Con le decisioni impugnate, i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, vale a dire nel grado B*3 (concorso COM/B/1/02), A*5 (concorso COM/A/2/02) o A*6 (tutti gli altri concorsi).

20

Ciascuno dei ricorrenti ha proposto un reclamo tra il 6 agosto 2004 e il 21 ottobre 2004, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di nomina a funzionario in prova, nella parte in cui stabiliva, ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, il suo inquadramento in un grado meno favorevole di quelli indicati nei vari bandi di concorso.

21

Con decisioni adottate tra il 21 ottobre 2004 e il 22 dicembre 2004, l’APN ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti».

19.

Pertanto, i ricorrenti si suddividono in tre categorie:

i funzionari che, anteriormente al 1o maggio 2004, sarebbero stati nominati nel grado A7 (con uno stipendio base mensile pari ad EUR 4815,59), e che sarebbero stati successivamente rinominati nel grado A*8, mantenendo la stessa retribuzione, ma che sono stati invece assunti dopo il 1o maggio 2004 con il grado A*6 (con uno stipendio mensile di base pari ad EUR 4311,55);

i funzionari che, anteriormente al 1o maggio 2004, sarebbero stati nominati nel grado A8 (con uno stipendio base mensile pari ad EUR 4258,95), e che sarebbero stati successivamente rinominati nel grado A*7, mantenendo la stessa retribuzione, ma che, invece, sono stati assunti dopo il 1o maggio 2004 con grado A*5 (con uno stipendio mensile di base pari ad EUR 3810,69);

i funzionari che, anteriormente al 1o maggio 2004, sarebbero stati nominati nel grado B5 (con uno stipendio base mensile pari ad EUR 3143,24), e che sarebbero stati poi ridenominati nel grado B*5, mantenendo la stessa retribuzione, ma che, invece, sono stati assunti dopo il 1o maggio 2004, con grado B*3 (con uno stipendio mensile di base pari ad EUR 2976,76) ( 14 ).

Procedimento di primo grado

20.

Con un unico ricorso presentato il 3 febbraio 2005, i 17 ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di primo grado di:

annullare le decisioni contestate nella parte in cui stabilivano il loro inquadramento nel grado in base all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto;

ricostruire la loro carriera (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti di avanzamento e i loro diritti a pensione), a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti nell’elenco di idoneità, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado ad esso equivalente secondo la classificazione stabilita dalle nuove norme statutarie (e allo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a decorrere dalla decisione della loro nomina;

concedere loro il beneficio degli interessi di mora calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutti gli importi corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nella decisione di assunzione e l’inquadramento a cui avrebbero dovuto avere diritto, sino alla data di adozione della decisione del loro inquadramento regolare nel grado;

condannare la Commissione a tutte le spese.

21.

Il Consiglio è intervenuto a sostegno della Commissione.

22.

A sostegno delle loro domande di annullamento, i ricorrenti hanno eccepito, in primo luogo, l’illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, in base al quale erano stati inquadrati e, in secondo luogo, che le decisioni impugnate violavano direttamente i principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, della parità di trattamento, nonché la regola dell’equivalenza tra impiego e grado.

23.

Con la sentenza 11 luglio 2007, il Tribunale ha respinto i motivi di annullamento delle decisioni contestate ( 15 ) e, non essendo necessario statuire sui capi della domanda diretta ad ottenere, da un lato, la ricostruzione delle carriere e, dall’altro, il beneficio degli interessi di mora sugli stipendi arretrati che sarebbero stati possibilmente corrisposti per effetto dell’annullamento, ha respinto integralmente il ricorso.

24.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse avvertito i ricorrenti con chiarezza e precisione della prevedibile incidenza concreta sulla loro situazione individuale di un progetto di modifica statutaria di cui la stessa Commissione era autrice e, pertanto, in ragione dell’incertezza così provocata, gli interessati potevano legittimamente ritenere fondata la concertazione del loro inquadramento nel grado. Il Tribunale ha conseguentemente condannato la Commissione a sopportare la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.

L’impugnazione

25.

Tutti i 17 ricorrenti in primo grado hanno presentato congiuntamente ricorso d’impugnazione il 21 settembre 2007.

26.

A titolo preliminare, i ricorrenti rilevano che il Tribunale di primo grado i) li ha considerati in termini globali, senza tener conto della particolare situazione di ciascuno di essi e ii) ha basato la propria decisione sul postulato, da essi contestato, secondo cui la legittimità del loro inquadramento nel grado può essere valutata solo a partire dalla data della loro nomina.

27.

I ricorrenti deducono poi due motivi d’impugnazione.

28.

In primo luogo, essi sostengono che il Tribunale abbia erroneamente concluso a favore della legittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto. In sostanza, essi contestano che il Tribunale i) ha violato l’art. 10 del precedente Statuto avendolo interpretato nel senso che consentisse l’assenza di una nuova consultazione del comitato dello Statuto; ii) ha violato il principio dei diritti quesiti, avendo ritenuto che sussistesse un diritto alla nomina, piuttosto che un diritto all’inquadramento in un determinato grado in caso di nomina; iii) ha violato il principio di parità di trattamento, avendo operato una distinzione tra i vincitori del concorso nominati prima del 1o maggio 2004 e quelli nominati successivamente a tale data; iv) ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento e snaturato gli elementi di prova; v) infine, non ha rispettato la portata degli artt. 5, 7 e 31 dello Statuto, essendo venuto meno, a tale proposito, al proprio obbligo di motivazione.

29.

In secondo luogo, i ricorrenti contestano la conclusione secondo cui il mancato rispetto, da parte della Commissione, dell’obbligo ad essa incombente di informare gli interessati non implicherebbe, di per sé, l’illegittimità delle decisioni contestate. Al riguardo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato i principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, nonché i principi della parità di trattamento e di equivalenza tra impiego e grado.

Ricevibilità del ricorso d’impugnazione

30.

Il Consiglio, pur non sostenendo l’irricevibilità dell’intero ricorso d’impugnazione, eccepisce che molti argomenti sollevati dai ricorrenti non rispondono ai requisiti di cui all’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto non individuano una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale ma cercano semplicemente di ottenere un riesame degli argomenti dedotti in primo grado.

31.

Secondo una giurisprudenza consolidata «un ricorso di impugnazione è irricevibile se, senza nemmeno contenere un argomento finalizzato a individuare l’errore di diritto che caratterizzerebbe la decisione impugnata, si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Viceversa, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato» ( 16 ).

32.

Nella specie, mi sembra chiaro che i ricorrenti abbiano individuato, in relazione a ciascun motivo d’impugnazione, il preteso errore di diritto commesso dal Tribunale nei successivi passi della sentenza impugnata. Il fatto che, in tale contesto, i ricorrenti richiamino necessariamente alcuni argomenti sollevati in primo grado non intacca quindi in nessun modo la ricevibilità dei motivi d’impugnazione.

Nel merito

Primo motivo d’impugnazione: illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto

Primo capo: violazione dell’art. 10 dello Statuto

— La sentenza impugnata

33.

In primo grado, i ricorrenti hanno sostenuto che la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 nella tabella figurante all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto fosse illegittima, in quanto il comitato dello Statuto non era stato consultato in proposito ( 17 ).

34.

Ai punti 35-43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sui seguenti motivi.

35.

Il comitato dello Statuto deve essere consultato non soltanto sulle proposte formali, ma anche sulle modifiche sostanziali di proposte già esaminate, a meno che le modifiche corrispondano a quelle proposte dal comitato. Perciò, qualora siano stati introdotti emendamenti sostanziali ad una proposta di revisione dello Statuto durante la negoziazione del testo in seno al Consiglio, occorre consultare nuovamente il comitato prima che disposizioni in questione siano adottate. Tuttavia, modifiche limitate e puntuali non comportano tale obbligo — che, infatti, avrebbe l’effetto di restringere eccessivamente il diritto di modifica nel quadro del processo legislativo. Il carattere sostanziale o meno di una modifica deve essere valutato dal punto di vista del suo oggetto e della posizione delle disposizioni modificate nel testo globale di cui si propone l’adozione, e non sotto il profilo delle conseguenze individuali che tali disposizioni possono avere sulla posizione delle persone potenzialmente interessate dalla loro attuazione.

36.

Nel caso di specie, la riforma delle carriere proposta ha avuto come effetto immediato l’abbassamento dei gradi di assunzione dei nuovi funzionari, accompagnato nel lungo periodo da uno sviluppo delle loro prospettive di carriera. La sostituzione del grado A*6 al grado A*7 ha costituito un elemento complementare della riforma che si è inserito nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di tale ristrutturazione evolutiva. Tale sostituzione ha costituito un adattamento puntuale delle disposizioni transitorie senza intaccare né l’economia generale né la sostanza di tali disposizioni al punto tale da giustificare una nuova consultazione del comitato.

37.

Di conseguenza, la Commissione, omettendo di procedere a una nuova consultazione del comitato, non ha violato l’art. 10 dello Statuto, anche se la detta sostituzione, introdotta successivamente alla consultazione del comitato dello Statuto, ha avuto nell’immediato un effetto finanziario non trascurabile sul livello di inquadramento iniziale dei funzionari interessati e sulla retribuzione loro corrisposta all’inizio della carriera.

— Argomenti delle parti

38.

I ricorrenti condividono la prima parte del ragionamento del Tribunale ma dissentono i) dall’asserzione secondo cui il carattere sostanziale o meno di una modifica non potrebbe essere valutato dal punto di vista delle conseguenze individuali che la disposizione modificata potrebbe avere sulla posizione delle persone potenzialmente interessate e, di conseguenza, ii) dalla conclusione che la sostituzione di cui trattasi non costituirebbe una modifica sostanziale.

39.

Senza sviluppare ulteriormente il primo punto, i ricorrenti sottolineano, nel caso di specie, l’importanza delle conseguenze della detta modifica per un «vasto numero» di funzionari — non solo un abbassamento della retribuzione iniziale ma anche lo sfasamento di un grado nell’arco dell’intera carriera rispetto all’inquadramento che avrebbero ottenuto se fossero stati nominati in un grado più alto — aspetto sul quale il comitato dello Statuto avrebbe potuto formulare osservazioni.

40.

Essi paragonano la sostituzione in parola con la modifica apportata al regolamento n. 2688/95 ( 18 ) durante il procedimento legislativo. La proposta iniziale sulla quale era stato consultato il comitato dello Statuto prevedeva misure di prepensionamento dei funzionari impiegati presso tutte le istituzioni, ma il testo infine adottato limitava l’applicazione di tali misure ai funzionari del Parlamento. Nella causa Losch ( 19 ), il Tribunale ha affermato che tale sostituzione costituiva una modifica sostanziale sulla quale il comitato avrebbe dovuto essere nuovamente consultato.

41.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la conclusione secondo cui la sostituzione del grado A*6 al grado A*7 «si inserisce nell’economia complessiva e nella prospettiva globale di una ristrutturazione evolutiva delle carriere», tanto più che lo stesso Tribunale ha ammesso che la tabella di cui all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII si discosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, del medesimo allegato, che converte i precedenti gradi dei funzionari in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 nei nuovi gradi intermedi.

42.

La Commissione ritiene che la detta sostituzione non abbia alcun impatto sull’unicità del pubblico impiego comunitario, obiettivo che il comitato dello Statuto ha il compito di salvaguardare. Il fatto che il comitato potesse potenzialmente formulare talune osservazioni non implica un obbligo di consultazione. Inoltre, il Tribunale ha motivato adeguatamente la propria conclusione; l’argomento dei ricorrenti riguarda piuttosto un’insufficienza di motivazione da parte del legislatore e tale argomento, non essendo stato sollevato in primo grado, è irricevibile in sede d’impugnazione.

43.

Il Consiglio aggiunge che la modifica in discussione nella causa Losch escludeva i dipendenti di tutte le istituzioni ad eccezione del Parlamento dal beneficio delle misure sul prepensionamento, laddove nel caso presente si tratta di una modifica di minore importanza di una disposizione transitoria che riguarda un numero limitato di funzionari. Tale modifica era logica all’interno della struttura complessiva delle carriere, poiché l’inquadramento A7 corrispondeva al secondo grado della categoria A nella precedente struttura delle carriere e il grado A*6 è equivalente al grado AD 6, che corrisponde al secondo grado all’interno del nuovo gruppo di funzioni AD. E dal momento che il comitato dello Statuto si era già pronunciato sul sistema di conversione in generale, sarebbe stato inutile consultarlo ulteriormente in ordine a questo punto specifico.

— Valutazione

44.

In primo luogo, tutti gli argomenti dei ricorrenti relativi all’importanza della sostituzione in oggetto vertono sulle conseguenze di tale modifica sui soggetti interessati. Pertanto, essi potrebbero essere considerati rilevanti solo qualora fosse dimostrato che a) il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la modifica di una proposta debba essere valutata in base al proprio oggetto e alla posizione della disposizione modificata all’interno del testo di cui si propone l’adozione, e non sotto il profilo delle sue possibili conseguenze sui soggetti potenzialmente interessati, ovvero che b) la modifica in questione fosse sostanziale anche dal punto di vista dell’oggetto e della posizione occupata all’interno del testo proposto.

45.

Mi sembra che nessuno di tali elementi sia dimostrato.

46.

I ricorrenti non forniscono argomenti a sostegno della censura secondo cui l’approccio di base del Tribunale sarebbe stato viziato da errore di diritto. Non mi sembra neppure che tale approccio sia irragionevole. È chiaro che non occorre rinviare al comitato dello Statuto ogni modifica specifica di una proposta, poiché diversamente ragionando, il procedimento legislativo rischierebbe la paralisi. Ma è pur vero che ogni modifica, sebbene di minore entità, può avere conseguenze individuali su un numero maggiore o minore di funzionari. In tali circostanze, appare ragionevole valutare se la modifica in questione sia a tal punto sostanziale da giustificare un’ulteriore consultazione del comitato sulla base non delle conseguenze di per sé, ma della sua importanza oggettiva all’interno del sistema complessivo della proposta in esame.

47.

Sotto quest’ultimo profilo, non mi sembra giustificato sostenere che la modifica in questione sia sostanziale.

48.

Muoverei dalla premessa che la «proposta in esame» che qui rileva non è la riforma dello Statuto nel suo insieme, bensì le misure transitorie, e più in particolare, il sistema di conversione dei gradi indicati nel bando di concorso nei gradi al momento dell’assunzione indicati dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII. (Se dovessimo definire la detta proposta in termini più ampi, l’importanza della modifica in parola all’interno del sistema complessivamente inteso logicamente diminuirebbe.)

49.

Se diamo uno sguardo alla tabella, e ai livelli delle retribuzioni iniziali dei funzionari assunti prima e dopo il 1o maggio 2004 ( 20 ), si osserva che, fatte salve due sole eccezioni, la retribuzione iniziale corrispondente al nuovo grado di assunzione è inferiore rispetto a quella corrisposto per i precedenti gradi o carriere per i quali era stato organizzato il concorso. Le eccezioni riguardano i due gradi più alti, sostanzialmente i direttori e i direttori generali, che generalmente non vengono assunti tramite concorso ( 21 ). Per tutti gli altri gradi interessati, il nuovo grado di assunzione (da C*1 ad A*12) risulta più basso rispetto al precedente grado indicato nel bando di concorso (da C5 ad A3/LA3). Nell’ambito di tale fascia, nella versione della proposta sulla quale era stato inizialmente consultato il comitato per lo Statuto, solo al grado di assunzione A*7 è stato associato un livello di retribuzione iniziale leggermente più alto rispetto alla corrispondente carriera indicata nel bando di concorso (A7/LA7 e A6/LA6). La sostituzione del grado A*6 al grado A*7 è stato pertanto coerente con la struttura complessiva della tabella di corrispondenza.

50.

Sotto questo profilo, il ragionamento del Tribunale, che ho riassunto nei precedenti paragrafi 36 e 37, mi sembra chiaro ed adeguato. La questione della discrepanza tra le tabelle di corrispondenza dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII attiene, come hanno osservato la Commissione e il Consiglio, alla motivazione del regolamento n. 723/2004 fornita dal legislatore, e non a quella esposta dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata.

51.

Di conseguenza, ritengo che il primo capo del primo motivo d’impugnazione dedotto dai ricorrenti debba essere respinto.

Secondo capo: violazione del principio dei diritti quesiti

— La sentenza impugnata

52.

In primo grado i ricorrenti hanno sostenuto di aver acquisito il diritto di essere inquadrati nel grado previsto dai rispettivi bandi di concorso per effetto dell’iscrizione su un elenco di riserva. L’art. 12, n. 3, dell’Allegato XIII dello Statuto violerebbe tale diritto.

53.

Ai punti 52-58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sul seguente ragionamento.

54.

L’iscrizione negli elenchi di idoneità compilati a seguito di un concorso generale comporta solo la semplice possibilità di essere assunti. L’inquadramento nel grado non può essere considerato acquisito fino a che l’interessato non sia ufficialmente nominato con atto unilaterale dell’autorità che ha il potere di nomina, che precisa la data di decorrenza della nomina stessa, nonché il posto al quale il funzionario è assegnato. Solo dopo essere stato oggetto di tale decisione il vincitore di un concorso generale può far valere lo status di funzionario e chiedere l’applicazione delle disposizioni statutarie.

55.

Alla data dell’entrata in vigore, il 1o maggio 2004, dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, i ricorrenti non erano ancora stati oggetto di tale decisione di nomina. Pertanto, la detta disposizione non ha violato alcun diritto all’inquadramento nei gradi delle precedenti carriere indicate nei bandi di concorso in questione. I funzionari non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l’impero di un particolare regime, successivamente sottoposto a modifica ( 22 ).

— Argomenti delle parti

56.

I ricorrenti contestano sostanzialmente la premessa secondo cui il loro diritto di essere inquadrati in un determinato grado non sarebbe sorto fino alla data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto. Essi riconoscono che l’iscrizione in una lista di riserva non attribuiva loro il diritto di essere nominati, ma sostengono che implicasse il diritto di essere inquadrati, in caso di nomina, nel grado pubblicato nel bando di concorso.

57.

Essi invocano la giurisprudenza secondo la quale l’autorità che ha il potere di nomina è vincolata dalle disposizioni di un bando di concorso. Nella causa Spachis ( 23 ), la ricorrente era risultata vincitrice di due concorsi ed era stata nominata, in un primo momento, ad un posto di linguista per il quale non possedeva l’esperienza professionale rilevante e poi, sulla base di un secondo concorso, era stata nominata ad un posto amministrativo per il quale aveva maturato nove anni di esperienza professionale. La Commissione non ha tenuto conto della precedente esperienza professionale all’atto di determinare il grado di assunzione relativo alla seconda nomina, ed ha nominato l’interessata nello stesso grado in cui era inquadrata nel servizio di traduzione. La Corte ha ritenuto che tale mancata presa in considerazione costituisse una lesione di un’aspettativa ( 24 ) che l’interessata aveva acquisito vincendo il concorso in questione.

58.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che le circostanze costitutive del loro diritto siano sorte sotto l’impero del precedente regime statutario: la partecipazione ai concorsi, l’iscrizione su un elenco di riserva e, in alcuni casi, la decisione di offrire un posto agli interessati nonché la lettera in cui veniva comunicata a questi ultimi l’offerta del posto. E lo stesso Tribunale ha ammesso che soltanto dopo essere stati nominati gli interessati erano stati direttamente informati del nuovo sistema di inquadramento che prevedeva un abbassamento del loro grado di assunzione rispetto a quello indicato nei bandi di concorso. Infine, la possibilità di invocare lo Statuto non è riservata alle sole persone che già possiedono lo status di funzionari — atteso che, secondo una giurisprudenza costante, anche le persone che rivendicano tale status possono invocarlo.

59.

La Commissione ritiene ( 25 ) che un diritto quesito non sussista a meno che le circostanze costitutive di tale diritto si siano realizzate sotto l’impero di una disposizione anteriormente all’introduzione delle modifiche. Lo Statuto non può essere modificato retroattivamente a scapito dei funzionari, ma può essere modificato in senso sfavorevole per il futuro. Inoltre, un diritto non si può considerare «acquisito» fintantoché la situazione giuridica non si sia definita e non dipenda più da una decisione futura che presenti un elemento discrezionale. Nella fattispecie, la situazione dei ricorrenti dipendeva ancora dalle decisioni che sarebbero state prese dopo il 1o maggio 2004.

60.

È illogico da parte dei ricorrenti sostenere che il superamento di un concorso conferisca non già un diritto di essere nominati ma il diritto di essere assunti in un particolare grado, che è una conseguenza della nomina. La sentenza Spachis conferma implicitamente che l’iscrizione in un elenco di riserva conferisce solo l’idoneità all’assunzione in un particolare grado — la ricorrente in tale causa avrebbe potuto essere assunta nell’uno o nell’altro grado nella carriera considerata, e la Corte ha stabilito che l’esperienza professionale rilevante doveva essere presa in considerazione all’atto di determinare il grado di assunzione appropriato.

61.

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui, in alcuni casi, la decisione di offrire un posto ai ricorrenti e la lettera in cui si comunicava l’offerta di tale impiego recavano una data anteriore al 1o maggio 2004, la Commissione asserisce che è rilevante solo il momento in cui è stata adottata la decisione ufficiale di nomina, e non il momento in cui si è formata o è stata comunicata l’intenzione di adottare tale decisione. In ogni caso, siffatto argomento non è stato sollevato in primo grado e, pertanto, non può essere ammesso in sede di impugnazione.

62.

Infine, le disposizioni di un bando di concorso vincolano l’autorità che ha il potere di nomina quanto ai requisiti che i candidati devono soddisfare, ma non in ordine al contenuto di una decisione di nomina di un candidato idoneo, che deve conformarsi alle norme dello Statuto applicabili alla data della sua adozione.

63.

Il Consiglio sostiene che i ricorrenti non abbiano acquisito diritti o doveri nei confronti di alcuna istituzione comunitaria fino al momento in cui sia stata adottata la loro rispettiva decisione di nomina. L’iscrizione in un elenco di riserva non offre garanzie e non comporta obblighi. La sentenza Spachis non riguarda una modifica dello Statuto e, pertanto, non si possono trarre conclusioni da tale precedente giurisprudenziale. Un bando di concorso vincola indubbiamente l’autorità che ha il potere di nomina ma non impedisce una modifica del contesto normativo in cui la detta autorità deve operare. Nel caso presente, nessuno poteva essere nominato secondo il vecchio sistema di inquadramento, che ha cessato di esistere il 1o maggio 2004, ma il legislatore ha mantenuto in essere la possibilità di nominare i candidati inclusi in elenchi di riserva esistenti, costruendo una tabella di corrispondenza con i nuovi gradi.

— Valutazione

64.

Gli argomenti dei ricorrenti si basano in larga misura sulla giurisprudenza secondo cui l’autorità che ha il potere di nomina è vincolata dalle disposizioni del bando di concorso. Tuttavia, il bando di concorso è assoggettato allo Statuto. Quando adotta una decisione in conformità di tale bando, l’autorità che ha il potere di nomina non può essere vincolata da alcuna disposizione di quest’ultimo che sia contraria ad una disposizione statutaria, legittima e applicabile all’atto di adozione della decisione. Nel presente contesto, solo gli argomenti relativi alla legittimità dell’art. 12, n. 3, dell’Allegato XIII dello Statuto sono rilevanti.

65.

La Commissione ha riconosciuto (come peraltro emerge chiaramente dalla giurisprudenza) che il legislatore può modificare lo Statuto per il futuro ma che, ciò facendo, deve evitare di intaccare i diritti precedentemente acquisiti sotto l’impero della versione originaria. Si tratta perciò di stabilire se il Tribunale abbia correttamente affermato che le persone i cui nomi figuravano su un elenco di riserva, ma che alla data del 1o maggio 2004 non erano ancora stati nominati, non avevano acquisito alcun diritto di essere assunti in un particolare grado.

66.

È pacifico che tali persone non avevano acquisito alcun diritto ad una nomina effettiva. È altresì indiscutibile che il grado e lo scatto corrispondenti al momento della nomina sono rimasti incerti finché gli interessati non sono stati effettivamente nominati. Nella maggior parte dei casi, i concorsi riguardavano posti nell’ambito di carriere che comprendevano due gradi (e i bandi di concorso specificavano solo che la nomina era prevista «di regola» nel grado inferiore) e, in tutti i casi, l’art. 32 dello Statuto consentiva di tenere conto della formazione e dell’esperienza professionale all’atto di determinare lo scatto.

67.

In tale contesto, non vedo come i ricorrenti possano vantare un diritto di essere nominati in un grado o scatto specifici, e sotto quale profilo possa essere censurata la conclusione del Tribunale di primo grado secondo cui i ricorrenti non avevano acquisito tale diritto.

68.

Finora, la giurisprudenza di questa Corte (ovvero del Tribunale di primo grado o del Tribunale della funzione pubblica) non ha chiarito in termini precisi quali elementi costituiscano un diritto acquisito che possa essere violato da una modifica statutaria. La giurisprudenza ha semplicemente affermato che le circostanze costitutive di tale diritto devono essersi realizzate sotto l’impero del precedente regime. La Commissione aggiunge che siffatto diritto deve altresì essere diventato definitivo in base al detto regime, nel senso che non devono rimanere decisioni discrezionali da prendere. Concordo con tale affermazione — malgrado l’«aspettativa» precedentemente acquisita menzionata dalla Corte nella causa Spachis, in cui non erano state apportate modifiche alla normativa applicabile. Nel caso in esame, al 1o maggio 2004, svariate decisioni dovevano ancora essere adottate (o potevano non essere adottate affatto) e avrebbero pertanto potuto comportare la nomina degli interessati ad un grado o a livello diverso (ovvero a nessuna nomina), anche qualora fosse rimasta in vigore la precedente struttura delle carriere. Di conseguenza, le persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti non potevano vantare un diritto acquisito alla nomina in un determinato grado o livello.

69.

È interessante notare che il Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro ( 26 ) ha dato una definizione più precisa dei diritti acquisiti. In una recente sentenza, prendendo spunto dalla sua consolidata giurisprudenza che risale al 1961 ( 27 ), ha dichiarato: «(…) un diritto acquisito si considera violato solo allorché (…) una modifica incide negativamente sull’equilibrio degli obblighi contrattuali alterando le condizioni fondamentali di impiego in considerazione delle quali il dipendente ha accettato la nomina, o che, in seguito, lo hanno indotto a rimanere».

70.

Benché i funzionari della Comunità non abbiano una relazione contrattuale con l’istituzione che li assume, il concetto di «condizioni fondamentali di impiego in considerazione delle quali il dipendente ha accettato la nomina, o che, in seguito, lo abbiano indotto a rimanere» è facilmente — e, a mio parere, utilmente — trasferibile al contesto comunitario. Nel caso in esame, per definitionem, nessuno dei funzionari interessati dalla tabella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto ha accettato una nomina prima che tale allegato entrasse in vigore. Né i ricorrenti avrebbero potuto acquisire un diritto dalle precedenti disposizioni dello Statuto sulla base dell’erronea convinzione (in qualunque modo si sia essa formata) che fossero ancora applicabili.

71.

Sono pertanto del parere che il secondo capo del primo motivo debba essere respinto.

Terzo capo: parità di trattamento

— La sentenza impugnata

72.

In primo grado, i ricorrenti hanno rilevato che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto opera una distinzione all’interno di un’unica categoria di persone — i vincitori dello stesso concorso — a seconda del fatto che siano stati assunti anteriormente o successivamente al 1o maggio 2004. Tale data non poteva costituire un criterio oggettivo di differenziazione, in quanto la data della nomina di un funzionario dipende da elementi che non sono oggettivi e sui quali i funzionari non esercitano alcun controllo. L’unico criterio oggettivo da prendere in considerazione era costituito dalla data della lettera che informava tutti i vincitori dei concorsi della loro iscrizione in un elenco di riserva. Nella sentenza Monaco ( 28 ), il Tribunale ha ritenuto che il rispetto del principio della parità di trattamento richiede che tutti i vincitori di un concorso siano trattati allo stesso modo, a prescindere dall’eventuale intervento di nuove norme prima della nomina di alcuni di loro.

73.

Un altro effetto dell’inquadramento dei ricorrenti consisterebbe nell’attribuzione di posti «senior» con gradi «junior». Avendo già acquisito una considerevole esperienza professionale e possedendo titoli e diplomi rilevanti, essi sarebbero stati oggetto, in violazione dell’art. 1 quinquies dello Statuto, di una discriminazione in base all’età, dato che non avrebbero avuto le stesse prospettive di carriera di altri funzionari meno anziani che beneficiavano dello stesso inquadramento. Inoltre, alcuni ricorrenti, possedevano in precedenza lo status di agente temporaneo o di agente ausiliario e sarebbero stati assegnati allo stesso posto con le stesse funzioni, se non funzioni superiori, ma con inquadramento in un grado inferiore.

74.

Ai punti 75-91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, sulla base, sostanzialmente, delle seguenti considerazioni.

75.

Il principio generale della parità di trattamento esige che a situazioni analoghe non sia riservato un trattamento dissimile, a meno che una differenza non sia obiettivamente giustificata. Occorreva quindi verificare se tutti i vincitori dei concorsi dovessero essere considerati rientranti in una sola categoria di persone, a prescindere dalla data della loro nomina.

76.

Come emerge dalle osservazioni svolte a proposito dei diritti acquisiti, l’inquadramento dei ricorrenti nel grado poteva essere effettuato legittimamente solo in applicazione dei nuovi criteri in vigore alla data di adozione della decisione di nomina. Peraltro, i ricorrenti hanno ammesso implicitamente che le nuove disposizioni dello Statuto erano loro applicabili, dato che hanno rivendicato il beneficio dell’applicazione dell’art. 1 quinquies dello Statuto. Per contro, i vincitori di uno stesso concorso nominati anteriormente al 1o maggio 2004 dovevano essere necessariamente inquadrati nel grado in base ai precedenti criteri ancora vigenti alla data della loro nomina. Di conseguenza, i due suddetti gruppi di persone non potevano essere considerati appartenenti alla stessa categoria.

77.

Specificando che le disposizioni transitorie dello Statuto non ledono i diritti acquisiti del personale nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell’entrata in vigore del nuovo regime, il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 confermerebbe la detta distinzione.

78.

L’idea secondo cui tutti i funzionari assunti da un’istituzione in base allo stesso concorso si trovano in situazioni analoghe era stata avanzata nella citata sentenza Monaco solo per dichiarare l’illegittimità dell’applicazione, da parte dell’istituzione datrice di lavoro, di direttive interne di inquadramento nel grado più rigorose, adottate dalla stessa istituzione successivamente all’iscrizione dell’interessato nell’elenco di riserva, quando i criteri di inquadramento statutari erano rimasti invariati. Nella specie, è stato invece il legislatore comunitario che, nell’esercizio di un diritto di cui gli stessi ricorrenti affermano di non contestare l’esistenza, ha scelto di modificare i criteri statutari di inquadramento nel grado dei nuovi funzionari al momento della loro assunzione. Il legislatore può in qualunque momento apportare alle disposizioni statutarie, per il futuro, le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora esse risultino, come nel caso di specie, più sfavorevoli ( 29 ).

79.

Poiché il posto al quale un funzionario viene assegnato è determinato dalla decisione di nomina e quest’ultima deve fondarsi sulle disposizioni applicabili alla data della sua adozione, non si può considerare discriminatoria l’attribuzione a taluni ricorrenti, nel quadro delle nuove norme statutarie, di un inquadramento nel grado inferiore, neanche qualora fossero ormai assegnati allo stesso posto occupato anteriormente al 1o maggio 2004 in qualità di agenti non titolari ed esercitassero funzioni identiche, se non superiori, a quelle svolte in passato.

80.

Infine, non vi è stata discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’art. 1 quinquies dello Statuto, poiché i nuovi criteri di inquadramento nel grado sono palesemente estranei ad ogni considerazione relativa all’età delle persone interessate.

— Argomenti delle parti

81.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono di aver effettivamente acquisito il diritto di essere nominati in un determinato grado (come hanno sostenuto nell’ambito del precedente capo di questo motivo) e di rientrare, pertanto, nella stessa categoria delle persone nominate dallo stesso elenco di riserva anteriormente al 1o maggio 2004, che avevano acquisito il medesimo diritto. Il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento di modifica non potrebbe cambiare tale situazione.

82.

I ricorrenti fanno poi valere che il Tribunale ha erroneamente operato una distinzione tra una modifica legislativa e una modifica di un regolamento di applicazione interno ad un’istituzione. La sentenza Monaco non avvalora tale tesi, che equivale ad escludere una modifica legislativa dalla portata del principio della parità di trattamento. Ciò costituisce un’intollerabile violazione del principio dello stato di diritto. Nell’ordinamento comunitario, il principio della parità di trattamento si applica indistintamente al potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

83.

Invero, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se tutti i vincitori di uno stesso concorso formassero un gruppo comparabile di persone aventi diritto alla parità di trattamento e si sarebbe altresì discostato dalla propria analisi nella sentenza Ryan. In tale controversia, il Tribunale ha affermato, senza operare distinzioni rispetto alla sentenza Monaco, che i) il potere discrezionale delle autorità comunitarie di modificare lo Statuto era soggetto al principio della parità di trattamento, ii) la natura dell’atto recante le modifiche era ininfluente e iii) il principio della parità di trattamento esige che la data di entrata in vigore delle nuove norme non costituisca una discriminazione.

84.

Discostandosi dalla precedente giurisprudenza, il Tribunale è così venuto meno al proprio obbligo di motivare adeguatamente le proprie decisioni. Esso ha omesso di esaminare le possibili giustificazioni della distinzione tra le vecchie e le nuove disposizioni e la data di entrata in vigore di queste ultime.

85.

Inoltre, si cade in un ragionamento circolare affermando che i funzionari assunti prima e dopo il 1o maggio 2004 formano gruppi diversi perché ad essi sono applicabili disposizioni distinte, sicché sarebbe assente ogni discriminazione illecita.

86.

Il ragionamento relativo alla discriminazione fondata sull’età è inoltre errato in diritto. La discriminazione vietata può essere sia indiretta che diretta. Nel caso in esame, si è trattato di una discriminazione indiretta, in quanto i funzionari assunti sulla base di concorsi per i quali era richiesta l’esperienza professionale,sono stati nominati nei gradi previsti per i candidati privi di tale esperienza.

87.

Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale non si basa sulla considerazione che il legislatore è svincolato dal rispetto del principio della parità di trattamento. Il vero problema consiste nella «portata intertemporale» di questo principio: quando, in conseguenza dell’introduzione di una nuova disposizione con effetto a decorrere da una certa data, i singoli ricevono, a partire da tale data, un trattamento meno favorevole rispetto alla situazione precedente, ci si chiede se si verifichi in tal caso una violazione della parità di trattamento? La giurisprudenza avvalora l’opinione contraria.

88.

In primo luogo, nella sentenza Belgio/Commissione ( 30 ), la Corte di giustizia ha ritenuto che un regolamento della Commissione non avesse violato il principio di non discriminazione, avendo mantenuto i precedenti regimi di aiuti previamente autorizzati e, al contempo, introducendo un regime considerevolmente più rigoroso per i nuovi regimi di aiuti. Benché esistesse una disparità di trattamento fra i regimi precedentemente autorizzati e i regimi attuati conformemente ai nuovi requisiti, tale trattamento era obiettivamente giustificato. La Commissione non poteva essere privata della possibilità di fissare requisiti di compatibilità più rigorosi qualora ciò fosse imposto dall’evoluzione del mercato comune, né, d’altro canto, avrebbe potuto rendere i regimi di aiuti esistenti conformi ai nuovi requisiti di compatibilità del regolamento impugnato in modo unilaterale. Tale approccio equivarrebbe ad attribuire al detto regolamento efficacia retroattiva e violerebbe, in tal modo, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

89.

In secondo luogo, il legislatore comunitario ha il diritto di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli per i dipendenti, qualora lo ritenga conforme all’interesse del servizio ( 31 ) e i dipendenti non possono vantare un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio di cui hanno fruito in un determinato momento ( 32 ). Nuove disposizioni possono essere legittimamente applicate agli effetti futuri di situazioni createsi sotto l’impero delle disposizioni precedenti. L’uso di una particolare data come criterio di distinzione per giustificare una disparità di trattamento è stato inoltre ammesso, per lo meno dalla giurisprudenza tedesca, sulla base del rilievo che, diversamente ragionando, la normativa recante nuove disposizioni non potrebbe raggiungere il proprio obiettivo.

90.

È vero che, a tenore della sentenza Ryan, non è escluso che la data di entrata in vigore della nuova legislazione costituisca una fonte di discriminazione illegittima ma, in primo luogo, la detta causa riguardava una data estranea alla modifica legislativa (la data del mutamento di status della Corte dei conti ai sensi del Trattato CE), laddove il caso in esame riguarda una data inerente alla modifica legislativa; in secondo luogo, la modifica discussa nella causa Ryan aveva piuttosto lo scopo di reinquadrare retroattivamente una situazione realizzatasi durante l’applicazione delle norme precedenti, che non il semplice obiettivo di ridefinire i suoi effetti futuri. La sentenza nella causa Monaco (sulla cui correttezza la Commissione esprime comunque alcuni dubbi) si sarebbe basata non già sulla natura della misura di modifica della normativa in questione, ma sul fatto che era stata l’istituzione stessa e non il legislatore ad aver introdotto tale modifica.

91.

Il Consiglio sostiene che i candidati assunti anteriormente al 1o maggio 2004 e quelli assunti successivamente a tale data si trovino in situazioni giuridiche distinte, essendo la loro assunzione disciplinata da disposizioni diverse. Le nuove norme sono state introdotte per le ragioni, pienamente legittime, esposte nel preambolo del regolamento n. 723/2004. Il Tribunale non ha svincolato il legislatore dal principio della parità di trattamento, ma ha esaminato attentamente se tale prinipio fosse stato rispettato. Invero, accogliere l’approccio dei ricorrenti equivarrebbe a creare una discriminazione ingiustificata tra i funzionari assunti dopo il 1o maggio 2004, in funzione del fatto che abbiano superato un concorso avviato anteriormente o successivamente a tale data. Infine, l’argomento dei ricorrenti relativo alla discriminazione fondata sull’età si basa sul presupposto che i candidati con maggiore esperienza siano necessariamente più anziani, cosa, di fatto, errata.

— Valutazione

92.

Anzitutto, mi sembra che la questione della parità di trattamento debba essere separata dal problema dei diritti quesiti. Se tutti i vincitori di un dato concorso acquisissero un diritto condizionato alla nomina in un grado particolare, si costituirebbe indubbiamente un elemento idoneo a collocare tutti gli interessati in una stessa categoria, i cui membri dovrebbero fruire della parità di trattamento. Essendo giunta alla conclusione che i vincitori di un concorso non acquisiscono tale diritto, debbo dedurre che i ricorrenti non possano rivendicare, sulla base di questo argomento, un diritto alla parità di trattamento con altri funzionari assunti dallo stesso elenco di riserva. Ciò non significa, tuttavia, che essi non possano reclamare un diritto alla parità di trattamento su altre basi.

93.

In secondo luogo — e, quindi, a prescindere dagli argomenti e dalle considerazioni che tendono a legare il destino della censura basata sulla parità di trattamento all’esame della censura relativa ai diritti quesiti — ritengo che la motivazione del Tribunale di primo grado, come sostengono i ricorrenti, sia inadeguata.

94.

Il Tribunale correttamente afferma che il principio della parità di trattamento esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, a meno che tale disparità risulti obiettivamente giustificata, e identifica correttamente la prima questione rilevante nello stabilire se tutti i vincitori di uno stesso concorso possano formare un’unica categoria di persone — in altre parole, se si trovino in situazioni analoghe — a prescindere dalla data della loro nomina (punti 75 e 76 della sentenza impugnata).

95.

Il Tribunale risolve tale questione in senso negativo, sulla base del rilievo — invero l’unico — che i funzionari nominati anteriormente al 1o maggio 2004 dovessero essere inquadrati conformemente alle vecchie disposizioni, mentre i funzionari nominati in quella data o successivamente dovessero essere inquadrati in base alle nuove norme statutarie (punti 77-80 della sentenza impugnata), formulando inoltre una serie di argomenti a sostegno di tale conclusione.

96.

Il ragionamento di fondo appare circolare — come, peraltro, la Commissione sembra aver riconosciuto all’udienza. Il criterio utilizzato per giustificare la collocazione dei due suddetti gruppi in categorie differenti è lo stesso che asseritamente violerebbe il principio della parità di trattamento. Tale giustificazione sembra implicare che, se la normativa comunitaria tratta due gruppi di persone in maniera diversa, non può sussistere discriminazione perché gli interessati ricadono necessariamente in categorie diverse in virtù di una disparità di trattamento. E ciò a sua volta implica, come rilevano i ricorrenti, che il legislatore comunitario è svincolato dal principio della parità di trattamento — il che, come ha indicato il Tribunale, non avviene ( 33 ).

97.

Non trovo convincenti neppure le altre considerazioni sulle quali il Tribunale ha basato la sua decisione.

98.

Il riferimento ai diritti quesiti, come compare, in particolare, nel trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, è, a mio parere, irrilevante ai fini della questione della parità di trattamento. In ogni caso, il trentasettesimo ‘considerando’ fa parte del regolamento ed ogni riferimento ad esso risulterebbe, ancora una volta, circolare.

99.

Considero insoddisfacente il modo in cui il Tribunale distingue la controversia in esame dalla sua precedente sentenza Monaco. Nessun elemento nei passi rilevanti di tale sentenza consente di desumere che il principio ivi enunciato — secondo cui il fatto di assumere, attraverso uno stesso concorso, alcuni funzionari secondo il regime precedente, più favorevole, ed altri secondo il nuovo regime, meno favorevole, costituisce una discriminazione illegittima — sia applicabile unicamente ai casi in cui il nuovo regime sia stato stabilito con disposizioni interne adottate dall’istituzione datore di lavoro, mentre non si applicherebbe nel caso delle stesse disposizioni statutarie, adottate dal legislatore comunitario. Né mi sembra che tale tesi sia facilmente difendibile. Il principio della parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto cui devono conformarsi tutti i provvedimenti adottati da tutte le istituzioni comunitarie ad ogni livello.

100.

Non mi sembra pertinente, nel presente caso, il richiamo al potere del legislatore di apportare, in qualsiasi momento, quelle modifiche dello Statuto valevoli per il futuro che egli consideri appropriate nell’interesse del servizio, anche qualora esse risultino meno favorevoli. È innegabile che il legislatore disponga di tale potere, ma il punto che i ricorrenti hanno sollevato sin ab initio non si riferisce al fatto che sia stata introdotta una nuova struttura delle carriere a partire dal 1o maggio 2004, ma che, a tal fine, siano stati applicati due diversi regimi transitori ai funzionari assunti dalla stessa lista di riserva, a seconda della circostanza che gli interessati fossero entrati in servizio anteriormente ovvero successivamente a tale data.

101.

Riguardo all’esame del Tribunale relativo agli argomenti dei ricorrenti attinenti alla discriminazione basata sull’età e ad una discriminazione sotto forma di «retrocessione», rispetto ai gradi occupati da alcuni di essi in qualità di agenti temporanei, mi sembra che tali argomenti siano semplicemente estranei alla questione se i due regimi transitori di cui trattasi operino una distinzione legittima tra due categorie di funzionari che si trovino in situazioni diverse, ovvero operino una distinzione illegittima tra funzionari in situazioni simili. Di conseguenza, benché io ritenga che il Tribunale abbia correttamente respinto i detti argomenti in tale contesto, siffatta considerazione non influenza la mia opinione secondo cui la motivazione del Tribunale relativa alla disparità di trattamento risulta inadeguata.

102.

Per motivi analoghi, non trovo convincenti gli argomenti addotti dalla Commissione e dal Consiglio. Non si tratta qui di stabilire se una modifica legislativa recante nuove disposizioni applicabili a situazioni createsi dopo una determinata data possa violare il principio della parità di trattamento, ma se misure transitorie diverse volte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime siano, nel caso in esame, applicate a funzionari che si trovino in situazioni analoghe, in violazione di tale principio.

103.

Esporrò di seguito la mia analisi di tale questione.

104.

In linea di principio, i vincitori di uno stesso concorso si trovano in situazioni simili e hanno diritto alla parità di trattamento. In mancanza di modifiche dello Statuto, essi godono tutti del diritto di essere assunti alle stesse condizioni, tranne nel caso in cui una differenziazione possa essere giustificata sulla base di motivi obiettivi — quale ad esempio, la precedente esperienza professionale degli interessati. Poiché è praticamente impossibile che le persone iscritte su un dato elenco di riserva vengano nominate simultaneamente, tale impossibilità implica necessariamente per le persone assunte successivamente, il diritto, in forza del principi della parità di trattamento e non dei diritti quesiti, di essere nominate alle stesse condizioni delle persone assunte prima di esse. Affermare che le persone non ancora nominate ad una determinata data si trovino in una situazione oggettivamente diversa dai funzionari già nominati e che, quindi, possano ricevere un trattamento diverso, significherebbe relegare l’applicazione del principio della parità di trattamento alle sole persone nominate nella stessa data.

105.

A differenza dei gruppi aperti di tutti i funzionari assunti, rispettivamente, prima del 1o maggio 2004, o a decorrere da tale data, ciascun elenco di riserva costituisce una categoria chiusa, i cui membri sono definitivamente identificati all’atto di redazione dell’elenco stesso ed hanno perciò diritto alla parità di trattamento, pur con eventuali differenziazioni sul piano interno che possano essere giustificate per ragioni oggettive. Di conseguenza, qualsiasi nuova misura che incida sul detto trattamento — che si tratti di una disposizione interna di attuazione adottata dall’istituzione datrice di lavoro ovvero di una disposizione legislativa dello Statuto — deve, di norma, rispettare tale unicità e parità. Le circostanze esterne possono eventualmente giustificare la suddivisione del gruppo iniziale di funzionari in due gruppi di persone che non si trovano più in situazioni simili e che richiedono, pertanto, di essere trattate diversamente, ma una modifica delle norme applicabili non può di per sé, uno actu, determinare sia la detta suddivisione, sia la disparità di trattamento, senza in tal modo violare il principio della parità di trattamento.

106.

Tuttavia, la disparità in discussione nella specie è basata non soltanto sulla data del 1o maggio 2004 ma sul rapporto tra tale data e la data di entrata in servizio di ciascun membro della categoria chiusa dei vincitori dello stesso concorso.

107.

Tuttavia, né quest’ultima data, né il rapporto tra le due date indicate, può costituire un motivo oggettivo per operare una distinzione tra i vincitori del concorso. L’ordine e i tempi di assunzione dei diversi candidati da un elenco di riserva può dipendere da una serie di fattori che non sono rilevanti agli effetti di una differenziazione delle condizioni di assunzione — per esempio, la disponibilità di una voce di bilancio oppure la durata del preavviso che un candidato è tenuto a rispettare per lasciare il posto finora occupato. Riguardo alla questione dei diritti quesiti, la Commissione ha sottolineato, in particolare all’udienza, che i ricorrenti non potevano aver acquisito un diritto di essere nominati in un determinato grado in una data anteriore al 1o maggio 2004, perché a tale data rimanevano da prendere ulteriori decisioni di carattere discrezionale. A tal riguardo, alcuni dei fattori presi in considerazione potrebbero avere carattere soggettivo. Può darsi che l’istituzione datrice di lavoro acceleri o ritardi l’assunzione di un determinato candidato per varie ragioni di opportunità o di preferenza. I ricorrenti hanno fornito prova del fatto che determinati candidati che occupavano già un posto di agente temporaneo erano stati assunti prioritariamente in una data immediatamente anteriore al 1o maggio 2004, possibilità, questa, preclusa ai candidati esterni o agli agenti ausiliari ( 34 ). Senza dover prendere posizione sul detto rilievo in quanto tale, ritengo che una disposizione che lasci spazio a siffatta differenziazione discrezionale tra candidati che si trovino, in linea di principio, tutti in situazioni analoghe non possa essere considerata conforme al principio della parità di trattamento.

108.

Ribadisco di non voler mettere in discussione la facoltà del legislatore di istituire, a partire da una data particolare, una nuova struttura delle carriere che comporti condizioni di assunzione meno favorevoli per i nuovi funzionari.

109.

Tuttavia, non è legittimo applicare disposizioni transitorie ai vari funzionari assunti sulla base dello stesso concorso concepito per la vecchia struttura delle carriere, se non sulla base di una differenziazione oggettiva che non sia intrinseca alla stessa modifica legislativa o che ammetta una qualsiasi manipolazione discrezionale da parte dell’istituzione datrice di lavoro.

110.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di accogliere il terzo capo del primo motivo di impugnazione dedotto dai ricorrenti. Sulla base di tale conclusione, a prescindere dall’esito degli altri argomenti presentati dai ricorrenti, la sentenza impugnata dev’essere annullata.

Quarto capo: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — snaturamento delle prove

— La sentenza impugnata

111.

In primo grado, i ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto abbia violato la loro legittima aspettattiva di ricevere un trattamento conforme alle condizioni stabilite dai bandi di concorso.

112.

Ai punti 95-99 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sulle seguenti considerazioni.

113.

Un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova normativa, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la necessità di riforme statutarie. Il detto principio si applica soltanto nel caso in cui l’amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere nel medesimo speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Nel caso in esame, dagli atti di causa non è emerso alcun elemento atto a far sorgere speranze legittime quanto al mantenimento dei precedenti criteri statutari di classificazione nel grado dei funzionari al momento della loro assunzione. I bandi di concorso e le lettere della Commissione avevano specificato che ai vincitori dei concorsi avrebbe potuto essere proposta un’assunzione in base a nuove disposizioni statutarie. I ricorrenti non potevano neppure validamente invocare una modifica sostanziale di una situazione acquisita in forza del precedente Statuto, dato che la loro iscrizione in un elenco di candidati idonei non poteva avere l’effetto di ammetterli al beneficio di tale situazione.

— Argomenti delle parti

114.

I ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado abbia snaturato le prove laddove ha affermato che il fascicolo non contenesse alcun documento atto a far sorgere una legittima aspettativa quanto al mantenimento dei vecchi criteri di classificazione nel grado. In realtà, il fascicolo conteneva documenti che dimostravano che quattro ricorrenti avevano ricevuto informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, circa il fatto che le nomine sarebbero avvenute nel grado indicato nei bandi di concorso, o in un grado equivalente. Tali documenti includevano offerte di assunzione proposte ed accettate anteriormente al 1o maggio 2004, in cui non veniva indicato che l’impiego corrispondeva ad un livello di retribuzione o di anzianità inferiore rispetto a quello specificato nel bando. Quanto al resto dei ricorrenti, i quali avevano ricevuto offerte di assunzione soltanto dopo la suddetta data, alcuni non avevano ricevuto informazioni in forma di offerta di assunzione, ed altri avevano partecipato a concorsi che non facevano menzione di eventuali modifiche delle norme statutarie.

115.

La Commissione e il Consiglio rilevano anzitutto che, secondo una giurisprudenza consolidata ( 35 ), i singoli non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie nell’esercizio del loro potere discrezionale.

116.

In secondo luogo, le assicurazioni fornite da un’autorità amministrativa non possono inficiare la legittimità di una misura legislativa. Di conseguenza, le affermazioni di fatto dei ricorrenti sono irrilevanti ai fini dell’eccezione di illegittimità e il Tribunale ha correttamente affermato che gli atti di causa non contenevano alcun documento idoneo a far sorgere una legittima aspettativa quanto al mantenimento dei vecchi criteri di classificazione in grado.

117.

In terzo luogo, le promesse che esulano dalle disposizioni applicabili non possono creare il legittimo affidamento della persona interessata ( 36 ), sicché, neppure per quanto riguarda la legittimità delle nomine, piuttosto che della disposizione controversa, si può far valere una promessa effettuata nel contesto di disposizioni statutarie non ancora emendate, dopo l’entrata in vigore delle modifiche.

118.

Infine, il Tribunale non ha snaturato le prove. Le sue conclusioni rispecchiano fedelmente il fatto che ricorrenti diversi si trovavano in situazioni diverse riguardo alle informazioni ricevute.

— Valutazione

119.

È pacifico che vari ricorrenti hanno ricevuto informazioni dalle quali potevano dedurre che sarebbero stati nominati nei gradi per i quali erano state organizzate le selezioni da essi superate. Tuttavia, non ravviso alcun errore nell’affermazione del Tribunale secondo cui i ricorrenti non avevano il diritto di trarre legittime aspettative da tali informazioni — per quanto precise, concordanti e incondizionate, e per quanto provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

120.

Come ha ricordato il Tribunale, i singoli non possono far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale ( 37 ).

121.

Inoltre, mi sento di concordare con la Commissione circa il fatto che l’assicurazione data da un’autorità amministrativa non possa in nessun caso creare legittime aspettative che limitino l’ambito di azione del legislatore. Di conseguenza, qualsiasi legittima aspettativa che possa essere stata tratta dall’informazione fornita ai ricorrenti sarebbe rilevante solo ai fini della validità delle decisioni di nomina oppure, come sottolineato dalla Commissione all’udienza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, ma non riguardo alla legittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

122.

Tuttavia, la validità delle suddette decisioni dipende, in primo luogo, dalla legittimità delle disposizioni sulle quali sono state fondate e alle quali devono necessariamente conformarsi. Se, come suggerisco, tale disposizione è illegittima in quanto in contrasto con il principio della parità di trattamento, le decisioni di nomina debbono in ogni caso essere annullate, a prescindere da qualsiasi violazione delle legittime aspettative, e devono essere adottate nuove decisioni su una base giuridica appropriata.

123.

Ritengo, pertanto che il quarto capo del primo motivo d’impugnazione non debba essere accolto.

Quinto capo: violazione dell’art. 31 dello Statuto

— La sentenza impugnata

124.

In primo grado, i ricorrenti hanno sostenuto l’incompatibilità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII con la versione emendata dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, ai sensi del quale i candidati devono essere assunti nel grado specificato nel bando del concorso che hanno superato. I ricorrenti avrebbero pertanto dovuto essere assunti in tali gradi, convertiti nei nuovi gradi intermedi conformemente all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII.

125.

Ai punti 108-116 della sentenza, il Tribunale di primo grado ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sul seguente ragionamento.

126.

Ai sensi dell’art. 31, n. 1, dello Statuto, i vincitori di un concorso sono nominati nel grado precisato nel bando del concorso che hanno superato. Risulta tuttavia dal ragionamento svolto in ordine alla violazione del principio della parità di trattamento che la definizione del livello dei posti disponibili e delle condizioni di assunzione, cui la Commissione aveva proceduto nel quadro delle disposizioni del precedente Statuto, non poteva estendere i propri effetti oltre la data del 1o maggio 2004, data di entrata in vigore della nuova struttura delle carriere.

127.

La situazione dei candidati iscritti negli elenchi di riserva anteriormente al 1o maggio 2004 ma nominati successivamente a tale data era quindi disciplinata dall’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII. È vero che la tabella contenuta in tale articolo si discosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, dello stesso allegato che converte i precedenti gradi dei funzionari in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 nei nuovi gradi intermedi. Il legislatore può tuttavia adottare per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche delle disposizioni statutarie, anche qualora le disposizioni modificate siano più sfavorevoli delle precedenti.

128.

Una disposizione transitoria di tal genere, per la sua stessa natura, implica una deroga a determinate norme statutarie la cui applicazione risente necessariamente del cambiamento di sistema. Nel caso di specie, la deroga non va al di là di quanto consegue alla nomina a funzionari, nel quadro delle nuove norme statutarie, di persone selezionate con procedimenti di concorso aperti e chiusi sotto l’impero di precedenti disposizioni.

— Argomenti delle parti

129.

I ricorrenti sostengono che il ragionamento del Tribunale relativo all’art. 31, n. 1, dello Statuto debba ricalcare quello svolto in ordine al principio della parità di trattamento. Tale principio sarebbe stato soddisfatto da una disposizione transitoria in virtù della quale, qualora uno o più vincitori di un dato concorso fossero stati già nominati sulla base dei vecchi criteri, questi ultimi sarebbero stati applicati a tutti i vincitori del concorso. L’obiettivo di «consentire un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure» sarebbe stato raggiunto mediante l’allineamento dell’art. 12, n. 3 all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata risulta pertanto viziato.

130.

I ricorrenti sottolineano inoltre che, in realtà, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII produce effetti definitivi e non transitori o progressivi e che nella sentenza Economidis ( 38 ) il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che nessuna misura transitoria dell’allegato XIII riguardava l’art. 31 dello Statuto.

131.

La Commissione replica, sostanzialmente, solamente in ordine agli ultimi due punti. Essa sostiene che una decisione adottata sulla base di una disposizione transitoria possa avere effetti definitivi, e che la causa Economidis non riguardasse l’art. 31 dello Statuto.

132.

Il Consiglio ritiene che gli argomenti dei ricorrenti si basino sul falso presupposto che l’art. 31, n. 1, dello Statuto costituisca una norma di rango superiore rispetto all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII — mentre tra le due norme esiste piuttosto un rapporto di lex generalis e lex specialis. Quanto all’adeguatezza della motivazione, i ricorrenti confondono nuovamente la motivazione del Tribunale con quella del legislatore ma, in ogni caso, gli art. 2, n. 1 e 12, n. 3, dell’allegato XIII concernono due fattispecie oggettivamente diverse — quella dei funzionari che avevano acquisito diritti in forza del vecchio Statuto e quella dei vincitori di un concorso che non avevano acquisito tali diritti. Con riferimento alla sentenza Economidis, il Consiglio reitera sostanzialmente le osservazioni della Commissione.

— Valutazione

133.

Sebbene il ragionamento svolto dal Tribunale al riguardo si fondi principalmente sul ragionamento relativo alla parità di trattamento, e benché io consideri quest’ultimo viziato, diversamente dai ricorrenti non credo che la conclusione relativa all’art. 31 dello Statuto sia parimenti errata.

134.

Il Tribunale ha altresì incontestabilmente sottolineato che, successivamente all’introduzione della nuova struttura delle carriere, non era più materialmente possibile nominare i candidati nei gradi specificati nei bandi di concorso redatti secondo la struttura precedente. Alcune misure transitorie erano pertanto necessarie, e sono state adottate con l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo Statuto. Concordo, in tale contesto, con il Consiglio sul fatto che il rapporto tra l’art. 31 dello Statuto e l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII si configura come quello tra lex generalis e lex specialis.

135.

Il Tribunale ha rilevato una discordanza tra i due suddetti regimi transitori, — segnatamente, gli artt. 2, n. 1 e l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII — ma ha ritenuto che essa ricadesse nella facoltà del legislatore di adottare disposizioni per il futuro. Sebbene mi trovi in disaccordo con tale tesi, per le ragioni che ho esposto a proposito della parità di trattamento, non credo tuttavia che essa abbia alcun impatto sulla questione in esame. L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII, che riporta la conversione dei gradi previsti dalla vecchia struttura nei gradi definiti secondo la nuova struttura, non è correlato all’art. 31 dello Statuto, che riguarda il grado della nomina conseguente al superamento di un concorso generale.

136.

Riguardo ai due rilievi minori, la Commissione correttamente afferma che disposizioni transitorie possono avere effetti definitivi, ed emerge chiaramente da una lettura della sentenza Economidis che i fatti all’origine di tale causa si erano tutti verificati successivamente al 1o maggio 2004, sicché il verdetto del Tribunale della funzione pubblica va letto in tale contesto (e comunque non può essere interpretato alla lettera, poiché l’art. 12, n. 1, dell’allegato XIII interessa esplicitamente l’art. 31, nn. 2 e 3, dello Statuto).

137.

Propongo, pertanto, di respingere il quinto capo del primo motivo d’impugnazione.

Sesto capo: violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto e del principio di equivalenza

— La sentenza impugnata

138.

In primo grado, i ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto violasse il principio di equivalenza tra posto e grado, nonché il principio di identicità delle condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera dei funzionari appartenenti ad uno stesso gruppo di funzioni, enunciati agli artt. 5 e 7 dello Statuto.

139.

Ai punti 124-132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sulle seguenti considerazioni.

140.

Come si deduce dalla risposta alla censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento, non si può validamente eccepire una violazione del principio di identicità delle condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera dei funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni. Ai funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 e a quelli assunti dopo tale data erano applicabili disposizioni diverse. L’allegato XIII e, in particolare, gli artt. 4, lett. n) ( 39 ) e 12, n. 3, ivi contenuti, costituiscono una lex specialis che prevale, per il periodo specificato, sulle disposizioni degli artt. 5 e 7 dello Statuto.

— Argomenti delle parti

141.

I ricorrenti sostengono che il ragionamento relativo a tale censura debba ricalcare quello riguardante il principio della parità di trattamento. Inoltre, tale ragionamento, se portato alle sue logiche conclusioni, significherebbe ammettere che una disposizione transitoria possa derogare ad un principio generale del diritto, il che sarebbe del tutto assurdo. Il principio di equivalenza di cui si discute nella specie costituisce un principio fondamentale che deve essere rispettato.

142.

La Commissione e il Consiglio sostengono, fondamentalmente, che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha correttamente affermato che gli art. 5 e 7 dello Statuto erano stati pienamente rispettati mediante l’introduzione di misure transitorie che prevalevano temporaneamente su alcune delle loro disposizioni.

— Valutazione

143.

Dissento ancora una volta dalla tesi dei ricorrenti secondo cui la conclusione in merito a tale questione debba uniformarsi al ragionamento svolto in ordine alla parità di trattamento. Il Tribunale ha fondato la propria conclusione anche su un altro ragionamento che, come indicano la Commissione e il Consiglio, è valido. La disposizione transitoria in questione costituisce una lex specialis che prevale temporaneamente sulla lex generalis, ovvero sugli art. 5 e 7 dello Statuto. Quanto al tentativo dei ricorrenti di reductio ad absurdum, è evidente che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII non deroga in alcun modo al principio di equivalenza, o di corrispondenza fra posto e grado, ma stabilisce semplicemente, in via transitoria, nuovi criteri per determinare tale equivalenza, che risultano più adatti alla nuova struttura delle carriere.

144.

Suggerisco pertanto di respingere quest’ultimo capo del primo motivo d’impugnazione.

Secondo motivo d’impugnazione: violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, tutela del legittimo affidamento, buona fede, parità di trattamento e non discriminazione, e di equivalenza fra impiego e grado

— La sentenza impugnata

145.

In primo grado, i ricorrenti hanno sostenuto che le stesse decisioni controverse, anziché la disposizione sulla quale erano basate, abbiano violato i requisiti di buona amministrazione, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché di equivalenza tra posto e grado, di buona fede e di sollecitudine.

146.

Ai punti 147-155 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, basandosi sostanzialmente sul seguente ragionamento.

147.

Solo dopo essere entrati in servizio i ricorrenti sono stati direttamente informati del nuovo sistema di inquadramento nel grado introdotto dalle nuove disposizioni statutarie e della corrispettiva riduzione del loro grado di assunzione rispetto a quello indicato nei bandi di concorso. Inoltre, la maggior parte delle decisioni impugnate non contiene alcun riferimento all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, anche se tale disposizione ha fornito la base per determinare il grado di assunzione.

148.

Tuttavia, se l’insufficienza di informazioni preliminari è atta a costituire un argomento operante ai fini di una domanda di risarcimento, essa non può comportare, di per sé, l’illegittimità delle decisioni impugnate. La legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui l’atto è stato adottato ( 40 ). Poiché le decisioni impugnate sono state tutte adottate con effetto a decorrere non prima del 1o maggio 2004, la Commissione poteva inquadrare nel grado i ricorrenti con le decisioni impugnate solo conformemente alle nuove disposizioni imperative dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, la cui illegittimità non è stata dimostrata. Pertanto, le irregolarità che la Commissione possa eventualmente avere commesso in contrasto con i principi invocati dagli interessati non potevano, in ogni caso, avere la benché minima incidenza sulla legittimità stessa dell’inquadramento nel grado.

149.

In particolare, la circostanza che la Commissione, in violazione del principio di non discriminazione, possa avere assunto prioritariamente determinati candidati idonei a una data anteriore al 1o maggio 2004 non può compromettere la legittimità delle decisioni impugnate. L’osservanza del principio della parità di trattamento dei funzionari deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri ( 41 ).

— Argomenti delle parti

150.

I ricorrenti rilevano che, qualora venisse accertato, come essi sostengono, che l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è illegittimo, il ragionamento che ha determinato il rigetto del loro secondo motivo in primo grado verrebbe a cadere.

151.

Riguardo alla questione dell’assunzione prioritaria di alcuni candidati in data anteriore al 1o maggio 2004 ( 42 ), essi rilevano di non aver sostenuto che tali assunzioni fossero illegittime, ma piuttosto che fosse contrario al principio della parità di trattamento il fatto che ad essi non fosse stato esteso il medesimo vantaggio. Pertanto, il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione adeguata della conclusione cui è pervenuto.

152.

Riguardo al dovere di sollecitudine nei confronti dei funzionari, i ricorrenti dichiarano di essere stati nominati nei rispettivi posti in riconoscimento dei loro meriti, ma con un livello di retribuzione inferiore rispetto a quello loro comunicato durante il procedimento di selezione; che alcuni di essi avevano svolto le stesse funzioni prima e dopo essere stati nominati funzionari, e che due di essi erano stati perfino reinquadrati, come agenti temporanei, conformemente all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto prima di essere «retrocessi», all’atto della nomina come funzionari, ad un grado fissato secondo l’art. 12, n. 3, dello stesso allegato. Tale comportamento contravviene al dovere di sollecitudine delle istituzioni, che implica che la retribuzione di un funzionario non debba essere ridotta al momento della nomina ad un impiego di grado superiore nel riconoscimento dei meriti personali dell’interessato ( 43 ). Il Tribunale di primo grado ha ignorato tale principio laddove ha ritenuto che la Commissione lo abbia rispettato.

153.

La Commissione sostiene che la motivazione della sentenza impugnata risponda adeguatamente a tutte le questioni, e considera la sentenza Da Silva irrilevante, in quanto attinente ad un funzionario nominato in data anteriore al 1o maggio 2004 e avente quindi acquisito diritti in forza delle precedenti disposizioni. Il Tribunale non ha considerato illegittima alcuna assunzione prioritaria; le sue affermazioni sono chiaramente fondate su una semplice ipotesi.

154.

Il Consiglio non ha presentato argomenti in ordine a tale motivo di impugnazione, che riguarda unicamente la legittimità delle decisioni della Commissione.

— Valutazione

155.

Mi sembra comunque che questo secondo motivo d’impugnazione sia superfluo o inoperante. Delle due l’una: o l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è valido, oppure dev’essere dichiarato illegittimo poiché contrario al principio della parità di trattamento. Se è valido, la Commissione aveva l’obbligo di nominare i ricorrenti in conformità delle sue disposizioni e, dato che non è stato fatto valere che lo stesso art. 12, n. 3, violerebbe i principi qui richiamati, questi ultimi non possono essere invocati per richiedere alla Commissone di adottare decisioni in contrasto con le dette disposizioni. Se il detto articolo viene dichiarato illegittimo, le decisioni di nomina adottate sulla base di tale disposizione devono comunque essere annullate e devono essere adottate nuove decisioni conformi al principio della parità di trattamento. Tali nuove decisioni devono naturalmente rispettare tutti i principi invocati in relazione a questo motivo d’impugnazione, ma è irrilevante, al riguardo, stabilire se essi siano stati rispettati nelle prime decisioni.

156.

È pur vero che, come rilevato dal Tribunale, i ricorrenti avrebbero potuto chiedere (e invero potrebbero ancora chiedere) un risarcimento in forma autonoma, sulla base della mancata osservanza quantomeno di taluni principi da essi invocati, anche qualora le decisioni di nomina e le disposizioni che ne hanno costituito il fondamento fossero di per sé legittime. Tuttavia, tale domanda di risarcimento non forma parte né del ricorso presentato in primo grado né, di conseguenza, dell’impugnazione; le richieste dei ricorrenti relative alla ricostruzione delle carriere e alla concessione del beneficio degli interessi di mora sono condizionate dall’annullamento delle decisioni di nomina.

157.

Propongo pertanto di respingere il secondo motivo d’impugnazione, in quanto inoperante.

Conseguenze procedurali

158.

Sono giunta alla conclusione che l’allegato XIII dello Statuto contravviene al principio della parità di trattamento nella parte in cui prevede l’applicazione di due regimi transitori divergenti — segnatamente, gli artt. 2, n. 1 e 12, n. 3 — ai candidati di uno stesso concorso generale, in base a ragioni che non sono oggettive, in quanto il criterio di distinzione è, in parte, stabilito dalle disposizioni stesse e, in parte, suscettibile di essere modificato a discrezione dell’istituzione datrice di lavoro.

159.

La sentenza impugnata dev’essere pertanto annullata, in quanto conclude erroneamente in senso contrario.

160.

Ciò premesso, le decisioni controverse devono essere annullate in quanto si fondano su disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto operanti una discriminazione illegittima. Non occorre, a tal fine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado.

161.

Si pone tuttavia la questione relativa alle richieste di ricostruzione delle carriere e di concessione degli interessi di mora sulle quali il Tribunale non ha statuito.

162.

Per quanto riguarda la domanda intesa ad ordinare alla Commissione la ricostruzione delle carriere dei ricorrenti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i giudici comunitari non hanno competenza per rivolgere tali ordini alle istituzioni comunitarie ( 44 ).

163.

Tuttavia, in forza dell’art. 233, primo comma, CE, a seguito dell’annullamento delle decisioni controverse per i motivi che ho suggerito, il legislatore comunitario deve prendere i provvedimenti necessari per stabilire la parità di trattamento tra i funzionari assunti sulla base di uno stesso concorso, e la Commissione deve riesaminare l’inquadramento nel grado dei ricorrenti, con effetto a decorrere dalle date delle rispettive nomine. Ciononostante, la Corte ha la possibilità di specificare il tasso d’interesse applicabile ad eventuali arretrati di retribuzione che potrebbero essere dovuti ai ricorrenti in conseguenza di tale riesame ( 45 ). Mi sembra che il tasso d’interesse fissato dalla Banca centrale europea sia adeguato nella specie.

Sulle spese

164.

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti ne hanno fatto domanda, e, a mio avviso, l’impugnazione dev’essere accolta, la Commissione deve, di conseguenza, sopportare le spese tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione. Il Consiglio, quale parte interveniente, deve sopportare le proprie spese relative ad entrambi i procedimenti, conformemente all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Conclusione

165.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-58/05, nella parte in cui conclude che le disposizioni transitorie sulla cui base sono state adottate le decisioni controverse rispettavano il principio della parità di trattamento;

annullare le decisioni controverse, nella parte in cui hanno definito l’inquadramento nel grado dei ricorrenti sulla base delle dette disposizioni transitorie;

precisare che eventuali arretrati di retribuzione, esigibili dai ricorrenti in seguito al detto annullamento, danno luogo ad interessi a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere corrisposti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea;

porre a carico della Commissione le spese di entrambi i gradi del giudizio, eccettuate quelle sostenute dal Consiglio, che restano a carico di quest’ultimo.


( 1 ) Lingua originale: l'inglese.

( 2 ) Lo Statuto dei funzionari è stato inizialmente adottato con regolamento del Consiglio n. 31 (CEE), 11 (CECA), che definisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, n. 45, pag. 1385), ed è stato più volte modificato. Le modifiche che rilevano nel presente procedimento sono state incluse nel regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).

( 3 ) V. comunicazione n. 59-2005 del 20 luglio 2005«Grading upon recruitment on or after 1 May 2004», e l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, 21 aprile 2008, causa F-78/07, Budova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 6 e 27).

( 4 ) In francese «sont maintenues», che suggerisce un’intenzione [in inglese: «remain» NdT].

( 5 ) Regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio 7 aprile 1998, n. 781, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento (GU L 113, pag. 4).

( 6 ) Il testo non è stato sostanzialmente modificato nel 2004.

( 7 ) L’art. 29, n. 2, permette di adottare procedure eccezionali per l’assunzione di personale ai massimi livelli di inquadramento (direttori e direttori generali).

( 8 ) Ossia, dotati delle «più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possible tra i cittadini degli Stati membri della Comunità».

( 9 ) L’art. 31, n. 3, autorizza l’organizzazione di concorsi anche per alcuni gradi diversi, purché le assunzioni in questi gradi non superino il 20% del numero totale annuo di nomine del gruppo di funzionari AD.

( 10 ) Segnatamente, attività di servizio, comando, aspettativa per motivi personali, disponibilità, congedo per servizio militare, congedo parentale e congedo per motivi di famiglia.

( 11 ) Altresì comunemente denominate «elenchi di riserva».

( 12 ) Gli importi degli stipendi sono tratti dall’art. 66 dello Statuto, nell’ultima versione vigente prima del 1o maggio 2004, come modificata dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 8 dicembre 2003, n. 2182, che adegua a decorrere dal 1° gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (GU L 327, pag. 3) e nella versione modificata dal regolamento n. 723/2004, con effetto a partire dal 1o maggio 2004.

( 13 ) Sentenza 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II-2523).

( 14 ) Sono stati indicati gli stipendi corrispondenti al primo scatto del grado considerato. V. supra, nota 12.

( 15 ) Esporrò la motivazione del Tribunale di primo grado con dovizia di dettagli in concomitanza dell’esame dei relativi motivi d’impugnazione.

( 16 ) V, più recentemente, sentenza 29 novembre 2007, causa C-10/06 P, De Bustamante Tello/Consiglio (Racc. pag. I-10381, punto 28).

( 17 ) V. supra, paragrafo 17. Dagli atti di causa si deduce che i ricorrenti avevano inizialmente sostenuto che il comitato non fosse stato consultato in merito a nessuna parte del testo che sarebbe poi diventato l’art. 12, n. 3, ma che, preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione, hanno successivamente limitato tale rilievo alla sostituzione del grado A*7 con il grado A*6.

( 18 ) Regolamento del Consiglio (CE, Euratom, CECA) 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280, pag. 1).

( 19 ) Sentenza 30 settembre 1998, causa T-13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. pagg. I-A-543 e II-1633, in particolare punti 151-172).

( 20 ) V. supra, nota 12.

( 21 ) V. art. 29, n. 2, dello Statuto.

( 22 ) Sentenza 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione (Racc. pag. 463, punto 5).

( 23 ) Sentenza 20 giugno 1985, causa 138/84, Spachis/Commissione (Racc. pag. 1939, in particolare punto 12).

( 24 ) «Droit virtuel» nella versione francese, lingua del procedimento, nella quale la Corte ha redatto la sentenza. L’espressione «substantive right» nella versione inglese è chiaramente una traduzione infelice ed il legale dei ricorrenti ha erroneamente tentato, all’udienza, di far leva su tale versione.

( 25 ) Richiamandosi alle conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa 127/80, Grogan/Commissione (Racc. pag. 869, in particolare pag. 898).

( 26 ) Che dirime le controversie del personale per più di 50 organismi internazionali.

( 27 ) Sentenza 6 febbraio 2008, causa 2682, punto 6.

( 28 ) Sentenza 9 luglio 1997, causa T-92/96, Monaco/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-573, punto 55).

( 29 ) Sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II-3885, punto 98).

( 30 ) Sentenza 14 aprile 2005, causa C-110/03 (Racc. pag. I-2801, punti 70-75).

( 31 ) V. sentenza Ryan, cit. supra, nota 29 (punti 98 e 104).

( 32 ) Sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania (Racc. pag. 2749, punto 22).

( 33 ) V., ad esempio, sentenze 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini/Parlamento (Racc. pag. 345); 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621, punto 45), e 9 settembre 2003, causa C-25/02, Rinke (Racc. pag. I-8349, punti 25-28).

( 34 ) Allegato A.6 al ricorso di primo grado; argomento citato ma non esaminato al punto 154 della sentenza impugnata. V., infra, paragrafo 151.

( 35 ) Sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7285, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

( 36 ) Sentenza 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti (Racc. pag. 481, punto 6).

( 37 ) Il Tribunale ha richiamato la sentenza 11 febbraio 2003, causa T-30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-265, punto 55); v., inoltre, a titolo di esempio, per il settore della politica commerciale, sentenza 19 novembre 1998, causa C-284/94, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-7309, punto 43).

( 38 ) Sentenza 14 dicembre 2006, causa F-122/05, Economidis/Commissione (Racc. FP pagg. I-A 1-179, II-A-1-725).

( 39 ) V. il precedente paragrafo 15.

( 40 ) Sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C-449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I-3875, punto 87), e sentenza del Tribunale 25 maggio 2004, causa T-69/03, W/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-153 e II-687, punto 28).

( 41 ) Sentenza 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. 2225, punto 14).

( 42 ) Fatto del quale si trova conferma in un messaggio di posta elettronica prodotto come allegato A.6 al ricorso di primo grado.

( 43 ) Sentenza 28 giugno 2007, causa F-21/06, Da Silva/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

( 44 ) V., per esempio, sentenze 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225, punto 67), e 23 aprile 2002, causa C-62/01 P, Campogrande/Commissione (Racc. pag. I-3793, punto 43).

( 45 ) Sentenza 20 marzo 2004, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (Racc. pag. 1509, punti 18 e 19).

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