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Document 62007CA0404

Causa C-404/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale promosso da Győrgy Katz contro István Roland Sós (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Privato che esercita l'accusa sostituendosi al pubblico ministero — Deposizione della vittima come teste)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale promosso da Győrgy Katz contro István Roland Sós

(Causa C-404/07) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Privato che esercita l'accusa sostituendosi al pubblico ministero - Deposizione della vittima come teste)

(2008/C 301/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Győrgy Katz/István Roland Sós

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione degli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude la testimonianza della vittima in un procedimento penale da lei stessa promosso in qualità di accusa privata sussidiaria

Dispositivo

Gli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l'audizione della vittima di un reato come testimone nell'ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria quale quello oggetto della presente fattispecie. Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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