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Document 62007CA0084

    Causa C-84/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi — Studi compiuti presso un laboratorio di liberi studi non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante — Ottico )

    GU C 19 del 24.1.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    (Causa C-84/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti presso un «laboratorio di liberi studi» non riconosciuto come istituto scolastico dallo Stato membro ospitante - Ottico )

    (2009/C 19/02)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: sig. E. Skandalou, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica ellenica,

    non avendo riconosciuto i diplomi di ottico rilasciati dalle competenti autorità italiane in esito a corsi di formazione impartiti ai sensi di un accordo, in forza del quale un corso di formazione impartito in Grecia da un ente privato è omologato dalle dette autorità;

    avendo subordinato l'esame di domande di riconoscimento di diplomi di ottico italiani alla comunicazione, da parte delle autorità italiane, della risposta a cinque quesiti che le autorità elleniche avevano loro rivolto in precedenza, e

    non consentendo la scelta tra un tirocinio di adeguamento e una prova attitudinale a richiedenti che avevano presentato domanda di riconoscimento di diplomi di ottico italiani prima dell'entrata in vigore della legge n. 2916/2001, che disciplina la struttura dell'insegnamento universitario o assimilato nonché i problemi concernenti il settore tecnologico di detto insegnamento,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, 4, n. 1, lett. b), e 12 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 20001/19/CE.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 95 del 28.4.2007.


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