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Document 62007CA0027

    Causa C-27/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Imposta sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Utile imponibile della società controllante — Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata — Fissazione forfettaria dell'importo di tali spese — Limite massimo del 5 % degli utili distribuiti dalla società controllata — Inclusione di crediti di imposta)

    GU C 128 del 24.5.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 128/13


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

    (Causa C-27/07) (1)

    (Imposta sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Utile imponibile della società controllante - Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata - Fissazione forfettaria dell'importo di tali spese - Limite massimo del 5 % degli utili distribuiti dalla società controllata - Inclusione di crediti di imposta)

    (2008/C 128/20)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

    Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 4, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Reintegrazione negli utili imponibili di una società madre di un importo forfettario di spese ed oneri pari al 5 % del risultato delle sue partecipazioni in una società figlia, crediti di imposta inclusi — Compatibilità di tale reintegrazione col limite previsto all'art. 4 della direttiva — Necessità di un'imputazione integrale del credito di imposta sull'imposta dovuta dalla società madre

    Dispositivo

    La nozione di «utili distribuiti dalla società figlia», ai sensi dell'art. 4, n. 2, ultima frase, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che include, nei suddetti utili, crediti d'imposta concessi al fine di compensare una ritenuta alla fonte applicata a carico della controllante dallo Stato membro della società controllata.


    (1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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